BGer 8C_490/2015 | |||
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BGer 8C_490/2015 vom 24.03.2016 | |
8C_490/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 24 marzo 2016 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Ursprung, Heine,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 giugno 2015.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Il 26 novembre 2004 A.________, nato nel 1975, assicurato presso l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduto nella vasca da bagno, procurandosi una distorsione alla spalla destra, contusioni alla testa, alla caviglia destra e ai gomiti.
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A.b. Il 7 agosto 2014 l'INSAI mediante decisione formale ha negato il versamento di una rendita di invalidità, raggiungendo l'incapacità al guadagno il 6.45%, ma ha concesso un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.50%. Il 5 dicembre 2014 l'INSAI, statuendo su opposizione, ha confermato la precedente decisione, pur concludendo per un'incapacità al guadagno del 9.46%.
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B. Il 2 giugno 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio impugnato sia annullato e che sia riconosciuta una rendita di invalidità dell'11%. Subordinatamente chiede il rinvio alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere in sede federale è unicamente la questione della determinazione del diritto a una rendita di invalidità.
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Erwägung 3 | |
3.1. Nella misura in cui in via preliminare il ricorrente invoca una lesione del proprio diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per la carente motivazione del giudizio cantonale, il ricorso è volto all'insuccesso. Nella propria pronuncia la Corte cantonale ha spiegato per quale ragione non si giustificasse l'adozione del reddito da invalido stabilito in ambito AI. Per quanto attiene alla deduzione dal reddito da invalido, il ricorrente in sede cantonale non aveva censurato questo aspetto. I primi giudici non hanno quindi leso il diritto di essere sentito del ricorrente.
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3.2. Invano il ricorrente concentra le sue critiche sulle modalità di calcolo del reddito da valido. L'assicuratore LAINF innanzitutto non è legato dalle valutazioni dell'Ufficio AI (e viceversa; DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553 segg.; cfr. anche sentenza 8C_957/2010 del 1° aprile 2011 consid. 9). Prescindendo da questa critica, l'insorgente con il suo ricorso in sede cantonale non ha contestato in alcun modo gli accertamenti operati dall'assicuratore. Non solo non ha addotto prove, ma nemmeno ha fatto uso del termine impartito dal giudice cantonale per presentare eventuali mezzi di prova. La Corte cantonale poteva pertanto fondarsi sugli accertamenti già svolti dall'assicuratore.
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3.3. Nemmeno ha miglior sorte la pretesa di voler applicare una riduzione del 5% al reddito da invalido. Oltre a non aver apportato nessun elemento fattuale in sede cantonale (cfr. art. 99 LTF), il ricorrente ora non indica neanche la ragione per cui una simile riduzione debba essere applicata. Egli dimentica peraltro che in tale ambito il giudice delle assicurazioni sociali si concede un certo riserbo a intervenire sull'operato dell'amministrazione (DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.; cfr. anche sentenza 8C_388/2014 del 17 ottobre 2014 consid. 4.3).
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4. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 24 marzo 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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