BGer 5A_794/2016 | |||
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BGer 5A_794/2016 vom 26.10.2016 | |
{T 0/2}
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5A_794/2016
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Sentenza del 26 ottobre 2016 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1, 6808 Torricella,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l'avv. A.________ per l'incasso di fr. 89'500.--;
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che con sentenza 7 settembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato dall'escussa contro la decisione pretorile con cui l'istanza di rigetto definitivo della sua opposizione è stata accolta e ha anche dichiarato irricevibile la domanda di ricusazione del Pretore del Distretto di Lugano;
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che A.________ ha impugnato tale sentenza (così come tre altre sentenze emanate il 7 settembre 2016 dalla medesima autorità cantonale; v. incarti 5A_793/2016, 5D_164/2016 e 5D_165/2016) dinanzi al Tribunale federale con un allegato datato 17 ottobre 2016, postulando pure la congiunzione delle quattro cause nonché il conferimento dell'effetto sospensivo;
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che la richiesta di congiunzione delle cause va respinta poiché le quattro decisioni cantonali non concernono le stesse parti e/o non traggono origine dalla medesima fattispecie (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC; DTF 131 V 59 consid. 1 con rinvio);
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che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
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che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
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che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato alla ricorrente il 19 settembre 2016, come da lei stessa ammesso;
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che il timbro postale apposto sulla busta contenente il ricorso, inviato per posta A, reca la data del 20 ottobre 2016;
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che con scritto 24 ottobre 2016 A.________ ha fatto sapere che la spedizione del suo allegato sarebbe però avvenuta la sera del 19 ottobre 2016 e che la prova della tempestività emergerebbe dal fatto che il ricorso è stato trasmesso per fax al Tribunale federale in quella data alle 21:16, per cui "non vi è motivo logico o di sorta per dubitare che tale memoria non sia poi stata imbucata nella buca lettera della Posta poco dopo [...] l'ora di trasmissione fax";
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che in tal modo la ricorrente non riesce tuttavia a fornire la prova piena della spedizione in tempo utile del suo allegato (v. sentenza 9C_681/2015 del 13 novembre 2015 consid. 2 con rinvii) : checché ella ne dica, infatti, la circostanza che il ricorso fosse già pronto la sera del 19 ottobre 2016, tanto da poter esser trasmesso per fax al Tribunale federale, non implica che sia poi stato imbucato entro la mezzanotte dello stesso giorno;
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che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che, con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 ottobre 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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