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Informationen zum Dokument  BGer 4A_444/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_444/2015 vom 23.12.2015
 
{T 0/2}
 
4A_444/2015
 
Decreto del 23 dicembre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Carlo Lombardini,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa,
 
opponente.
 
Oggetto
 
trasferimento di averi bancari,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 luglio 2015
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 21 luglio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello presentato dalla A.________SA contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la richiesta di B.________ di ordinare il trasferimento dei titoli presenti nel portafoglio e della liquidità della relazione bancaria su un conto presso un'altra banca in Ticino;
 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 9 settembre 2015;
 
che con risposta 29 settembre 2015 B.________ si è determinato sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;
 
che le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti;
 
che con decreto del 16 novembre 2015 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso;
 
che con lettera 21 dicembre 2015 la ricorrente ha dichiarato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 dicembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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