BGer 6B_993/2015 | |||
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BGer 6B_993/2015 vom 23.11.2015 | |
{T 0/2}
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6B_993/2015
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Sentenza del 23 novembre 2015 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Oberholzer,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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4. D.A.________,
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5. E.________SA,
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tutti patrocinati dall'avv. Anne Schweikert,
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ricorrenti,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. F.________,
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3. G.________,
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4. I.________,
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5. J.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Procedimento penale, decreto di abbandono,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 19 agosto 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Il 9 ottobre 2011 è stato distribuito pubblicamente un giornale intitolato "K.________", che era un'imitazione satirica dell'omonimo settimanale domenicale. Sull'ultima pagina, nella parte centrale, figurava la frase "Ringraziamo le famiglia E.________ e tutte le inserzioniste che sostengono la Lega dei ticinesi", affiancata da una fotografia che ritraeva la famiglia A.________ accanto ad una torta per celebrare i 25 anni di attività della ditta. Nella parte superiore della pagina a lato del marchio E.________SA compariva la scritta "Premiamo la tua fedeltà!". Nella metà inferiore figuravano 17 annunci erotici di altrettante prostitute, con fotografie, descrizioni e numeri di telefono.
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B. Sull'edizione del 6 novembre 2011 del settimanale domenicale "L.________", l'avv. F.________ ha dichiarato di essere l'ideatore del "falso K.________", unitamente in particolare a G.________, I.________ e J.________.
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C. Il 21 novembre 2011 A.A.________, C.A.________, D.A.________, membri del consiglio di amministrazione della E.________SA, nonché B.A.________ e la stessa E.________SA hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per i reati di ingiuria, calunnia, violazione della legge sulla concorrenza sleale e violazione del diritto al marchio.
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D. Dopo che un decreto di non luogo a procedere e un decreto di abbandono emanati dal Procuratore pubblico (PP) nei confronti degli ideatori della pubblicazione sono stati annullati dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) a seguito di due sentenze del Tribunale federale (sentenze 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 e 6B_835/2014 dell'8 dicembre 2014), il procedimento penale è ripreso dinanzi al magistrato inquirente. Questi ha quindi continuato l'istruzione e dopo la chiusura, con decreto dell'11 giugno 2015, ha nuovamente disposto l'abbandono del procedimento penale nei confronti di F.________, G.________, I.________ e J.________.
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E. Con sentenza del 19 agosto 2015 la CRP ha respinto un reclamo presentato dai denuncianti contro il decreto di abbandono.
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F. A.A.________, B.A.________ e C.A.________, D.A.________ e la E.________SA impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 24 settembre 2015 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché proceda nel senso dei considerandi, imponendo al PP di emanare un decreto di accusa. I ricorrenti fanno valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione degli art. 28 cpv. 2, 174, 177 CP, art. 319 CPP, art. 3 LCSl e art. 61 LPM.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).
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1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 1.2 | |
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo la più recente giurisprudenza (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1), spetta di principio al ricorrente in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii). Questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore (sentenza 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1).
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1.2.2. I ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Essi non spiegano con riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intendono fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Richiamano l'art. 89 LTF, adducendo di avere partecipato al procedimento penale in veste di accusatori privati, di essere particolarmente toccati dalla sentenza impugnata e di avere un interesse all'annullamento della stessa. Disattendono tuttavia che l'art. 89 cpv. 1 LTF disciplina la legittimazione a ricorrere in materia di diritto pubblico (cfr. art. 82 segg. LTF), mentre in concreto, trattandosi di un ricorso in materia penale, è applicabile l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In virtù dell'esposta giurisprudenza, sarebbe quindi spettato ai ricorrenti sostanziare il pregiudizio che avrebbero subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 49 cpv. 1 CO che intenderebbero avanzare. Al proposito deve infatti essere rilevato che non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale fondata sull'art. 49 cpv. 1 CO presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii).
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1.2.3. Né la legittimazione dei ricorrenti può essere ammessa in concreto riconducendola semplicemente al fatto che il Tribunale federale l'aveva riconosciuta nelle sue precedenti sentenze dell'11 marzo 2013 e dell'8 dicembre 2014. L'attuale giurisprudenza come visto è più restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito del gravame solo quando dalla motivazione del ricorso risultano in modo sufficientemente preciso le pretese civili che i ricorrenti intendono fare valere e l'influenza della decisione impugnata sul loro giudizio. D'altra parte, nei precedenti giudizi, in particolare in quello dell'8 dicembre 2014, il Tribunale federale si è principalmente pronunciato su questioni di natura formale, legate al diritto di essere sentiti dei ricorrenti. La legittimazione a censurare la violazione di garanzie procedurali era quindi fondata sulla loro qualità di parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine; 136 IV 29 consid. 1.9). Ciò non è però il caso nella fattispecie, giacché i ricorrenti non censurano più una violazione del loro diritto di essere sentiti, ma sollevano esclusivamente contestazioni concernenti il merito della controversia.
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1.2.4. Per di più, la pubblicazione incriminata risale al 9 ottobre 2011 e per i reati contro l'onore la prescrizione dell'azione penale, che può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale federale (DTF 139 IV 62 consid. 1), è iniziata a decorrere da quel momento (DTF 97 IV 153 consid. 2). Pertanto, nella misura in cui contro gli opponenti erano prospettati i reati di calunnia (art. 174 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) l'azione penale risulta nel frattempo prescritta (art. 98 lett. a CP in relazione con l'art. 178 cpv. 1 CP). Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti confrontarsi specificatamente perlomeno con le rimanenti infrazioni di concorrenza sleale e di violazione del diritto al marchio e spiegare con riferimento ad ognuna di esse in che consisterebbe il danno da loro subito (cfr. sentenze 6B_567/2015 dell'8 settembre 2015 consid. 4.1 e 6B_914/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 1.2).
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1.2.5. Nelle esposte circostanze, l'assenza di qualsiasi spiegazione riguardo all'adempimento delle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF comporta l'inammissibilità del gravame.
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2. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, agli opponenti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 novembre 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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