BGer 5A_334/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_334/2016 vom 15.06.2016 | |
{T 0/2}
| |
5A_334/2016
| |
Decreto del 15 giugno 2016
|
II Corte di diritto civile | |
Composizione
| |
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
| |
Cancelliera Antonini.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
| |
Oggetto
| |
privazione custodia parentale,
| |
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2016
| |
dal Presidente della Camera di protezione del
| |
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Considerando: | |
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
| |
che con sentenza 8 aprile 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 dicembre 2015 presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
| |
che con ricorso in materia civile 4 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
| |
che con scritto 7 giugno 2016 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
| |
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
| |
che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
| |
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
|
per questi motivi, il Giudice unico decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
| |
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché a B.________ (per il tramite della curatrice di rappresentanza avv. C.________ e del curatore educativo D.________).
| |
Losanna, 15 giugno 2016
| |
In nome della II Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Giudice unico: Marazzi
| |
La Cancelliera: Antonini
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |