BGer 1B_366/2016 | |||
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BGer 1B_366/2016 vom 05.10.2016 | |
{T 0/2}
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1B_366/2016
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Sentenza del 5 ottobre 2016 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Marco Villa, Corte delle assise criminali,
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via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Oggetto
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricusazione e sospensione del dibattimento,
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ricorso contro la decisione del 3 ottobre 2016 della
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Corte delle assise criminali.
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Considerando: | |
che con "istanza di concessione effetto sospensivo e istanza cautelare d'urgenza di sospensione processo a Lugano" del 4 ottobre 2016 l'avv. A.________ chiede al Tribunale federale di ordinare urgentemente la sospensione del processo penale avviato nei suoi confronti il 3 ottobre precedente dinanzi alla Corte delle assise criminali (incarto n. 72.2015.133);
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che nelle conclusioni ella postula, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accogliere l'istanza di ricusazione del Presidente della citata Corte, di accertare la nullità della decisione di quest'ultimo del 3 ottobre 2016 di considerare ingiustificata la sua assenza al dibattimento, nonché di accogliere l'istanza di sospensione del processo;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59), ricordato che spetta nondimeno alla ricorrente dimostrare l'adempimento delle condizioni di ammissibilità del gravame qualora, come in concreto, non siano evidenti, pena l'inammissibilità dello stesso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 26 consid. 1.2);
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che le conclusioni del ricorso sono manifestamente inammissibili, rilevato che, come noto alla ricorrente, la domanda di ricusazione del Presidente della Corte delle assise è già stata decisa (sentenza 1B_326/2016 del 29 settembre 2016);
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che, pure come noto alla ricorrente, il fatto di subire un processo penale non costituisce un pregiudizio irreparabile e che le "decisioni" prese sulla base dell'art. 329 CPP non sono di massima impugnabili (DTF 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 204 seg.; sentenza 1B_326/2016);
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che, per di più, il ricorso presentato avverso tali decisioni, come le censure rivolte contro lo svolgimento della procedura contumaciale e la richiesta di tempo per la nomina di un difensore di fiducia, non emanate dall'autorità cantonale di ultima istanza, sono chiaramente inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF);
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che si può rinunciare eccezionalmente a prelevare spese;
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che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico e al Tribunale penale cantonale.
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Losanna, 5 ottobre 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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