BGer 1B_43/2016 | |||
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BGer 1B_43/2016 vom 14.10.2016 | |
{T 0/2}
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1B_43/2016
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Sentenza del 14 ottobre 2016 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dall'avv. Raffaele Caronna,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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patrocinati dall'avv. Mattia Pontarolo,
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6. G.________,
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patrocinato dall'avv. Andrea Sanna,
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7. H.________,
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patrocinato dall'avv. Federica Grandini,
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8. I.________SA,
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patrocinate dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale; ricusazione del perito,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 21 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2014, verso le 02.30, il terreno del fondo part. xxx di Lugano, di proprietà di A.________, è franato per il cedimento di un muro di sostegno interrato, provocando il crollo di una palazzina edificata a valle, sulla particella yyy, dello stesso proprietario. L'evento ha causato la morte di due persone, tra cui la figlia di A.________, e il ferimento di altre quattro. I detriti dell'edificio e la terra franata hanno inoltre ricoperto il sottostante tracciato stradale.
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B. Il 17 novembre 2014 il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per i titoli di omicidio colposo, lesioni colpose semplici, lesioni colpose gravi, franamento e violazione delle regole dell'arte edilizia. Lo stesso giorno, il magistrato inquirente ha nominato l'ing. B.________ quale perito giudiziario, incaricandolo di stabilire le cause del sinistro.
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C. Il 26 novembre 2014 il Comune di Lugano ha affidato all'ing. B.________ e al geologo ing. J.________ il mandato di esaminare lo stato di sicurezza dei luoghi e di definire le misure di protezione necessarie.
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D. Il 16 dicembre 2014, sollecitato in tal senso dal patrocinatore di A.________ cui il Municipio di Lugano aveva chiesto di consentire l'accesso degli esperti al fondo oggetto del franamento, l'ing. B.________ ha chiarito il suo ruolo (e quello dell'ing. J.________) nei rapporti con il Ministero pubblico e con il Comune. Il giorno successivo, il patrocinatore del proprietario lo ha ringraziato per le spiegazioni ricevute. Il referto peritale è stato trasmesso al PP il 13 marzo 2015.
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E. Il 1° e il 3 maggio 2015 sono apparse su alcuni mezzi d'informazione ticinesi delle notizie relative in particolare all'apertura di un contenzioso tra il Comune di Lugano e A.________, che lasciavano supporre una possibile divulgazione del contenuto della perizia. Il proprietario ha segnalato il 7 maggio 2015 al Magistrato inquirente tali pubblicazioni, ipotizzando la commissione del reato di violazione del segreto d'ufficio e chiedendo contestualmente la ricusazione dell'ing. B.________ sia per l'invocato sospetto di reato sia per il suo doppio ruolo in veste di perito giudiziario e di consulente del Comune. Il 25 agosto 2015 il PP ha respinto l'istanza di ricusa. Con decisione dell'11 settembre 2015 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere, nei confronti in particolare del perito, in relazione all'ipotesi di violazione del segreto d'ufficio. Questo decreto non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
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F. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 21 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha statuito sulla domanda di ricusazione, dichiarandola irricevibile. La Corte cantonale ha ritenuto la domanda tardiva nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto.
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G. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla, di accogliere la domanda di ricusazione e di ordinare al PP di nominare un altro perito giudiziario previo annullamento di tutti gli atti svolti dall'ing. B.________. In via subordinata, chiede di accertare la tempestività della domanda di ricusazione e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 56 segg. CPP e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Diritto: | |
1. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un perito e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza conformemente all'art. 80 cpv. 1 LTF (cfr. sentenza 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1).
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La Corte cantonale ha rilevato che nel procedimento penale avviato dal Ministero pubblico contro ignoti il ricorrente ha la qualità di persona informata sui fatti (art. 178 CPP). Visto l'esito del ricorso, la sua legittimazione a ricorrere in questa sede giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF può rimanere indecisa.
