BGer 4A_560/2014 | |||
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BGer 4A_560/2014 vom 23.11.2015 | |
{T 0/2}
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4A_560/2014
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Sentenza del 23 novembre 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Yves Flückiger,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Olivier Bloch,
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opponente.
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Oggetto
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contratto d'assicurazione,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2014
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. La A.________SA, attiva nel campo tessile, aveva stipulato un'assicurazione crediti con la succursale svizzera della B.________SA, X.________. Il contratto è stato risolto il 15 luglio 2009.
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Il 16 febbraio 2010 la A.________SA ha avviato una causa civile davanti alla Pretura di Lugano chiedendo che la B.________SA fosse condannata a pagarle prestazioni assicurative scadute per un totale di Euro 375'189.16, con interessi di mora del 5 % da diverse scadenze, e che fosse rigettata in via definitiva per fr. 557'305.97 l'opposizione al precetto esecutivo n. 5198128 dell'Ufficio di esecuzione di Losanna-Est. La convenuta ha chiesto che la petizione fosse respinta e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a pagarle fr. 100'000.-- di risarcimento danni. Con le conclusioni l'attrice ha rettificato le proprie domande, chiedendo che fosse dato atto del pagamento di Euro 329'187.--, con il conseguente stralcio della petizione per tale importo, che la convenuta fosse condannata a pagarle Euro 482'514.98 e che l'opposizione al precetto esecutivo fosse rigettata per fr. 82'191.--.
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B. Il Pretore di Lugano si è pronunciato con sentenza del 21 settembre 2012. Ha accolto la petizione per Euro 159'584.--, rigettato l'opposizione in via definitiva per fr. 59'556.30, oltre agli interessi di mora, e respinto l'azione riconvenzionale.
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Entrambe le parti hanno impugnato la decisione davanti alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. L'attrice ha riproposto le domande presentate davanti al Pretore; la convenuta ha postulato - in breve - l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa per nuova istruzione e decisione, la reiezione di tutte le domande della controparte e la sua condanna a pagarle Euro 399'995.01 oppure Euro 333'000.--.
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Con sentenza dell'8 agosto 2014 la Corte cantonale ha respinto i due appelli, quello della convenuta solo nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile, ma ha nondimeno rettificato il dispositivo di condanna riducendo a Euro 143'058.33 l'importo dovuto all'attrice.
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C. La A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 settembre 2014, chiedendo che la sentenza d'appello sia riformata, che la B.________SA sia condannata a pagarle Euro 325'058.33 e che l'opposizione al precetto esecutivo sia rigettata definitivamente per fr. 59'556.30. Con risposta 28 ottobre 2014 l'opponente propone di respingere il gravame. L'autorità cantonale non si è pronunciata.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.
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2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve spiegare i motivi per i quali l'atto impugnato lede a suo parere il diritto e deve perciò confrontarsi almeno brevemente con la motivazione (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
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In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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3. I dispositivi delle decisioni delle due istanze cantonali sono il risultato di una contabilità dare-avere complessa dei rapporti tra le parti. I punti ancora litigiosi davanti al Tribunale federale sono tuttavia ben delimitati. Alla base delle contestazioni sta la costatazione della Corte d'appello secondo la quale, a norma di contratto, le somme recuperate dall'attrice da un cliente dopo che ha ricevuto l'indennità assicurata sono di spettanza dell'assicuratore, ossia della convenuta. Il concetto - che il Pretore ha definito surrogazione - è chiaro, e non è contestato.
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3.1. Il primo punto controverso riguarda la pratica del cliente C.________, per la quale la convenuta il 7 maggio 2010 ha versato all'attrice un'indennità di Euro 180'000.--. Sulle cifre vi è una certa confusione. Il Pretore ha stabilito che questo cliente "è disposto a versare" Euro 125'000.--, importo che va quindi accreditato alla convenuta. La Corte d'appello, premesso che l'importo al quale si è riferito il Pretore è in realtà di Euro 124'016.40 (non 125'000.--) ha accertato a sua volta sulla base di testimonianze che l'attrice, dopo il ricevimento dell'indennità assicurativa, ha incassato dal cliente Euro 120'000.-- e che "un secondo pagamento di EUR 120'000.-- era bloccato presso un avvocato italiano in seguito ad una lettera dell'avvocato di A.________SA". Ne ha dedotto anch'essa che la somma di Euro 180'000.-- andava restituita all'assicuratore.
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La ricorrente obietta che C.________ le ha pagato solo Euro 125'000.-- il 30 giugno 2010, mentre il secondo pagamento di Euro 124'016.40 non le è mai pervenuto. Il credito da stornare all'assicuratore sarebbe pertanto di soli Euro 125'000.--, non 180'000.--. La ricorrente afferma che l'autorità cantonale ha travisato palesemente il senso e la portata delle deposizioni agli atti, dalle quali risulterebbe in modo incontrovertibile che vi fu un solo pagamento di Euro 125'000.--, commettendo arbitrio e violando gli art. 8 CC, 157 CPC e 9 Cost.
