BGer 4F_14/2015 | |||
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BGer 4F_14/2015 vom 27.10.2015 | |
{T 0/2}
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4F_14/2015
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Sentenza del 27 ottobre 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Kolly, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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B.________,
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controparte,
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III Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015.
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Considerando: | |
che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;
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che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";
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che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;
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che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
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che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);
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che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
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che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
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3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 ottobre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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