BGer 5A_248/2015 | |||
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BGer 5A_248/2015 vom 06.04.2016 | |
{T 0/2}
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5A_248/2015
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Sentenza del 6 aprile 2016 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SpA,
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patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
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opponente.
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Oggetto
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exequatur e sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Con sentenza 13 febbraio 2013, la Corte d'assise di Milano ha condannato A.________ e altri per associazione a delinquere e rivelazione di segreti di Stato a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d'assise ha inoltre condannato A.________, in solido con i coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile B.________ SpA, demandandone la liquidazione in separata sede; su tale liquidazione ha tuttavia assegnato una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10 milioni. Il relativo dispositivo è stato provvisto di formula esecutiva in data 11 dicembre 2013.
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A.b. Con istanza 11 febbraio 2014, B.________ Spa ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana in punto al dispositivo di condanna di A.________ al risarcimento dei danni ed al versamento provvisionale di EUR 10 milioni; fondandosi su detto titolo, l'istante ha chiesto il sequestro di tutti gli averi accreditati o in essere sulle relazioni xxx e yyy presso la banca C.________ SA, intestate a D.________ Ltd o (la seconda) eventualmente ad A.________ personalmente. Con decisione di medesima data, il Pretore ha accolto l'istanza.
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B. Con reclamo 2 maggio 2014, A.________ ha chiesto alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino previamente di sospendere il procedimento fino ad evasione dell'appello introdotto contro la sentenza italiana e nel merito di respingere l'istanza e revocare il sequestro. Con la qui impugnata sentenza 16 febbraio 2015, il Tribunale di appello ha respinto il gravame.
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C. Con allegato 25 marzo 2015 A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile avverso la pronuncia cantonale, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso del rigetto dell'istanza di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana, con conseguente revoca del sequestro degli averi depositati sulle menzionate relazioni presso la banca C.________ SA. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Con decreto presidenziale 7 aprile 2015, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo limitatamente al riconoscimento e all'esecutività in Svizzera della sentenza estera, mentre è stato negato per il sequestro. La decisione sulla contestuale domanda di sospensione del procedimento ex art. 46 par. 1 CLug (RS 0.275.12) è stata demandata a separato giudizio.
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Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame, proposto peraltro tempestivamente dalla parte soccombente in istanza cantonale (art. 100 cpv. 1 risp. art. 76 cpv. 1 LTF), è pertanto ammissibile (DTF 139 III 232 consid. 1).
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1.2. Nella misura in cui la sentenza impugnata concerne il riconoscimento e l'exequatur del giudizio estero, il ricorrente può, mediante censure debitamente motivate (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 102 consid. 1.1), invocare la violazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali, nonché del diritto internazionale (art. 95 lett. a e lett. b LTF; sentenza 5A_664/2013 del 19 febbraio 2014 consid. 1.1). Per contro, nella misura in cui essa tratta di provvedimenti conservativi ordinati sotto forma di sequestro, si discute di misure provvisionali: in tal caso, il ricorrente può sollevare unicamente censure fondate sulla violazione di diritti costituzionali giusta l'art. 98 LTF (HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 43a ad art. 44 CLug), che vanno allora motivate in ossequio ai principi più severi dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6). Comunque, ovvero indipendentemente dalla natura della decisione impugnata, il Tribunale federale decide sulla base dei fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 5A_364/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 2.3.2; 5A_664/2013 cit., loc. cit.).
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2. È opportuno evadere preliminarmente l'istanza di sospensione del procedimento proposta dal ricorrente giusta l'art. 46 par. 1 CLug.
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2.1. Il ricorrente medesimo premette di aver già formulato una richiesta in tal senso all'indirizzo del Tribunale di appello in uno con il reclamo cantonale; ma l'autorità giudiziaria cantonale l'aveva a torto respinta. Consapevole che contro la decisione cantonale che nega la sospensione del procedimento non è dato ricorso, egli afferma che nulla impedirebbe che la medesima richiesta sia tuttavia rinnovata in sede di ricorso al Tribunale federale.
