BGer 1C_3/2016 | |||
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BGer 1C_3/2016 vom 11.01.2016 | |
{T 0/2}
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1C_3/2016
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Sentenza dell'11 gennaio 2016 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Merkli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
D.________ Ltd.,
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patrocinata dall'avv. Maurizio Pagliuca,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 7 agosto 2014 la Procura presso il Tribunale di Cluj (Romania) ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di C.________ per titolo di evasione fiscale continuata secondo il CP rumeno. L'indagato avrebbe recato pregiudizi al budget dello Stato richiedente mediante un sistema di finti circuiti fra più società commerciali con sede in Romania e all'estero, registrando nei libri contabili presunte operazioni commerciali fittizie allo scopo di eludere il pagamento degli oneri fiscali. Nell'ambito di perquisizioni domiciliari presso una società amministrata dall'indagato sono stati rinvenuti atti costitutivi e timbri di varie società commerciali estere da lui gestite, tra le quali figura D.________ Ltd.
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B. Con decisione di chiusura del 12 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto la rogatoria ordinando la trasmissione alle autorità rumene, tra l'altro, di un conto presso una banca ticinese intestato a D.________ Ltd. Con giudizio del 22 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso sottopostole da detta società.
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C. Avverso questa decisione D.________ Ltd. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla unitamente a quella di chiusura e di respingere la domanda di assistenza e, in via subordinata, di limitare la trasmissione ai documenti del 2013 e di anonimizzare i riferimenti riconducibili a G.________.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in mate-ria penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
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Erwägung 2 | |
2.1. La ricorrente adduce che nell'esposto dei fatti l'autorità richiedente non avrebbe sufficientemente sostanziato la fattispecie del reato oggetto d'inchiesta in Romania, in particolare perché i documenti e i timbri rinvenuti negli uffici dell'imputato non la menzionerebbero espressamente.
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2.2. Essa, ritenuto pacifico che la Svizzera fornisce assistenza in caso di imposte indirette quale l'IVA, come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso il 26 ottobre 2004 (RS 0.351.926.81), accenna in maniera del tutto generica al fatto che, vista la pretesa lacunosa esposizione dei fatti contenuti nella rogatoria, potrebbe trattarsi anche di un reato di mera evasione fiscale. Aggiunge che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, lesiva del principio di proporzionalità e di quello dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere.
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Ora, in tale ambito, il TPF illustrando le operazioni che concernono la relazione bancaria della ricorrente con la fattispecie descritta nella rogatoria, riferibile a società direttamente o indirettamente riconducibili all'indagato, non si è scostato dalla costante prassi vigente in materia.
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2.3. Nella misura in cui la ricorrente, società "di pertinenza" di G.________, fa valere l'asserita violazione di diritti di terzi, segnatamente di quest'ultima persona poiché è stata ordinata la trasmissione di documenti riportanti il suo nome e la negata anonimizzazione degli stessi, la critica è inammissibile per carenza di legittimazione.
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3. Ne segue che non essendo manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 11 gennaio 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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