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2. La Corte cantonale ha osservato che le divulgazioni mediatiche sul contenuto della perizia sono avvenute tra il 1° e il 3 maggio 2015 e che con la domanda di ricusazione del 7 maggio 2015 il ricorrente ha ipotizzato a carico del perito giudiziario il sospetto di violazione del segreto d'ufficio. Al proposito, la CRP ha richiamato il decreto di non luogo a procedere dell'11 settembre 2015 del Procuratore generale, che ha escluso il coinvolgimento degli ing. B.________ e J.________ nella divulgazione delle notizie ai mass media. Poiché il decreto di non luogo a procedere non era stato impugnato dal ricorrente e nel frattempo era passato in giudicato, ha ritenuto che il citato motivo di ricusazione era divenuto privo d'oggetto.
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La CRP ha poi considerato tardiva la domanda di ricusa nella misura in cui era fondata sul motivo del doppio mandato dell'ing. B.________, in veste di perito giudiziario da un lato e allo stesso tempo di consulente del Comune di Lugano dall'altro. I giudici cantonali hanno infatti accertato che il ricorrente è stato informato il 17 novembre 2014 della nomina del perito nel procedimento penale ed ha avuto conoscenza dell'ulteriore incarico da parte del Comune al più tardi a partire dal 2 dicembre 2014, sicché l'istanza di ricusa, sollevata solo il 7 maggio 2015, era manifestamente tardiva.
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Erwägung 3 | |
3.1. Riguardo a quest'ultimo motivo di ricusazione, considerato intempestivo dalla CRP, il ricorrente sostiene ch'esso non sarebbe da ravvisare (soltanto) nella doppia funzione rivestita dall'ing. B.________, bensì nel fatto che, nel contesto del mandato conferito all'esperto dal Comune, sarebbe successivamente sorto un contenzioso di natura amministrativa tra il Municipio e il ricorrente stesso. Questi contrasti tra le parti sarebbero iniziati nei mesi di maggio e giugno del 2015. Il ricorrente sostiene di avere appreso solo in tali circostanze che l'incarico conferito all'esperto dall'Esecutivo comunale non sarebbe stato circoscritto alla determinazione delle misure per la messa in sicurezza del sedime franato, ma si sarebbe esteso all'accertamento di eventuali responsabilità. Ritiene che il termine per presentare una domanda di ricusazione sarebbe quindi iniziato a decorrere al più presto all'inizio del mese di maggio del 2015, quando ha appreso dai mass media le notizie relative all'effettivo contenuto del mandato conferito dal Comune al perito e all'avvio di una possibile controversia con l'autorità comunale riguardo alle modalità di messa in sicurezza e sistemazione dell'area interessata dalla frana.
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3.2. Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Questa disposizione, applicabile anche al caso in cui è ricusato un perito, impone che la domanda sia formulata non appena la parte è a conoscenza del motivo di ricusazione, vale a dire nei giorni che seguono la conoscenza di tale causa (cfr. sentenza 1B_362/2015 del 10 dicembre 2015 consid. 2.1). La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii). È infatti contrario alle regole della buona fede mantenerlo in riserva, per farlo valere solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_362/2015, citata, consid. 2.1).
