BGer 2C_1137/2015 | |||
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BGer 2C_1137/2015 vom 21.12.2015 | |
{T 0/2}
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2C_1137/2015
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Sentenza del 21 dicembre 2015 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ e B.________,
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patrocinati dall'avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale 2012,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________ è l'azionista maggioritario della C.________SA di cui, a fine 2012, deteneva 856 azioni. Delle stesse ne possedeva 156 in piena proprietà, le 700 altre essendo gravate da usufrutto a favore dei suoi genitori. Il 27 novembre 2013 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha notificato ad A.________ e B.________ la tassazione IC 2012 nella quale ha commisurato il valore venale delle citate 156 azioni in fr. 15'700.-- ciascuna, rifiutando di tenere conto dell'importo di fr. 8'000.-- per azione dichiarato dai contribuenti e corrispondente al prezzo da loro pagato per ognuna delle 100 altre azioni comprate ad azionisti minoritari nel corso del 2013.
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Il reclamo interposto il 2 dicembre 2013 dai contribuenti contro la citata tassazione è stato respinto con decisione su reclamo del 28 gennaio 2015.
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B. Adita il 24 febbraio 2015 da A.________ e B.________, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza del 4 novembre 2015, annullato la decisione su reclamo e rinviato gli atti all'Ufficio circondariale per nuova decisione limitatamente ad un punto ben preciso. La Corte cantonale ha infatti considerato che, riguardo alla richiesta dei contribuenti di calcolare il valore venale delle azioni ponderando un'unica volta, e non due, il valore di reddito delle società partecipate, il diritto di essere sentito degli insorgenti era stato violato: il fisco si era richiamato ad una direttiva interna non pubblicata, non nota neppure al Tribunale, e non aveva debitamente motivato il proprio rifiuto, ciò che impediva peraltro alla Corte di verificare la correttezza e la legalità della pronuncia contestata. I giudici ticinesi hanno invece respinto il ricorso riguardo al fatto che il fisco non aveva ritenuto che il prezzo pagato nel 2013 per l'acquisto di altre 100 azioni costituisse il valore venale di quelle detenute nel 2012 così come non hanno giudicato criticabile il tasso di capitalizzazione del 7,5 % impiegato per il calcolo del valore delle azioni.
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C. Il 16 dicembre 2015 A.________ e B.________ hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiedono che il valore di fr. 8'000.-- per azione sia ammesso come valore di mercato rilevante ai fini dell'imposta litigiosa per l'intero pacchetto azionario. In via subordinata domandano che venga applicato un valore di fr. 8'800.--, ma al massimo di fr. 10'400.-- per azione, per gli azionisti maggioritari rispettivamente minoritari rappresentati nel consiglio di amministrazione della società, mentre che per i venditori di partecipazioni minoritarie non rappresentati nel citato consiglio di amministrazione si applichi il valore concordato tra le parti.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
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1.2. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 73 LAID [RS 642.14]). Dato che la sentenza impugnata concerne unicamente l'imposta cantonale 2012, il ricorso si rivela invece inammissibile in quanto tratta dell'imposta federale diretta.
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Erwägung 2 | |
2.1. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; su questa nozione cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 140 e rinvii) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
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2.2. Annullando la decisione su reclamo emanata dall'Ufficio circondariale di tassazione, la Camera di diritto tributario gli ha rinviato la causa affinché si pronunci su un determinato argomento sollevato dai contribuenti, segnatamente sulla richiesta di calcolare il valore venale della azioni ponderando un'unica volta e non due il valore di redditi delle società partecipate, ed emani una nuova decisione. Non si tratta pertanto di una decisione finale, dato che non pone termine alla lite, bensì di una decisione incidentale cioè, nel caso specifico, di una decisione di rinvio che concerne solo una fase del procedimento concernente l'imposizione dei ricorrenti.
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2.3. Sebbene il Tribunale federale esamini con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 e richiami), la parte ricorrente è tenuta, sotto pena d'inammissibilità, a dimostrare che le esigenze legali poste per l'impugnabilità delle decisioni pregiudiziali o incidentali sono soddisfatte (SEILER/ VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 all'art. 93). Nel caso concreto, non ravvisando la particolare natura della decisione contestata, i ricorrenti non spiegano minimamente in quale misura si realizzerebbe una delle due condizioni di ammissibilità menzionate in precedenza (art. 93 cpv. 1 LTF), motivo per cui l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
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2.4. Si volesse da ciò prescindere, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte. In primo luogo una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova decisione non provoca di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 all'art. 93). Va poi aggiunto che la nuova decisione che verrà emanata dall'Ufficio di tassazione potrà, se del caso, essere contestata con i rimedi ordinari cantonali e, finalmente, con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi a questa Corte ove, in virtù dell'art. 93 cpv. 3 LTF, insieme con la nuova decisione e, se necessario, sarà impugnabile anche la decisione incidentale resa dalla Camera di diritto tributario che ne forma la base. In secondo luogo, non sono neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF in quanto è da escludere che l'autorità di prime cure, in seguito alla decisione di rinvio, debba ancora avviare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
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3. Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura dell'art. 108 cpv. 1 LTF. Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
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3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 dicembre 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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