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Informationen zum Dokument  BGer 9C_420/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_420/2016 vom 16.09.2016
 
9C_420/2016{T 0/2}
 
 
Sentenza del 16 settembre 2016
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
 
Pfiffner, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinata dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini,
 
ricorrente,
 
contro
 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Previdenza professionale,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 maggio 2016.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. B.B.________ è stato impiegato presso la D.________ AG fino al 31 maggio 1999. Dall'8 maggio 1998 era in istanza di divorzio dall'allora moglie B.A.________. Il 31 maggio 1999 B.B.________ ha chiesto alla A.________, presso la quale il suo datore di lavoro era affiliato, il versamento integrale dell'avere di cassa pensione. Tale richiesta, sottoscritta dall'allora moglie B.A.________, era accompagnata da una dichiarazione di partenza dalla Svizzera per la Turchia valida per il solo marito. L'istituto di previdenza ha effettuato il versamento richiesto in data 30 giugno 1999 per un importo pari a fr. 54'015.04. Con petizione del 18 dicembre 2000 B.A.________ si è rivolta alla Pretura di U.________ chiedendo alla convenuta A.________ di versare l'avere di cassa pensione presso la Pretura stessa per poterne tenere conto nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale.
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A.b. Con sentenza dell'8 aprile 2004, passata in giudicato il 10 maggio 2004, la Pretura di U.________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi B.________, statuendo a titolo di liquidazione del regime matrimoniale che l'ex marito era tenuto a versare alla moglie la metà dell'avere di cassa pensione, previa deduzione dell'eventuale capitale che dovrebbe essere riconosciuto alla moglie nell'ambito della procedura avviata contro la cassa pensione.
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A.c. Dopo un lungo iter processuale, con decisione del 28 dicembre 2012, il Pretore di U._______ ha accolto la petizione del 18 dicembre 2000 condannando la cassa pensioni al pagamento di fr. 27'007.80 più interessi in favore di B.A.________. Adita su ricorso della A.________, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha accertato la nullità della sentenza pretorile con sentenza del 9 aprile 2015.
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A.d. In data 21 maggio 2015 B.A.________ ha inoltrato una petizione nei confronti della A.________ volta ad ottenere il versamento di fr. 27'007.80, più interessi, a suo favore o, a titolo sussidiario, su un conto di libero passaggio intestato a suo nome presso un istituto previdenziale.
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B. Con giudizio del 4 maggio 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto la petizione del 21 maggio 2015 e ha condannato la A.________ a versare su un conto di libero passaggio presso la Fondazione Istituto collettore LPP a favore di B.A.________ la somma di fr. 32'258.10, più interessi a datare dal 10 maggio 2004.
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C. La A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico contro il giudizio cantonale concludendo al suo annullamento.
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Diritto:
 