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3.3. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente è stato informato il 17 novembre 2014 della nomina dell'ing. B.________ quale perito giudiziario nel procedimento penale. Ha inoltre stabilito ch'egli era a conoscenza almeno dal 2 dicembre 2014 del mandato conferito all'esperto dal Comune e quindi della sua doppia veste. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio, sono anzi sostanzialmente riconosciuti dal ricorrente, che si limita a sminuirne la rilevanza ai fini del giudizio sulla tempestività della domanda di ricusazione. Essi sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La CRP ha altresì rilevato che il 16 dicembre 2014 il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al perito, mediante un messaggio di posta elettronica, maggiori ragguagli sulle
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Il ricorrente insiste sul fatto che la controversia con il Comune sarebbe sorta soltanto in un secondo tempo e che unicamente in tale contesto gli sarebbe stata prospettata una responsabilità nel sinistro. Dinanzi alla CRP egli ha nondimeno invocato quale motivo di ricusazione l'art. 56 lett. f CPP, adducendo sostanzialmente la prevenzione del perito per il fatto che questi si era occupato della medesima vertenza su due fronti, di modo che il giudizio sulle cause e le responsabilità del sinistro potrebbe non essere più aperto. Un simile rischio di prevenzione sussiste tuttavia indipendentemente dalla circostanza per la quale la procedura sfoci in un litigio con l'autorità o meno. Del resto, considerate la portata dell'evento sul territorio comunale e la situazione di pericolo cagionata, che hanno comportato l'intervento dell'ente pubblico a tutela della sicurezza, oggettivamente un eventuale contenzioso con il Comune non poteva essere escluso dal ricorrente. Determinante rimane quindi il fatto che in concreto la questione della prevenzione del perito è essenzialmente riconducibile al suo doppio mandato, di cui il ricorrente ha preso conoscenza, chiedendo peraltro chiarimenti al riguardo, già nel mese di dicembre del 2014. Conformemente all'art. 58 cpv. 1 CPP, un'eventuale domanda di ricusazione doveva di conseguenza essere presentata senza indugio già in quel periodo.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il ricorrente sottolinea di non avere la veste di imputato nel procedimento penale, ma unicamente quella di persona informata sui fatti. Adduce che per inoltrare una domanda di ricusazione avrebbe anche potuto attendere che la sua posizione fosse eventualmente mutata in quella di imputato: la domanda in esame, inoltrata ancora prima di un simile cambiamento della sua posizione processuale, sarebbe a maggior ragione tempestiva.
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4.2. La facoltà di chiedere la ricusazione spetta, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, alle parti. Vi rientrano, di massima, l'imputato, l'accusatore privato e il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP), come pure gli altri partecipanti al procedimento, tra cui la persona informata sui fatti, nella misura in cui sono direttamente lesi nei loro diritti (art. 105 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 CPP; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 1 all'art. 58). In concreto, la CRP ha riconosciuto al ricorrente, in quanto persona informata sui fatti, interessata a tutelare i propri diritti, la legittimazione a chiedere la ricusa del perito. Questo riconoscimento in sede cantonale della facoltà di ricusare il perito non è contestato, ma è anzi condiviso dal ricorrente. Ammessa tale facoltà, essa comportava che la domanda rispettasse il requisito della tempestività previsto dall'art. 58 cpv. 1 CPP, condizione come visto non realizzata nella fattispecie. Ne consegue che la censura è infondata, giacché la veste di imputato o di persona informata sui fatti non concerne la tempestività della domanda di ricusazione, bensì la facoltà di presentarla.
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Erwägung 5 | |
5.1. Il ricorrente contesta la decisione della CRP di ritenere privo d'oggetto il motivo di ricusa fondato sulla divulgazione delle notizie di cui al procedimento penale per violazione del segreto d'ufficio. Precisa di non avere impugnato il decreto di non luogo a procedere dell'11 settembre 2015
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5.2. La Corte cantonale in sostanza ha ritenuto la domanda di ricusa priva d'oggetto nella misura in cui era fondata sull'ipotesi di violazione del segreto d'ufficio per la divulgazione del contenuto della perizia. Il ricorrente non spiega puntualmente, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni questa decisione violerebbe una specifica norma del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Disattende inoltre che la CRP ha esaminato in modo distinto i motivi di ricusa invocati e considerato di per sé (implicitamente) tempestivo quello legato alla violazione del segreto d'ufficio, divenuto però senza oggetto a seguito dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere dell'11 settembre 2015 del Procuratore generale, che ha escluso un coinvolgimento del perito nella fattispecie indagata. Questo accertamento è vincolante per il Tribunale federale e non può essere rimesso in discussione nell'ambito della presente procedura. Un'eventuale contestazione della decisione di non luogo a procedere avrebbe se del caso dovuto seguire le vie d'impugnazione ordinarie. Per il resto, il ricorrente non solleva, né rende verosimili manchevolezze del perito tali da fare sorgere un dubbio di parzialità nei suoi confronti. Né costituisce un motivo oggettivo per permettere di sospettarne la prevenzione il fatto che il procedimento penale per violazione del segreto d'ufficio è stato aperto dal Ministero pubblico (anche) su segnalazione del ricorrente medesimo (cfr. sentenza 6B_20/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.2, in: RtiD I-2014, pag. 139 segg.).
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6. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 ottobre 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Gadoni
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