BGer 4A_113/2016 | |||
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BGer 4A_113/2016 vom 02.03.2016 | |
{T 0/2}
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4A_113/2016
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Sentenza del 2 marzo 2016 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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patrocinata dall'avv. Mauro Molo,
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opponente.
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Oggetto
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complemento peritale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, nell'ambito della causa incoata innanzi al Pretore del distretto di Vallemaggia nei confronti della B.________SA, A.________ ha chiesto il completamento della perizia notificatagli il 7 settembre 2015;
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che con ordinanza 13 novembre 2015 il Pretore ha unicamente ammesso una parte dei quesiti proposti dall'attore;
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che la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con sentenza 12 gennaio 2016, un reclamo presentato da quest'ultimo e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
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che con ricorso in materia civile del 17 febbraio 2016 A.________ postula l'annullamento della predetta pronunzia con il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché esamini nel merito il reclamo;
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che il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura cantonale e in quella federale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che il giudizio cantonale è una decisione incidentale in materia di prove notificata separatamente, ragione per cui il ricorso immediato al Tribunale federale è unicamente ammissibile se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
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che tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente, mentre non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 138 III 190 consid. 6, con rinvii);
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che l'esistenza di tale condizione va verificata con riferimento alla decisione di primo grado e non riguardo a quella di inammissibilità resa dall'autorità di ricorso e che per costante giurisprudenza non sussiste un pregiudizio irreparabile in particolare se, come è di regola il caso nell'ambito di decisioni sull'assunzione di prove, la questione decisa dal giudice di primo grado può essere sollevata in un ricorso contro la decisione finale con cui è possibile ottenere l'assunzione delle prove scartate a torto (DTF 141 III 80 consid. 1.2);
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che spetta inoltre al ricorrente allegare per quale motivo sarebbe minacciato da un danno irreparabile di natura giuridica (DTF 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4);
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che in concreto il ricorrente si limita a richiamare l'art. 319 lett. b CPC, ritenendo il pregiudizio "implicito nella natura stessa della fattispecie" e appellandosi alla pretesa necessità, dettata dal principio dell'economia processuale, "di formulare sin d'ora tutte le domande possibili al perito, al fine di evitare future procedure di ricorso", ma omette di spiegare - né è ravvisabile - per quale motivo egli non potrebbe ottenere l'assunzione delle prove eventualmente rifiutate a torto dal Pretore con un ricorso diretto contro la decisione finale;
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che quindi, non essendo soddisfatto l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non è possibile entrare nel merito del punto principale del ricorso (la mancata ammissione di tutti i quesiti peritali);
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che così stando le cose, in questo stadio della procedura non può nemmeno essere impugnato il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria contenuto nella decisione incidentale (sentenza 4A_585/2014 del 27 novembre 2014 consid. 1.2; cfr. anche DTF 139 V 604 consid. 3);
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, difettando il requisito delle probabilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 marzo 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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