VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_43/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_43/2016 vom 21.01.2016
 
{T 0/2}
 
6B_43/2016
 
 
Sentenza del 21 gennaio 2016
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Oberholzer, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Istanza di riapertura, decreto di non luogo a procedere (falsa testimonianza),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 27 novembre 2015 dalla Corte dei reclami penali
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che l'11 luglio 2014 A.________ ha denunciato B.________ per il titolo di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni da questi rilasciate in veste di testimone nell'ambito di una causa civile pendente tra la denunciata e un'altra persona presso la Pretura di Locarno-Campagna;
 
che, con decisione del 21 gennaio 2015, il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in mancanza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato;
 
che, con sentenza del 14 aprile 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato dalla denunciante contro il decreto di non luogo a procedere;
 
che un'istanza di revisione inoltrata dalla denunciante il 14 luglio 2015 è stata dichiarata irricevibile dalla CRP il 27 luglio 2015;
 
che la Corte cantonale ha contestualmente trasmesso la domanda al Ministero pubblico per competenza con riferimento a un'eventuale riapertura del procedimento penale giusta l'art. 323 CPP;
 
che, con decisione del 28 agosto 2015, il Procuratore generale ha negato la riapertura del procedimento penale;
 
che, adita nuovamente dalla denunciante, con sentenza del 27 novembre 2015 la CRP ha dichiarato irricevibile un reclamo contro il rifiuto del magistrato inquirente di riaprire il procedimento ed ha nel contempo respinto una domanda di gratuito patrocinio;
 
che la Corte cantonale ha negato la legittimazione ricorsuale della reclamante ed ha abbondanzialmente ritenuto il gravame infondato nel merito, siccome non erano ravvisabili nuovi mezzi di prova o fatti che giustificassero la riapertura del procedimento penale;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché accolga il reclamo;
 
che la ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
 
che la Corte cantonale ha innanzitutto ritenuto che la ricorrente difettava della legittimazione a presentare il reclamo giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP siccome la testimonianza del denunciato non aveva avuto influenza sull'esito della causa civile;
 
che, a titolo abbondanziale, i giudici cantonali hanno pure negato l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 323 cpv. 1 CPP per la riapertura del procedimento penale;
 
che perciò la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa;
 
che in tale circostanza la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e riferimenti);
 
che, quale parte nella procedura, la ricorrente è abilitata a fare valere che la CRP, negandole la legittimazione a presentare il reclamo, avrebbe violato le garanzie procedurali che il diritto le conferiva in tale veste (DTF 138 IV 78 consid. 1.3; 136 IV 29 consid. 1.9);
 
che al riguardo la ricorrente si limita tuttavia ad addurre di avere subito dalle dichiarazioni testimoniali del denunciato dinanzi al Pretore un danno diretto a livello patrimoniale;
 
che, con questa argomentazione generica, la ricorrente non sostanzia una violazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente non si confronta infatti con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni la testimonianza del denunciato sarebbe stata rilevante per l'esito della causa civile;
 
che, nel merito, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato, che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente, è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta alla ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1);
 
che in questa sede la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
 
che la ricorrente rimprovera infine alla Corte cantonale un formalismo eccessivo per avere respinto la domanda di gratuito patrocinio senza prima assegnarle un termine per dimostrare la sua indigenza;
 
che, a prescindere dalla mancata produzione di documenti idonei a dimostrare la situazione finanziaria dell'interessata, la CRP ha respinto la domanda (anche) per il fatto che il reclamo appariva privo di qualsiasi probabilità di successo;
 
che in tali circostanze la ricorrente non sostanzia una violazione dell'art. 136 CPP, disciplinante il gratuito patrocinio per l'accusatore privato;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per questa sede non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie, ridotte in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 gennaio 2016
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Oberholzer
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).