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2.2. Secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) alla nozione di "decisione emessa sul ricorso" (v. art. 44 CLug), in effetti, contro il diniego della sospensione del procedimento non è dato rimedio di diritto (sentenza dell'11 agosto 1995 C-432/93
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2.3. Fra le novità portate dalla riveduta Convenzione di Lugano del 2007 (CLug) vi è l'estensione al Tribunale federale della facoltà di sospendere il procedimento di riconoscimento e di exequatur (GEIMER, op. cit., n. 2 ad art. 46 CLug), facoltà che sotto l'egida della precedente versione della Convenzione di Lugano del 1988 (CL) era limitata all'autorità cantonale di ricorso (HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug). Competente per ordinare la sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur del giudizio estero è infatti ormai, secondo il testo dell'art. 46 par. 1 CLug, "il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 [CLug]". Va a questo punto chiarito se la congiunzione "o" offra un'alternativa esclusiva (in prima istanza ricorsuale [art. 43 CLug] oppure in seconda istanza ricorsuale [art. 44 CLug]) o invece, come sembra pretendere il ricorrente, un'alternativa cumulativa (sia in prima, sia in seconda istanza ricorsuale).
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2.3.1. Per principio, i concetti della Convenzione di Lugano vanno interpretati in maniera autonoma e non secondo il diritto nazionale applicabile: dev'essere infatti garantita un'applicazione unitaria della convenzione, a tutela della certezza del diritto e di un'equivalente tutela dei diritti individuali nei vari Stati firmatari (OETIKER/WEIBEL, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, introduzione n. 50-52 con numerosi rinvii). Trovano applicazione i metodi usuali dell'interpretazione grammaticale, storica, sistematica e teleologica, integrati da criteri di interpretazione comparativa con i sistemi giuridici nazionali (OETIKER/WEIBEL, op. cit., introduzione n. 54-77), ma anche, notoriamente, con la giurisprudenza scaturente dall'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la predetta convenzione (DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii; il Regolamento Bruxelles I, a sua volta, è ora stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I bis]).
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2.3.2. L'interpretazione grammaticale del testo convenzionale non è di utilità: così come è formulato, esso è aperto a entrambe le letture proposte (supra consid. 2.3). Nemmeno un confronto dei testi francese, tedesco e inglese - egualmente fedefacenti (art. 79 CLug e Allegato VIII CLug; v., sull'interpretazione grammaticale fondata sulle diverse lingue, OETIKER/WEIBEL, op. cit., introduzione n. 65 seg.) - permette di dirimere la questione. Né si rinvengono criteri di natura storica suscettibili di dare una risposta univoca.
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2.3.3. In una prospettiva sistematica e teleologica, va premesso che lo scopo dell'art. 46 CLug consiste nell'evitare una situazione di incertezza, data dalla possibilità che venga riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza che, nello Stato di pronuncia, è esecutiva ma non ancora cresciuta in giudicato, e che pertanto potrebbe ancora venire modificata o addirittura annullata in un'ipotetica istanza superiore (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 1-2 ad art. 46 CLug). Il mezzo di cui il legislatore si è avvalso per evitare un riconoscimento ed un exequatur suscettibili di dover essere revocati successivamente all'annullamento della decisione da delibare è quello della sospensione della procedura. Uno dei criteri per la sospensione è che nello Stato dal quale emana la sentenza da riconoscere e da dichiarare esecutiva sussista ancora la possibilità di inoltrare un mezzo d'impugnazione ordinario, o il medesimo sia già stato introdotto e sia dunque pendente (HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 18-20 ad art. 46 CLug).
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Ora, appare evidente che questa circostanza può realizzarsi sia mentre è pendente il ricorso davanti alla prima istanza di ricorso (art. 43 CLug), sia quando la vertenza è già avanti alla Corte suprema nazionale (art. 44 CLug). È questo il motivo per cui l'art. 46 CLug conferisce la possibilità di chiedere la sospensione in entrambi gli stadi di impugnazione, ovvero in prima e seconda istanza ricorsuale.
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2.3.4. Naturalmente è anche possibile, anzi probabile, che la litispendenza del rimedio ordinario di diritto nello Stato di pronuncia, già fatta valere avanti alla prima istanza di ricorso, perduri quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è ormai pendente avanti all'istanza suprema nazionale - come nel presente caso. Ma non è lecito dedurne la facoltà di presentare successivamente due domande di sospensione identiche in ogni stadio ricorsuale: decidere altrimenti, e seguire dunque l'opinione ricorsuale, equivarrebbe a smentire il divieto di impugnazione della reiezione della (prima) istanza di sospensione (supra consid. 2.2). Se non si vuole entrare in contraddizione con la predetta giurisprudenza della CGCE, si deve giocoforza dichiarare inammissibile l'inoltro di una nuova, identica, istanza di sospensione quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è pendente avanti all'istanza suprema nazionale.
