BGer 4A_713/2014 | |||
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BGer 4A_713/2014 vom 17.12.2015 | |
{T 0/2}
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4A_713/2014
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Sentenza del 17 dicembre 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Hohl, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. B anca A.________SA,
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2. B anca.________AG,
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patrocinate dagli avv.ti Davide Jermini e Alex Domeniconi,
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ricorrenti,
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contro
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C.________S.r.l.,
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patrocinata dall'avv. dott. Ettore Item,
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opponente,
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Oggetto
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risarcimento danni; accesso a documenti,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. La C.________S.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________SA, Lugano, e la banca.________AG, Basilea, con un'azione tendente al pagamento di fr. 60'332'160.--, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni.
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All'udienza preliminare del 26 maggio 2010 l'attrice aveva chiesto l'edizione "di ogni documentazione e/o corrispondenza inerenti il "xxx " e/o "yyy "", "di ogni documentazione e/o corrispondenza inerente il mandato di rappresentanza conferito per il zzz" e "dei verbali del CdA, della direzione, dell'ufficio compliance e dell'ufficio legale inerenti "xxx" e/o "yyy" e/o il mandato di rappresentanza conferito per il zzz". Le convenute si sono opposte a tale domanda. Il 12 luglio 2010 il Pretore ha ingiunto loro di produrre la documentazione richiesta nel termine di 30 giorni, poi prorogato di altri 30 giorni. Con istanza 21 ottobre 2010 le convenute avevano chiesto di non dover produrre i documenti da loro allestiti dal novembre 2005 recanti le denominazioni "xxx", "yyy" e "zzz". Con ordinanza 12 aprile 2013 il Pretore ha respinto tale istanza, ha constatato che la documentazione nel frattempo prodotta era incompleta e ha assegnato un ulteriore termine alle convenute. Queste hanno dato seguito all'ordine producendo un CD contenente i documenti richiesti e hanno domandato con istanza 12 giugno 2013, invocando il segreto bancario e in applicazione dell'art. 185 cpv. 2 CPC/TI, di non permettere all'attrice di accedere a questi dati. Il Pretore ha respinto l'istanza con ordinanza del 20 dicembre 2013.
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B. Con sentenza 17 novembre 2014 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalle convenute. La Corte cantonale ha ritenuto che queste non hanno reso sufficientemente verosimile l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, presupposto richiesto dall'art. 319 lett. b n. 2 CPC per impugnare disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza.
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C. La banca A.________SA e la banca.________AG sono insorte al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 22 dicembre 2014, con cui postulano, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la riforma della sentenza cantonale nel senso che all'opponente sia escluso l'accesso al contenuto del CD da loro versato agli atti. In via subordinata domandano il rinvio della causa al Tribunale d'appello ticinese affinché entri nel merito del reclamo. Le ricorrenti affermano di aver tempestivamente invocato la tutela di segreti commerciali e bancari, perché la necessità di proteggere tali segreti sarebbe unicamente emersa al momento in cui si è trattato di versare i documenti agli atti. Contestano poi di non aver reso verosimile l'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, atteso che lo stesso emerge da una rapida consultazione dei dati prodotti. Affermano inoltre che non può loro essere rimproverato, contrariamente a quanto fatto nella sentenza impugnata, di non aver trasmesso i documenti in forma anonimizzata.
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Con scritto 22 gennaio 2015la C.________S.r.l. si è limitata a postulare la conferma della sentenza impugnata.
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La Presidente della Corte adita ha, con decreto del 2 febbraio 2015, conferito effetto sospensivo al ricorso.
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Con decreto 30 aprile 2015 la predetta Presidente, preso atto della procedura tendente alla modifica dell'ordinanza 20 dicembre 2013 incoata dalle ricorrenti innanzi al Pretore - che poteva rendere senza og getto la procedura innanzi al Tribunale federale -, ha sospeso quest'ultima fino all'emanazione del giudizio sulla domanda di modifica.
