BGer 1C_601/2015 | |||
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BGer 1C_601/2015 vom 20.11.2015 | |
{T 0/2}
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1C_601/2015
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Sentenza del 20 novembre 2015 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
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Oggetto
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estradizione alla Slovenia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slovenia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.________ per il reato di rapina, alla quale è sospettato d'aver partecipato ai danni di una banca di Sezana (Slovenia) e che avrebbe fruttato un importo di EUR 283'805.34. Arrestato in Italia sulla base di un mandato di arresto europeo (MAE) spiccato da un'autorità giudiziaria slovena, il 12 marzo 2014 la Corte di appello di Brescia, rilevato che per gli stessi fatti sarebbe pendente un'indagine preliminare dinanzi alla Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto del ricercato disponendone tuttavia la scarcerazione.
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B. Il 26 luglio 2015 l'interessato è stato fermato dalle guardie di confine svizzere al valico La Motta (Poschiavo), sulla base di un ordine di arresto provvisorio emesso dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il 27 luglio seguente il Ministero di giustizia sloveno ne ha formalmente chiesto l'estradizione, alla quale l'estradando si è opposto. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 27 agosto 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un suo reclamo inoltrato contro l'ordine di arresto. Un ricorso contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_432/2015 del 15 settembre 2015. Con decisione del 4 settembre 2015, l'UFG ha concesso l'estradizione, confermata dal TPF con sentenza del 4 novembre 2015.
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C. Contro questo giudizio A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di negare l'estradizione.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, come in concreto, un'estradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, perché il TPF non avrebbe valutato compiutamente l'ordinamento che regge il MAE, non considerando il fatto che l'Italia ha già aperto un procedimento penale nei suoi confronti e ha rifiutato di estradarlo alla Slovenia.
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2.2. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non dimostra affatto che la tesi del TPF violerebbe il diritto federale e internazionale, per cui la censura è inammissibile. Si può nondimeno osservare che l'istanza precedente ha rilevato, rettamente, che il MAE è applicabile unicamente agli Stati membri dell'Unione europea e pertanto non alla Svizzera. Ininfluente è quindi anche l'accenno del ricorrente secondo cui una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un MAE (cfr. art. 9 n. 2 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, del 13 giugno 2002, relativa al MAE; sul MAE vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération internationale en matière pénale, 4aed. 2014, n. 63, 65 e 67 pag. 51 segg. e n. 70 pag. 59 seg.; FEDERICO ROMOLI, Il mandato d'arresto europeo, in: Procedura penale (a cura di Alfredo Gaito), Vicenza, 2015, p. 1499 segg., in particolare pag. 1501). Certo, in linea di principio tra loro gli Stati membri dell'Unione Europea non possono più rifiutare la consegna dei propri cittadini, a meno che assumano la competenza per l'azione penale nei confronti del ricercato: il MAE si fonda infatti sul principio che i cittadini dell'UE sono responsabili dei loro atti dinanzi ai giudici nazionali in tutta l'Unione europea.
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2.3. Nemmeno il generico rilievo del ricorrente, che dinanzi al TPF ha peraltro rinunciato a prevalersi del principio "ne bis in idem", all'art. 4 n. 2 della citata decisione quadro in relazione alla negata estradizione da parte delle autorità italiane fa assumere alla vertenza la qualità di un caso particolarmente importante. Il ricorrente disattende in effetti che l'invocata norma, del resto come visto non applicabile alla Svizzera, costituisce soltanto un motivo facoltativo per rifiutare l'estradizione quando contro la persona oggetto del MAE è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto, contrariamente al motivo di non esecuzione obbligatoria di un MAE qualora la persona ricercata sia già stata giudicata con sentenza definitiva (art. 4 n. 2 della citata decisione quadro).
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2.4. Neppure le critiche di merito mosse all'impugnata sentenza, segnatamente la questione dell'alibi, già esaminata nell'ambito della sentenza 1C_432/2015 del 15 settembre 2015, con la quale il ricorrente non si confronta, e il contestato apprezzamento delle prove mutano tale esito. Il ricorrente parrebbe infatti misconoscere le specificità della procedura estradizionale, ricordato che non spetta al giudice dell'estradizione pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse mossegli, né esaminare la valutazione dei mezzi di prova, da lui contestata, effettuata dagli inquirenti esteri. L'istanza precedente non si è quindi scostata dalla costante giurisprudenza, con la quale il ricorrente non si confronta. Queste critiche potranno essere sollevate, se del caso, dinanzi alle competenti autorità giudiziarie estere (sentenza 1C_426/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.1).
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
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Losanna, 20 novembre 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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