BGer 1C_32/2016 | |||
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BGer 1C_32/2016 vom 27.01.2016 | |
{T 0/2}
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1C_32/2016
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Sentenza del 27 gennaio 2016 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
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Oggetto
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estradizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 4 marzo 2015 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione di A.________. La richiesta si fonda su un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese, per traffico illecito di stupefacenti.
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B. Il 16 settembre 2015 il ricercato è stato arrestato nel Cantone Ticino. Il 18 settembre seguente l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione. L'estradando si è opposto all'estradizione semplificata. Il 28 settembre 2015 l'UFG gli ha designato l'avv. Olivier Ferrari quale patrocinatore d'ufficio. Il 9 ottobre 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha confermato all'UFG che non sussiste identità tra i fatti oggetto della domanda di estradizione e quelli perseguiti in Svizzera.
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C. Il 4 novembre 2015 l'UFG ha concesso l'estradizione dell'interessato all'Italia. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 12 gennaio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso, come pure la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
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D. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, di annullarla unitamente a quella di estradizione dell'UFG e pertanto, in via principale, di respingere la domanda di estradizione e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'autorità di prima istanza affinché esperisca ulteriori accertamenti.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, come in concreto, un'estradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente fa valere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché sarebbero stati violati principi giuridici fondamentali, segnatamente il diritto di essere sentito. Al riguardo invoca un preteso accertamento non adeguato e incompleto dei fatti contestatigli in Italia e in Svizzera, senza peraltro nemmeno tentare di rendere verosimile l'identità degli stessi, ciò che potrebbe giustificare una possibile eccezionale assunzione dell'intero procedimento penale da parte della Svizzera (art. 36 cpv. 1 AIMP; RS 351.1).
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2.2. Nella fattispecie, l'asserito incompleto accertamento dei fatti, nonché la generica critica di un accesso carente agli atti, non integrano gli estremi della violazione di un elementare principio procedurale ai sensi dell'art. 84 LTF, ritenuto che il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF; DTF 140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2), come rettamente rimproveratogli dal TPF, neppure in questa sede tenta di confutare i contestati accertamenti fattuali; egli si limita infatti ad accennare ai propri verbali d'interrogatorio, senza tentare di rendere verosimile che i fatti perseguiti in Italia coinciderebbero con quelli oggetto d'inchiesta in Svizzera. La critica a questo apprezzamento delle prove, generica e priva di ogni motivazione, non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF.
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2.3. Inoltre il ricorrente non sostiene che, nella fattispecie, il TPF si sarebbe scostato dalla costante giurisprudenza nel ritenere che, anche qualora il reato fosse stato commesso in tutto o in parte in Svizzera, l'UFG, in applicazione dell'art. 7 n. 1 della Convenzione europea di estradizione, avrebbe nondimeno la possibilità, ma non l'obbligo, di rifiutare l'estradizione o che lo stesso avrebbe abusato del potere di apprezzamento che gli compete (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/aa pag. 213). Né dimostra che si sarebbe distanziato dalla prassi nel considerare che il rifiuto dell'estradizione non osta a un suo miglior reinserimento sociale (art. 36 cpv. 1 e art. 37 cpv. 1 AIMP), visto che risiede in Svizzera solo dal 2009, dove non ha alcun legame familiare, né vi svolgerebbe un'attività professionale, disponendo unicamente di un permesso per frontalieri.
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta, visto che il gravame non aveva fin dall'inizio alcuna possibilità di successo e che, come già dinanzi al TPF, il ricorrente non ha minimamente reso verosimile la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni.
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Losanna, 27 gennaio 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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