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Dopo aver trasmesso un'esemplare della decisione 26 maggio 2015 con cui il Pretore ha respinto la menzionata istanza di modifica, le ricorrenti hanno chiesto con scritto 8 giugno 2015 che la sospensione della procedura ricorsuale sia nondimeno mantenuta " fino alla definizione dell'incidente procedurale pendente davanti alla Pretura " e hanno allegato uno scritto trasmesso alla Pretura con cui reiterano la richiesta di modificare il decreto del 20 dicembre 2013.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Con l'emanazione della decisione 26 maggio 2015 del Pretore la sospensione della presente procedura è terminata. Nella nuova domanda di sospensione le ricorrenti non si prevalgono di alcun argomento che giustificherebbe una protrazione di tale misura. Non sussiste pertanto alcun ostacolo alla trattazione del ricorso.
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1.2. Il tempestivo ricorso, interposto dalla parte soccombente, è diretto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza in una causa civile con un valore di lite superiore a fr. 30'000.--. Esso si rivela pertanto ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b, 75, 76, 100 cpv. 1 LTF.
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2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento, ma è incidentale. Giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF decisioni incidentali notificate separatamente dal merito e che non concernono la competenza o domande di ricusa possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Nella fattispecie quest'ultima eventualità non entra manifestamente in linea di conto. Sussiste un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF se è di natura giuridica, ciò che presuppone che non può essere eliminato con una decisione finale favorevole al ricorrente, ricordato che anche la mera possibilità di un tale giudizio basta (DTF 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Spetta alla parte ricorrente di allegare e dimostrare la possibilità che la decisione incidentale le causi un danno irreparabile, a meno che ciò sia di primo acchito fuori dubbio (DTF 133 III 629 consid. 2.3.1).
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2.1. Nei casi come quello in esame, l'esistenza di un danno irreparabile nel senso della predetta norma non va appurato in base al giudizio di irricevibilità pronunciato dal Tribunale d'appello; vanno invece valutate le conseguenze della decisione di prima istanza sulla continuazione della procedura (DTF 137 III 380 consid. 1.2.2). In linea di principio le decisioni incidentali emanate in materia di prove non causano un danno irreparabile, poiché le parti possono solitamente ricorrere contro la decisione finale e ottenere l'assunzione della prova rifiutata a torto o l'esclusione di quella assunta indebitamente. In casi eccezionali, come quando ad esempio una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (sentenza 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2, con rinvii). Decisivo in concreto è quindi sapere se la decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza di escludere l'attrice dall'accesso ai dati prodotti possa causare un danno irreparabile alle convenute.
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2.2. Nella fattispecie è manifesto che, qualora l'opponente possa vedere le informazioni contenute nel CD prodotto, queste sono definitivamente divulgate. Non è infatti possibile ritornare indietro ed eliminare la conoscenza acquisita dall'opponente. In questo senso il danno invocato è irreparabile, ragione per cui la via del ricorso immediato contro la decisione incidentale è aperta. Concerne invece il merito sapere se i motivi allegati dalle ricorrenti sono sufficienti per negare o restringere l'accesso dell'attrice ai dati prodotti (sentenza 4A_195/2010 dell'8 giugno 2010 consid. 1.1.2). Ne segue che il ricorso è anche ammissibile dal profilo dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
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3. Nella pronunzia impugnata la Corte cantonale ha riconosciuto che le decisioni con cui viene ordinata l'edizione di documenti, che secondo la parte obbligata sottostanno al segreto bancario o commerciale, possono causare pregiudizio irreparabile. L'autorità inferiore ha però ritenuto che nella fattispecie le convenute, essendosi prevalse per la prima volta nell'istanza del 12 giugno 2013 del segreto bancario e commerciale, non hanno (tempestivamente) reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel senso dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC. Per questo motivo essa ha dichiarato il reclamo inammissibile.
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Ora, se la possibilità di un danno irreparabile è data in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a maggior ragione è dato il rischio di un danno difficilmente riparabile nel senso dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC, motivo per cui la Corte cantonale non poteva rifiutarsi di entrare nel merito del reclamo (sentenza 4A_415/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 2, non pubblicato nella DTF 141 III 80; DTF 137 III 380 consid. 2.2). La decisione impugnata va pertanto annullata e la Corte cantonale dovrà esaminare il reclamo e segnatamente se i motivi allegati dalle ricorrenti giustificano, in seguito ai segreti invocati, di negare o di restringere l'accesso dell'attrice ai dati prodotti.
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4. Da quanto precede discende che la conclusione subordinata del ricorso è accolta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alle ricorrenti complessivi fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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