1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 140 III 264 consid. 2.3. pag. 266 con riferimenti), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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2. Oggetto del contendere è la richiesta di B.A.________ volta al pagamento della metà della prestazione d'uscita versata dall'istituto di previdenza al marito il 30 giugno 1999. L'importo della somma litigiosa ammonta a fr. 32'218.10, pari alla metà di fr. 64'516.20, corrispondenti all'importo di fr. 54'105.05 più gli interessi maturati tra la data del versamento (30 giugno 1999) e il 10 maggio 2004 (passata in giudicato della sentenza che ha sciolto il matrimonio), oltre gli interessi compensativi dopo questa data.
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3. Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità di ricorso ha già esposto le norme e la giurisprudenza disciplinanti la materia, rammentando in particolare le modalità di calcolo della prestazione d'uscita LPP, i presupposti cui è subordinato il pagamento in contanti della prestazione d'uscita e le relative conseguenze giuridiche in relazione al (mancato) consenso del coniuge a tale pagamento. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4. Dopo avere ammesso la legittimazione passiva della A.________, il Tribunale cantonale ha ritenuto che il versamento del 30 giugno 1999 non era valido in quanto faceva difetto il consenso dell'allora coniuge. La firma apposta alla richiesta del 31 maggio 1999 era infatti risultata falsa come lo ha provato una perizia calligrafica svolta il 20 gennaio 2012. Alla cassa pensione potevano essere imputate diverse violazioni del suo obbligo di diligenza, come il fatto di non avere verificato la validità della firma della ex coniuge e di non avere rispettato l'ordinanza del 22 giugno 1999 della Pretura di U._______ che le ingiungeva di astenersi da qualsiasi operazione che potesse intaccare l'avere pensionistico di B.B.________. L'ex marito non disponendo più di alcun avere pensionistico, incombeva - tenuto conto delle violazioni del suo obbligo di diligenza - all'istituto di previdenza versare la parte spettante alla ex moglie, che poteva essere quantificata alla metà dell'avere come stabilito dal giudice del divorzio. Il Tribunale cantonale ha inoltre esaminato l'eccezione della prescrizione sollevata dall'istituto di previdenza, respingendola per il motivo che, se è pur vero che la presente petizione del 21 maggio 2015 è stata inoltrata oltre il termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio dell'8 aprile 2004, va osservato che il termine è stato più volte interrotto durante l'iter processuale che ha contraddistinto la presente vertenza. I giudici cantonali hanno quindi ricalcolato l'ammontare dell'importo della prestazione d'uscita aumentandolo degli interessi dovuti e stabilito il versamento alla Fondazione Istituto collettore LPP.
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5. Le censure ricorsuali - presentate in modo prolisso e a tratti temerarie - non sono atte a ribaltare il giudizio cantonale.
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5.1. La parte ricorrente chiede che il Tribunale federale esamini la vertenza con piena cognizione sia per quanto concerne i fatti che il diritto. A tal fine si avvale dell'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101.07) che però riguarda il diritto di ricorso in materia penale. La richiesta non può quindi essere accolta, la lite dovendo essere esaminata secondo le normative citate al considerando 1 di cui sopra. La parte ricorrente descrive inoltre alcune "irregolarità o stranezze processuali" che sarebbero intervenute davanti alla Pretura di U._______. Non è dato tuttavia sapere in quale modo queste avrebbero influenzato l'esito della presente procedura. Il semplice fatto che il giudizio è stato comunicato durante l'assenza (per malattia) della rappresentante legale della ricorrente, non ha impedito a quest'ultima di presentare il ricorso nel termine legale di 30 giorni. Neppure le "osservazioni generali in diritto", l'"excursus sulla normativa CEDU" sono pertinenti per l'esame della presente vertenza.
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5.2. La censura concernente la mancata legittimazione passiva della A.________ nella presente procedura è manifestamente infondata. La petizione del 21 maggio 2015 è rivolta contro la A.________. L'errore nella designazione dell'indirizzo (V._______, sede dell'ex datore di lavoro, invece di Z._______ per l'istituto di previdenza) è nella fattispecie da considerare benigno e irrilevante per le parti. In effetti, questo errore non ha impedito all'istituto di previdenza di prendere conoscenza della petizione, né di difendere validamente i suoi interessi nel processo.
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5.3. La ricorrente critica a torto l'accertamento del Tribunale cantonale secondo il quale la firma apposta dalla ex moglie nella richiesta del 31 maggio 1999 sarebbe falsa. Come ricordato al considerando 1 di cui sopra, il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento effettuato dal Tribunale cantonale e può discostarsene solo nelle condizioni dell'art. 105 cpv. 2 LTF, ciò che non è manifestamente il caso. Per rispondere a un argomento sollevato dalla ricorrente, non si vede perché non possano essere acquisiti nel processo davanti al giudice della previdenza professionale gli atti prodotti davanti alla Pretura di U._______, che si è rivelata incompetente ex materia per giudizio del Tribunale d'appello del 9 aprile 2015.
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5.4. L'istituto di previdenza contesta inoltre una sua qualsivoglia negligenza quando ha effettuato il pagamento in contanti dell'integralità della prestazione d'uscita; spettava caso mai alla ex moglie prendere le misure necessarie per salvaguardare i suoi interessi bloccando il trasferimento. Ora, come rettamente e diffusamente spiegato dai giudici cantonali, l'ordine di pagamento è stato dato il 16 giugno 1999 ma è stato effettuato solo il 30 giugno successivo. Durante questo lasso di tempo, il Pretore di U._______ ha ingiunto all'istituto di previdenza, con provvedimento cautelare del 22 giugno 1999, notificato il 24 giugno successivo per il tramite del Tribunale civile di X._______, di astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione contabile in riguardo all'avere pensionistico di C.________. Malgrado questa ingiunzione, l'istituto non ha bloccato il versamento. A nulla vale l'obiezione della ricorrente, non suffragata da alcuna dichiarazione dell'istituto di credito, secondo la quale non era più possibile revocare l'ordine di pagamento: l'impossibilità di una revoca non è verosimile come spiegato dai giudici cantonali. Oltretutto, per le ragioni illustrate nel giudizio cantonale, non appare credibile che l'istituto di previdenza non fosse a conoscenza dell'ingiunzione del 22 giugno 1999, prova ne è che l'intera corrispondenza relativa alla vertenza è sempre stata seguita dall'amministrazione "Pensionskasseverwaltung" della D.________ AG con sede a V._______. Ad ogni modo, e indipendentemente da quanto precede, la negligenza dell'istituto di previdenza è acclarata già solo se si considera che, dopo avere ricevuto la richiesta di trasferimento del 31 maggio 1999, non ha operato alcuna verifica della firma della ex moglie, allorquando la richiesta stessa indicava che solo il marito era partente per l'estero. In queste circostanze, l'istituto di previdenza doveva verificare la volontà (e la firma) della ex coniuge prima di dare l'ordine di pagamento. Il versamento del 30 giugno 1999 è quindi intervenuto in violazione degli obblighi che un istituto di previdenza deve rispettare prima di procedere al versamento in contanti a un solo coniuge. La censura in merito all'assenza di negligenza da parte dell'istituto di previdenza si rivela pertanto infondata.
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5.5. Anche se dovesse essere ritenuta una negligenza da parte dell'istituto di previdenza nell'avere versato la prestazione d'uscita all'ex marito, la parte ricorrente fa valere che neppure in questo caso sarebbe tenuta a un secondo pagamento della prestazione d'uscita. Questo obbligo incomberebbe a suo parere all'ex marito e non all'istituto di previdenza. Questa tesi ricorsuale poggia su un errata concezione delle normative in vigore e della giurisprudenza del Tribunale federale. L'assicurato coniugato che lascia la Svizzera può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita solo con il consenso scritto del coniuge (art. 5 cpv. 1 e 2 LFLP). La giurisprudenza ha precisato che un versamento avvenuto senza l'accordo del coniuge costituisce un adempimento imperfetto del contratto di previdenza per il quale l'istituto di previdenza può essere tenuto a riparare il danno imputabile alla sua negligenza (DTF 130 V 103 consid. 3.2 e 3.3 pag, 108 segg.). Di principio è il coniuge assicurato ad essere tenuto alla compensazione della prestazione d'uscita; tuttavia qualora questo non fosse più possibile perché per esempio l'assicurato non dispone di alcun avere pensionistico, l'istituto di previdenza può essere chiamato a riparare il danno (sentenza B 93/05 del 21 marzo 2007 consid. 4.4). La presente fattispecie corrisponde a quanto sopra descritto. B.B.________ non ha più alcun avere pensionistico presso la ricorrente. Appurata la negligenza di quest'ultima, il coniuge leso ha quindi la facoltà di agire nei confronti dell'istituto di previdenza per ottenere la riparazione del danno.
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5.6. La parte ricorrente solleva ancora l'eccezione di prescrizione osservando che tra la sentenza di divorzio dell'8 aprile 2004 e la presentazione della petizione del 21 maggio 2015 sono trascorsi più di 10 anni. Senza volere decidere se la prescrizione nella fattispecie trova il suo fondamento nell'art. 60 (obbligazione derivante da un atto illecito), 68 (obbligazione derivante da un indebito arricchimento) o 127 (adempimento di un'obbligazione contrattuale) del Codice delle obbligazioni, come lo afferma il Tribunale cantonale, deve essere rilevato che il termine di prescrizione è stato più volte interrotto durante l'iter processuale in applicazione dell'art. 135 cifra 2 CO, applicabile a tutti i termini di prescrizione del Codice delle obbligazioni (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2
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6. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato, compreso per quanto attiene le ripetibili dinanzi l'istanza inferiore.
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7. Visto l'esito della lite, le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che non ha in ogni modo diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 16 settembre 2016
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Glanzmann
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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