BGer 5A_401/2016 | |||
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BGer 5A_401/2016 vom 30.05.2016 | |
{T 0/2}
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5A_401/2016
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Sentenza del 30 maggio 2016 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 10sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 maggio 2016
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione 14 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) nei confronti di A.________, nominando quale curatore la persona da egli proposta;
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che con sentenza 10 maggio 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
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che secondo tale Presidente la precaria situazione finanziaria e la grave patologia psichiatrica del reclamante giustificano l'adozione della misura di protezione nei suoi confronti;
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che con " reclamo " 25 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti ad affermare, in modo apodittico, di trovarsi in condizioni di salute migliori e di poter gestire i suoi affari in modo autonomo;
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che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 maggio 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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