BGer 8C_461/2016 | |||
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BGer 8C_461/2016 vom 14.07.2016 | |
8C_461/2016 {T 0/2}
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Sentenza del 14 luglio 2016 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni,
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Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 giugno 2016.
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Visto: | |
il ricorso del 4 luglio 2016(timbro postale) contro il giudizio emanato il 6 giugno 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: | |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),
| 4 |
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), aspetto su cui il ricorrente non si pronuncia come dovrebbe (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395),
| 5 |
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 14 luglio 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Ursprung
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Il Cancelliere: Bernasconi
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