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Ciò vale sicuramente quando, come nel caso di specie, la nuova istanza di sospensione si fondi sugli stessi motivi addotti a sostegno della precedente istanza. Va per contro prudentemente lasciata indecisa la domanda - qui non di attualità, posto che le condizioni non sono comunque date - a sapere se circostanze nuove, intervenute fra la prima e la seconda istanza di ricorso, possano semmai giustificare una soluzione differente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui mentre la decisione di riconoscimento e di exequatur è sottoposta al primo riesame ex art. 43 CLug, contro la sentenza di merito sia pendente nello Stato di pronuncia un primo mezzo di impugnazione: se questo viene nel frattempo evaso, ma un ulteriore rimedio di diritto ordinario sia possibile o addirittura già introdotto, è giustificato chiedersi se in sede di istanza di ricorso ex art. 44 CLug possa essere presentata una nuova domanda di sospensione (sulla controversa questione dell'ammissibilità di un tale novum v. HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 13 ad art. 46 CLug con rinvii).
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2.4. In virtù dei motivi appena esposti, la domanda di sospensione di cui è assortito il gravame va dichiarata inammissibile. Si può pertanto prescindere dall'esaminare se i presupposti materiali per una sospensione fossero dati.
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3. Va ora esaminato il merito della decisione impugnata, con la quale è stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 13 febbraio 2013 della Corte d'assise di Milano.
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3.1. Decisioni emesse in uno Stato parte alla CLug sono riconosciute in un altro Stato parte alla CLug senza necessità di intraprendere un procedimento particolare (art. 33 par. 1 CLug; GEIMER, op. cit., n. 70 ad art. 33 CLug). Il riconoscimento è automatico, quand'anche soggiacente alla condizione che non siano dati motivi di rifiuto giusta gli art. 34 e 35 CLug (BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 33 CLug e ad art. 34 CLug; FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 33 CLug; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, 2011, n. 1 seg. ad art. 33 Regolamento Bruxelles I). Esso è peraltro presunto, sicché spetta alla parte che vi si oppone provare l'esistenza di un motivo di rifiuto (SCHULER/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 6 ad art. 33 CLug; BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 2 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 3a ad art. 34 Regolamento Bruxelles I; GEIMER, op. cit., n. 33 ad art. 34 CLug). Motivi sostanziali e formali di rifiuto del riconoscimento sono enumerati all'art. 34 CLug, mentre i motivi riprodotti all'art. 35 CLug riguardano essenzialmente la competenza dei giudici dello Stato di origine. Poiché i motivi di rifiuto di un riconoscimento sono un'eccezione al principio del riconoscimento automatico, o
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3.2. Il Tribunale di appello ha in primo luogo respinto la censura ricorsuale secondo la quale la sentenza italiana avrebbe condannato il ricorrente al pagamento di In un ulteriore considerando, la Corte cantonale ha respinto la censura, che il ricorrente fonda sull'art. 34 par. 3 e 4 CLug, in ragione della quale il riconoscimento andrebbe respinto anche perché la sentenza in questione sarebbe in contrasto con un ulteriore precedente giudizio italiano, che aveva escluso che il danno potesse eccedere l'importo di EUR 2'597'400.--. Premessa la sola applicabilità del par. 4 della norma precitata, peraltro dubbia in dottrina, per i Giudici cantonali non vi è contraddizione fra una prima decisione su sequestro conservativo ed un successivo giudizio condannatorio.
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3.3. Il ricorrente ridiscute la sentenza italiana, nel tentativo di dimostrare come il riconoscimento della stessa sia manifestamente contrario all'ordine pubblico svizzero (art. 34 par. 1 CLug) "poiché viola manifestamente i principi della legalità, dell'equo processo, della buona fede e del divieto dell'arbitrio".
