BGer 4A_488/2016 | |||
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BGer 4A_488/2016 vom 26.10.2016 | |
{T 0/2}
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4A_488/2016
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Sentenza del 26 ottobre 2016 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________ e D.________,
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patrocinati dallo Studio legale Claudio Cereghetti & Partner,
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opponenti.
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Oggetto
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locazione; risarcimento danni,
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ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2016
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dal Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale
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di appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 20 aprile 2016, in accoglimento della petizione presentata da C.________ ed D.________ nei confronti di A.________ e B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato i convenuti a pagare agli attori fr. 17'569.60, oltre interessi;
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che con decisione del 29 luglio 2016 il Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, l'appello presentato dai convenuti;
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che quest'ultimi hanno impugnato tale decisione al Tribunale federale con ricorso del 1° settembre 2016;
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che con decreto 6 settembre 2016 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 21 settembre 2016 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
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che il 28 settembre 2016 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell' art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 13 ottobre 2016;
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che il 21 ottobre 2016 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che, a prescindere da quanto precede, l'impugnativa si appalesa pure insufficientemente motivata, i ricorrenti non spiegando, come invece richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che pertanto il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Comunicazione alle parti e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 ottobre 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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