BGer 4F_16/2015 | |||
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BGer 4F_16/2015 vom 23.11.2015 | |
{T 0/2}
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4F_16/2015
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Sentenza del 23 novembre 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Hohl,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Cantone Zurigo, 8090 Zurigo,
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rappresentato dal Presidente dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 15, 8001 Zurigo,
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controparte,
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I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo, Hirschengraben 13/15, 8001 Zurigo.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A_489/2015 del 5 ottobre 2015.
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Considerando: | |
che con sentenza del 5 ottobre 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo e concernente una domanda di assistenza giudiziaria per una procedura di conciliazione da incoare;
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che con scritto datato 19 ottobre 2015 A.________ ha indicato di voler presentare una richiesta di revisione, adducendo in sostanza di essere stato sottoposto a una perizia extragiudiziale da cui risulterebbe una riduzione delle sue facoltà cognitive, di non essere in grado di sostenere con i suoi mezzi finanziari i costi di una procedura di conciliazione e di essere pure stato ricoverato nel mese di agosto 2015 per un delicato intervento chirurgico;
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che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;
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che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);
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che lo scritto datato 19 ottobre 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
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che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.
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3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo.
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Losanna, 23 novembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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