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3.2. Non è agevole trovare la corrispondenza precisa tra le cifre considerate da Pretore e Tribunale di appello e quelle menzionate nel ricorso. Per di più nella risposta al ricorso l'opponente espone importi ancora differenti. Non è tuttavia necessario chiarire tali divergenze, perché la ricorrente, come detto, riconosce di avere ricevuto da C.________ Euro 125'000.-- (o 120'000.-- secondo la sentenza cantonale), che vanno dedotti dalle sue pretese verso l'opponente, e che la questione litigiosa è solo di sapere se il cliente abbia effettuato un secondo pagamento di Euro 124'016.40 (ancora 120'000.-- per la Corte d'appello). A tale riguardo la motivazione del giudizio impugnato è piuttosto succinta. Si capisce nondimeno che per i giudici ticinesi è stato determinante costatare che il mancato pagamento del secondo importo (poco importa se di Euro 124'016.40 o 120'000.--) è da addebitare al comportamento dell'attrice, la quale, tramite il proprio avvocato, lo aveva "bloccato presso un avvocato italiano". In tali circostanze la Corte d'appello ha reputato che la somma in questione - giudicata disponibile dal Pretore - è da considerarsi pagata nella contabilità tra le parti.
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La ricorrente non considera affatto questa argomentazione. Nega di avere ricevuto il secondo pagamento, circostanza che nessuna delle due istanze ticinesi ha affermato, ma non contesta, tanto meno censura d'arbitrio, l'accertamento secondo cui fu il suo avvocato a impedire il versamento che la convenuta si proponeva di effettuare.
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3.3. Ne viene che su questo punto il ricorso, che non si confronta con la motivazione che è stata determinante per il giudizio impugnato, è inammissibile (cfr. consid. 2).
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4. La seconda posizione controversa è in relazione con il cliente D.________. Il Tribunale di appello ha accertato che il 10 maggio 2010 la convenuta ha pagato all'attrice Euro 378'266.32 a liquidazione di diverse pratiche, in esecuzione di accordi intervenuti durante un incontro del 30 aprile 2010, somma che includeva anche l'indennità assicurativa di Euro 90'000.-- relativa al caso D.________; circostanza, ha precisato, che non è stata "oggetto di puntuale contestazione". L'autorità cantonale ha in seguito stabilito che tale importo andava restituito, poiché l'attrice aveva "volutamente omesso d'informare l'assicurazione dell'avvenuto pagamento da parte del cliente".
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4.1. La ricorrente rimprovera nuovamente alla Corte ticinese di avere accertato arbitrariamente i fatti e violato il suo diritto alla compensazione secondo l'art. 120 CO. Spiega - per quanto sia dato di comprendere - che l'indennità assicurativa per la pratica D.________ era stata da lei incassata per "compensazione ed emissione di una nota di debito del settembre 2009" di uguale importo in connessione con la liquidazione della pratica del cliente E.________ e che l'opponente avrebbe ammesso nelle conclusioni davanti al Pretore di avere già dedotto l'importo di Euro 90'000.-- dal pagamento del 7 maggio 2010; essa elenca anche gli atti istruttori che sosterrebbero la sua tesi.
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4.2. Di nuovo queste censure prescindono dalla motivazione della sentenza cantonale. La ricorrente ripropone la propria versione dei fatti in modo appellatorio sorvolando sugli accertamenti determinanti del giudizio, ovvero che l'indennità assicurativa di Euro 90'000.-- spettantele per la pratica D.________ era stata soluta il 10 maggio 2010, in esecuzione degli accordi del 30 aprile 2010, e che anche quel cliente l'aveva in seguito pagata, donde l'obbligo di storno all'opponente. Quanto alla mancata considerazione da parte dei giudici cantonali delle ammissioni fatte in causa - si volesse concedere che la censura d'arbitrio a tale riguardo sia motivata sufficientemente - basti costatare che nel conteggio a pag. 3 del memoriale conclusivo l'importo di Euro 90'000.-- dedotto dalla convenuta dal saldo a favore dell'attrice riguardava la pratica E.________, non il cliente D.________.
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Le censure ricorsuali, per quanto ammissibili, sono pertanto infondate.
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5. L'ultimo punto controverso riguarda la pratica F.________. La Corte cantonale ha respinto la pretesa dell'attrice di Euro 37'000.-- relativa a questo cliente poiché l'indennità assicurativa era già stata soluta "ben prima dell'inoltro della petizione". Essa ha inoltre costatato che nel già citato accordo del 30 aprile 2010 erano state conteggiate anche "le restituzioni" di quel caso.
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La ricorrente rimprovera in sostanza all'autorità cantonale di avere "nuovamente dedotto Euro 37'000.--" a suo sfavore, ciò che contrasterebbe con le "risultanze processuali"e urterebbe il senso di giustizia ed equità. Lo fa ancora in modo appellatorio, esponendo solo la sua versione dei fatti. Essa non contesta l'accertamento secondo cui il versamento dell'indennità assicurata era avvenuto prima dell'avvio della causa e conferma che l'accordo dell'aprile 2010 aveva dedotto dalle sue pretese Euro 32'000.-- da lei "incassati dopo indennizzo". In tali circostanze è difficile capire il rimprovero mosso alla Corte d'appello di avere dedotto due volte la somma litigiosa.
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Pertanto anche quest'ultime censure, fossero ammissibili, sarebbero infondate.
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6. Per i motivi che precedono il ricorso, in quanto ammissibile, è infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 novembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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