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Informationen zum Dokument  BGer 9C_50/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_50/2016 vom 27.04.2016
 
9C_50/2016 {T 0/2}
 
 
Sentenza del 27 aprile 2016
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinata dall'avv. Stefano Romelli,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 dicembre 2015.
 
 
Visto:
 
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 19 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 2 dicembre 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
1
il decreto del 22 febbraio 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocino ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
2
il decreto del 29 marzo 2016 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio scadente il 13 aprile 2016 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
3
 
considerando:
 
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
4
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
5
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
6
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
7
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
8
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 aprile 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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