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3.3.1. La riserva dell'ordine pubblico (dello Stato richiesto, SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 9 e 14 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 3 ad art. 34 CLug; GEIMER, op. cit., n. 43 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 4-6 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I) deve trovare applicazione soltanto in casi eccezionali (GEIMER, op. cit., n. 13 ad art. 34 CLug), ciò che l'avverbio "manifestamente", aggiunto al testo della norma con la revisione del 2007 (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 7 ad art. 34 CLug; WALTHER, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 9 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I), sottolinea ulteriormente. Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 8 e 14 ad art. 34 CLug, quest'ultima con riferimento all'ordine pubblico materiale; GEIMER, op. cit., n. 14-15 ad art. 34 CLug; nell'ottica dell'
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3.3.2. Il ricorrente tenta di far apparire la sentenza italiana incompatibile con il principio della buona fede del diritto svizzero, "secondo il quale la legge non protegge e non tutela chi agisce in modo illecito", per aver ammesso l'esistenza di un danno risarcibile a favore di B.________ SpA costituito da quanto essa gli avrebbe pagato per le prestazioni a lui commissionate e poi ritenute illecite nel procedimento penale: ciò equivarrebbe a chiedere in giudizio il risarcimento del L'argomentazione ricorsuale è tuttavia del tutto generica. Essa non spiega, ad esempio, quali norme del sistema legale italiano conducano alla situazione che il ricorrente descrive come incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (GEIMER, op. cit., n. 28 seg. ad art. 34 CLug; sulla necessità di precisa e circostanziata censura v. GEIMER, op. cit., n. 31 ad art. 34 CLug; LEIBLE, op. cit., n. 22 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I). Si inoltra, per contro, in un'avventurosa contrapposizione di svariati giudizi aventi per parte convenuta persone diverse, e per oggetto - così almeno pare - diversi capi di reato. Il tutto, rinviando genericamente a documenti identificati in modo sommario, peraltro nemmeno discussi nella sentenza cantonale avversata. Né il ricorrente muove sostanziata critica all'omessa discussione di detti documenti: quando egli, ad esempio, riporta stralci della sentenza di cassazione relativi alla propria assoluzione dall'accusa di appropriazione indebita, invoca a sproposito la violazione del proprio diritto di essere sentito invece dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove. Lo stesso vale, sempre a titolo di esempio, quando egli lamenta che la Corte cantonale non abbia accertato che B.________ SpA ha risarcito un danno all'Avvocatura di Stato. Ma soprattutto, egli omette di esporre dettagliatamente nell'allegato ricorsuale esattamente dove, in quali termini e con quale motivazione egli abbia già sottoposto tali elementi di fatto all'autorità inferiore; quando poi chiede che il Tribunale federale tenga in considerazione tali informazioni in applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF, egli interpreta quest'ultima norma in modo chiaramente non conforme a prassi e dottrina (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 60 e 63 ad art. 105 LTF).
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Ora, quanto precede suscita fieri dubbi sull'ammissibilità formale delle censure appena riassunte. Ma quel che è certo è che esse, espressioni di una rilettura soggettiva e tendenziosa del giudizio italiano, consistono in un malcelato tentativo di indurre questo Tribunale federale a procedere a un riesame sostanziale della sentenza di cui è chiesto il riconoscimento. E ciò, come già detto (supra consid. 3.1), è contrario all'art. 36 CLug.
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Nella misura in cui esse sono formalmente ricevibili, le suddette censure si rivelano infondate.
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3.3.3. A giudizio del ricorrente, è poi incompatibile con l'ordine pubblico svizzero il fatto che B.________ SpA abbia ricoperto, nel procedimento penale italiano, al contempo il ruolo di responsabile, imputato e parte civile: detta costellazione lederebbe "ovvi principi procedurali basilari, quali sono le regole sulla partecipazione, sulla costituzione di parte civile, nonché sulla legittimazione attiva e passiva nel procedimento penale". Aggiunge poi che i reati di cui è stato riconosciuto colpevole hanno per bene giuridico protetto l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione; ne deduce che B.________ SpA, ente privato, non poteva essere ritenuta vittima dei reati perseguiti e non era legittimata a costituirsi parte civile: irrispettosa di principi basilari del diritto ad un processo equo e della parità delle armi, la sentenza 13 febbraio 2013 non può essere riconosciuta.
