BGer 1C_336/2016 | |||
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BGer 1C_336/2016 vom 09.08.2016 | |
{T 0/2}
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1C_336/2016
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Sentenza del 9 agosto 2016 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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patrocinati dall'avv. Sabrina Gendotti,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Dopo aver inoltrato alla Svizzera quattro rogatorie nel 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia il 13 giugno e il 15 luglio 2014 ha presentato ulteriori domande integrative di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________, D.________ e altre persone, per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli indagati avrebbero occultato somme ricavate dai sospettati reati intestando beni mobili e immobili a terzi; parte delle somme sarebbero state trasferite su conti bancari svizzeri. L'autorità estera chiede di trasmetterle la documentazione bancaria dei conti legati agli indagati o a società a loro riconducibili.
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B. Come richiesto mediante domanda complementare del 26 novembre 2014, con decisione di chiusura del 18 gennaio 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti relativi a una relazione cointestata a B.________ e A.________ presso E.________SA in liquidazione a X.________. Adita dagli interessati, con giudizio del 7 luglio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
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Erwägung 2 | |
2.1. I ricorrenti adducono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante e di una questione giuridica di principio, perché secondo la stampa italiana il procedimento penale estero denoterebbe la volontà degli inquirenti italiani di estenderlo sempre più a reati di natura esclusivamente fiscale, sulla base del Decreto legislativo n. 74/2000 in materia di illeciti previsti dalla normativa fiscale. Si sarebbe pertanto in presenza di un fatto nuovo ai sensi dell'art. 99 LTF, di rilevanza decisiva. Al dire dei ricorrenti, l'autorità estera avrebbe pertanto utilizzato arbitrariamente a favore del fisco le informazioni ottenute in via rogatoriale, violando il principio di specialità.
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2.2. I ricorrenti fanno valere, a torto, che si sarebbe in presenza di un fatto nuovo ai sensi dell'art. 99 LTF, poiché la citata informazione sarebbe giunta successivamente alla procedura pendente dinanzi al Tribunale penale federale. Dai verbali "di identificazione, elezione di domicilio e nomina difensore" dei ricorrenti, risulta infatti ch'essi sono stati informati personalmente, rispettivamente il 5 e il 23 giugno 2016, che nei loro confronti è stata avviata un'indagine di polizia giudiziaria sulla base dell'invocato Decreto legislativo n. 74/2000. Anche gli estratti di giornali da loro prodotti sono peraltro apparentemente anteriori all'emanazione del giudizio impugnato. Pertanto, nulla impediva loro di sottoporre tale questione al Tribunale penale federale, che si è pronunciato sulle cause in seguito, segnatamente con sentenza del 7 luglio 2016.
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Non è peraltro manifesto che informazioni, semmai già comunicate dalla Svizzera nell'ambito del citato procedimento penale, sarebbero state utilizzate a fini meramente fiscali nei confronti dei ricorrenti, ricordato, tra l'altro, che i documenti bancari inerenti al conto litigioso, a causa dell'effetto sospensivo dato per legge al ricorso (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), non sono ancora stati consegnati all'Italia (su un eventuale mancato rispetto del principio della specialità da parte dello Stato richiedente cfr. art. 67 AIMP; RS 351.1; DTF 124 II 184 consid. 5 e 6 pag. 189 segg.).
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2.3. Gli accenni di critica a un'inammissibile ricerca di prove ("fishing expedition") e a una violazione del principio della specialità non dimostrano che si tratterrebbe di un caso particolarmente importante, ritenuto che in tale ambito l'istanza precedente non si è scostata dalla costante prassi relativa in particolare all'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero. Neppure le ulteriori censure ricorsuali, attinenti in sostanza alla valutazione delle prove, mutano tale esito. Nella misura in cui i ricorrenti insistono sul ruolo svolto dall'avente diritto economico di due società che sarebbero collegate alle sospettate operazioni di riciclaggio, va ricordato che essi non sono legittimati ad addurre la violazione di diritti di terzi, rilevato che sulla loro relazione bancaria sono state accertate svariate transazioni concernenti persone e società connesse con le indagini italiane. Il fatto che siffatte operazioni sarebbero avvenute asseritamente a loro insaputa notoriamente non è determinante: la questione del terzo non implicato, disciplinata peraltro dall'abrogato art. 10a AIMP, non essendo decisiva (DTF 122 II 367 consid. 1e pag. 369; 121 II 241 consid. 3c pag. 244).
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3. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 9 agosto 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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