BGer 4A_187/2016 | |||
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BGer 4A_187/2016 vom 18.05.2016 | |
{T 0/2}
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4A_187/2016
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Sentenza del 18 maggio 2016 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
Sindacato A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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C.________.
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Oggetto
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rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro;
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che C.________ ha convenuto in giudizio, facendosi rappresentare dal Sindacato A.________, la B.________ con istanza di conciliazione 23 novembre 2015 in cui ha indicato un valore litigioso di fr. 18'980.-- composto di pretese salariali ed indennità per disdetta abusiva;
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che il 7 dicembre 2015 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha deciso di non ammettere la rappresentanza dell'istante da parte del Sindacato A.________ (dispositivo n. 1) e ha fissato all'istante un termine di 15 giorni per procedere come ai considerandi e cioè di comunicare alla Pretura il suo domicilio e di munirsi di un rappresentante professionale autorizzato o di procedere con atti propri (dispositivo n. 2);
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che con sentenza 23 febbraio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da C.________ contro il dispositivo n. 2;
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che il Sindacato A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale sentenza con un atto datato 22 marzo 2016 e intitolato "ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale / ricorso per riforma" con cui chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che la sentenza impugnata è una decisione incidentale emanata nell'ambito di una controversia derivante da un rapporto di lavoro;
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che essendo il valore di lite superiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF la decisione impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile;
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che giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b);
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che nella fattispecie già la condizione prevista dalla lett. a della citata norma non è soddisfatta, il ricorrente non avendo attaccato innanzi al Tribunale di appello il punto della decisione pretorile oggetto della pronunzia impugnata;
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che infatti unicamente C.________ è insorta contro il dispositivo n. 2 della decisione del Segretario assessore;
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che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le procedure come quella all'esame non sono gratuite;
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che nemmeno la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in concreto in linea di conto, il ricorrente, nonostante l'esplicito invito, non avendo fornito alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 maggio 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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