BGer 6B_629/2016 | |||
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BGer 6B_629/2016 vom 20.06.2016 | |
{T 0/2}
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6B_629/2016
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Sentenza del 20 giugno 2016 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (mancata trasmissione di atti),
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 1° febbraio 2016 A.________ ha chiesto di aprire un procedimento penale per la mancata trasmissione di atti relativi al trasferimento della proprietà di due appartamenti situati in una residenza di X.________;
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che, con decisione del 2 febbraio 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, siccome la fattispecie non rivestiva carattere penale;
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che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, rilevato come il gravame non rispettava le prescrizioni minime di forma e di motivazione, la CRP ha invitato l'interessato a volerlo emendare, in particolare redigendolo in lingua italiana, entro un termine suppletorio assegnatogli;
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che A.________ ha dato seguito all'invito presentando alla Corte cantonale un ulteriore scritto in tedesco;
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che, con sentenza del 23 marzo 2016, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo;
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ch'essa ha rilevato come entrambi gli allegati non adempivano i requisiti di motivazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP, il reclamante limitandosi a ribadire in modo confuso e in lingua tedesca la sua richiesta di documenti;
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che, avverso questa sentenza, A.________ si è aggravato al Tribunale federale con atti del 2 aprile 2016 e del 30 maggio 2016, chiedendo la trasmissione degli atti relativi alla compravendita dei due citati appartamenti;
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ch'egli postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso (legittimamente, in sede federale) è steso in tedesco;
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che la tempestività del gravame giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF può in concreto rimanere indecisa;
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
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che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
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che al riguardo, in questa sede, il ricorrente si limita a ribadire genericamente la sua richiesta di trasmissione dei documenti, adducendo che la loro mancata consegna costituirebbe una fattispecie penale;
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che, con queste argomentazioni, il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo in sede cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, considerata la sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 giugno 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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