BGer 2C_900/2015 | |||
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BGer 2C_900/2015 vom 06.10.2015 | |
{T 0/2}
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2C_900/2015
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Sentenza del 6 ottobre 2015 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
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opponenti.
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Oggetto
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Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2015
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________, cittadino camerunese (1976), ha ottenuto l'11 ottobre 2006 un permesso di dimora per motivi di studio al fine di frequentare un corso di laurea presso la Scuola B.________, che è stato regolarmente rinnovato fino al 10 ottobre 2013. Il 25 settembre 2013 egli ha chiesto il rinnovo del permesso, precisando che dal luglio 2013 studiava presso la Scuola C.________ di X.________. L'istanza è stata tuttavia respinta dalla Sezione della popolazione l'11 agosto 2014, la quale le ha inoltre fissato un termine con scadenza al 30 settembre successivo per lasciare la Svizzera.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 26 novembre 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 agosto 2015.
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B. Il 3 ottobre 2015 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Domanda inoltre, visto la propria situazione finanziaria, di essere esentato dal dovere anticipare spese giudiziarie.
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Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).
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1.2. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).
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2. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.; 131 II 339 consid. 1 pag. 342).
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Nel caso specifico, il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
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3. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.
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Ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto il ricorrente non può - e nemmeno lo pretende - prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185) che gli darebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Osservato poi che l'interessato non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.
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4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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5. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta in quanto il gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 6 ottobre 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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