BGer 2C_714/2016 | |||
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BGer 2C_714/2016 vom 31.08.2016 | |
{T 0/2}
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2C_714/2016
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Sentenza del 31 agosto 2016 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Stadelmann, Haag,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Revoca del permesso di dimora e rifiuto del rilascio
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del permesso di domicilio,
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ricorso contro la decisione emessa il 15 luglio 2016
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dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
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del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Il 25 agosto 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di rilasciare un permesso di domicilio a A.________, cittadino kosovaro, nonché ha revocato il permesso di dimora di cui era titolare. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 2016. Il 2 giugno 2016 A.________, patrocinato da un avvocato, ha adito il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale con decreto del 9 giugno 2016 gli ha fissato un termine con scadenza al 27 giugno successivo per versare un anticipo delle presunte spese processuali. Il pagamento è stato eseguito il 30 giugno successivo.
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Con lettera dell'11 luglio 2016, firmata dal suo avvocato e da lui controfirmata, A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame. Con decisione del 15 luglio 2016 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha preso atto del ritiro e la causa è stata stralciata dai ruoli.
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B. Il 18 agosto 2016 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale con cui contesta la decisione cantonale "che respinge il suo ricorso 2 giugno 2016 (....), per avere versato in ritardo, rispetto al prescritto termine di 10 giorni dalla notifica, il pagamento di CHF 800.-- richiesti dal Tribunale cantonale amministrativo di Lugano, a titolo di anticipo spese di giudizio". Domanda che il citato pagamento sia considerato tempestivo, siccome effettuato in buona fede nei termini - errati - indicati dal proprio patrocinatore e che venga ingiunto alla Corte cantonale di esaminare nel merito il suo gravame.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
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Erwägung 2 | |
2.1. Contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo non ha respinto il suo gravame perché il versamento dell'importo chiesto a titolo di anticipo delle spese processuali era stato effettuato tardivamente. In realtà la Corte cantonale si è limitata a prendere atto dello scritto del'11 luglio 2016 con cui questi ha dichiarato di ritirare il gravame esperito contro la decisione governativa e ha, di conseguenza, stralciato la causa dai ruoli.
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2.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è l'unico rimedio proponibile contro una decisione di stralcio che fa seguito al ritiro del ricorso in una causa afferente, come nel caso concreto, il diritto degli stranieri, salvo se trova applicazione la clausola d'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. Giusta quest'ultima disposizione il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Nel caso concreto il ricorrente è sposato con una cittadina svizzera (cfr. atto di matrimonio figurante nell'inserto di causa), di modo che la vertenza già solo per questo motivo sfugge alla clausola d'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF (sentenza 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 2.1 e rinvii). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un chiaro interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF) e, quindi, di massima, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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2.3. Oggetto di disamina può essere unicamente la validità della dichiarazione di ritiro del ricorso formulata l'11 luglio 2016 dal qui ricorrente. Le censure da questi ora sollevate, con cui ridiscute i motivi per i quali le autorità gli hanno revocato il proprio permesso di dimora, nonché le spiegazioni riguardanti il fatto che non gli si potrebbe addebitare il pagamento tardivo dell'anticipo delle spese, siccome eseguito in buona fede entro il termine errato indicato dal suo ex avvocato, esulano pertanto dal litigio e non vanno ulteriormente esaminate.
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Erwägung 3 | |
3.1. Conformemente alla giurisprudenza, il ritiro di un ricorso è in linea di principio irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite. Esso può essere annullato, nell'ambito di un ricorso rivolto contro la decisione di stralcio, unicamente se viene invocato un vizio della volontà (sentenza 1C_470/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 2 e riferimenti).
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3.2. Nel caso concreto un simile vizio della volontà potrebbe essere intravisto nel fatto che, secondo quanto affermato dal ricorrente, il suo ex patrocinatore non l'avrebbe compiutamente informato sulle diverse possibilità a sua disposizione per difendere i propri interessi. Il ricorrente dimentica tuttavia che, per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei come se fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore va ascritto al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 segg.; sentenza 2C_82/2011 del 28 aprile 2011 consid. 2.3). Incombeva pertanto a quest'ultimo chiedere al suo avvocato tutte le spiegazioni necessarie per avere una visione sufficientemente chiara della propria situazione prima di ritirare il proprio gravame e non può ora cercare di rimediare alle proprie mancanze chiedendo che la sua dichiarazione di ritiro venga annullata. In queste condizioni la decisione di stralcio resa dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non è per nulla censurabile.
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3.3. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.
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4. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
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Losanna, 31 agosto 2016
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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