BGer 5D_190/2015 | |||
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BGer 5D_190/2015 vom 04.11.2015 | |
{T 0/2}
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5D_190/2015
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Sentenza del 4 novembre 2015 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ AG,
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patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
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opponente.
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Oggetto
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opposizione per non ritorno a miglior fortuna,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione 11 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli spiccare da B.________ AG per l'incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 8'208.-- e di un credito per " morosità " di fr. 583.50;
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che con sentenza 6 ottobre 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso tale giudizio pretorile;
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che il Tribunale d'appello ha osservato come non vi sia alcun mezzo d'impugnazione contro la decisione che statuisce sull'opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria (art. 265a cpv. 1 LEF; salvo il reclamo limitato alla sola questione delle spese o dell'assistenza giudiziaria, v. art. 110 e 121 CPC), ma possa unicamente essere promossa un'azione ordinaria di contestazione del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF);
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che i Giudici cantonali, in via abbondanziale, hanno anche osservato come, nella procedura sommaria, l'onere di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna gravi sull'escusso e come il Pretore non potesse prendere in considerazione la documentazione inviatagli da A.________ dopo l'udienza (v. art. 229 CPC per analogia);
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che con ricorso 29 ottobre 2015 l'escusso ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accogliere la sua opposizione per non ritorno a miglior fortuna e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
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che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
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che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che in concreto il gravame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione;
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che il ricorrente omette infatti di spiegare in che modo la motivazione principale sviluppata dall'autorità inferiore a sostegno della decisione di irricevibilità del suo reclamo sarebbe contraria ai suoi diritti costituzionali, limitandosi invece ad esporre alla rinfusa varie considerazioni giuridiche ed a formulare accuse di incapacità e di parzialità nei confronti dei giudici di prima e di seconda istanza;
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che in tali condizioni il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) va respinta, il rimedio non avendo fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che non vi è motivo di assegnare né spese ripetibili né " una adeguata indennità d'inconvenienza ";
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 novembre 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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