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I principi procedurali basilari di cui parla il ricorrente sono forse ovvi per lui. Manca tuttavia ogni e qualsiasi esplicitazione di tale ovvietà, che si fondi su un esame del procedimento italiano nella sua interezza nonché del sistema e della struttura del diritto procedurale estero (LEIBLE, op. cit., n. 13 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I) - esame che incombe alla parte svolgere (GEIMER, op. cit., n. 64 ad art. 34 CLug). Manca, detto altrimenti, una qualsiasi spiegazione che permetta di individuare i principi menzionati, che renda plausibile la loro violazione, ed infine che faccia apparire con evidenza il carattere imprescindibile di tali principi, sì che la loro violazione debba necessariamente configurare una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Da cui derivano, ancora una volta, seri dubbi sull'ammissibilità della censura.
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Nel merito, comunque, l'argomento ricorsuale portante è manifestamente insostenibile. Non appare, infatti, per nulla inconcepibile che una persona (fisica o giuridica) possa essere, nell'assieme di - sia sottolineato - un coacervo di comportamenti penalmente riprensibili da esaminare uno alla volta, vittima di una fattispecie e responsabile di un'altra. Il ricorrente, comunque, non espone in maniera compiuta con quali norme del diritto svizzero una tale costellazione appaia in inaccettabile contraddizione, precisato che una normativa anche fondamentalmente differente nello Stato di pronuncia e nello Stato richiesto non assurge di per sé a sufficiente dimostrazione di una lesione dell'ordine pubblico procedurale: pretendere che ciò sia il caso perché la normativa italiana permetterebbe ad una parte lesa di chiedere il risarcimento dei danni subiti anche se il reato contestato all'offendente protegge un bene giuridico collettivo e non individuale, come è il caso nel diritto svizzero, è ipotesi che sfiora la temerarietà. Comunque, il ricorrente non apporta una qualsiasi spiegazione che permetta di attribuire ad una tale divergenza la valenza fondamentale che egli le attribuisce.
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Nei ridotti limiti della sua ammissibilità, la censura appare manifestamente infondata.
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3.3.4. Da ultimo, il ricorrente sostiene che la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento va ritenuta contraria all'ordine pubblico svizzero anche con riguardo all'importo oggetto della condanna provvisionale. A suo dire, esso è stato determinato in modo manifestamente arbitrario ed abusivo, motivato in poche righe e sostanzialmente con riferimento unicamente al danno "ingentissimo" fatto valere dalla parte lesa. Il ricorrente ritiene quindi di essere stato condannato, in modo sommario, al pagamento di danni punitivi esorbitanti. Peraltro, il Tribunale di appello si sarebbe arbitrariamente fondato sulla circostanza secondo cui la Corte d'assise di Milano avrebbe quantificato il danno subito da B.________ SpA in oltre EUR 59 milioni: tale importo corrisponde invece a quanto rivendicato da B.________ SpA.
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Il passo corrispondente della sentenza impugnata è invero suscettibile di essere letto nel senso proposto dal ricorrente, e potrebbe dunque essere errato. Tuttavia, questi nemmeno tenta di dimostrare che l'eventuale svista dei Giudici cantonali abbia un qualsivoglia influsso sulla sentenza avversata, come invece sarebbe suo obbligo fare quando critica l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 ultima frase LTF; DTF 135 I 19 consid. 2.2.2; CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 97 LTF). Né una rilevanza in tal senso salta spontaneamente agli occhi, posto che il ricorrente è stato condannato a titolo provvisionale al pagamento di un importo di EUR 10 milioni. Quest'ultimo importo corrisponde a un sesto del danno patrimoniale (quello non patrimoniale rimane ancora aperto) fatto valere da B.________ SpA: il ricorrente avrebbe allora dovuto dimostrare l'assoluta assenza di proporzionalità della condanna italiana discutendo la sentenza impugnata, che respinge tale tesi - cosa che nemmeno tenta di fare. E comunque, appare ancora una volta evidente come dietro la motivazione proposta, il ricorrente si adoperi al fine di ottenere dai tribunali svizzeri una revisione nel merito del giudizio di cui è chiesto il riconoscimento.
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Anche quest'ultima censura, semmai ammissibile, si rivela manifestamente infondata.
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4. In conclusione, il ricorso va respinto nella misura in cui lo si possa considerare ammissibile. Inammissibile è invece la domanda di sospensione della procedura federale di cui il gravame era assortito. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non può essere concesso al ricorrente il postulato beneficio del gratuito patrocinio, facendo sin dall'inizio difetto alle sue conclusioni ogni e qualsiasi possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di sospensione della procedura federale è inammissibile.
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2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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3. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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4. Le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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5. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 aprile 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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