BGer 8C_408/2016 | |||
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BGer 8C_408/2016 vom 11.11.2016 | |
8C_408/2016 {T 0/2}
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Sentenza dell'11 novembre 2016 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Heine, Wirthlin,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 maggio 2016.
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Fatti: | |
A. Il 25 aprile 2012 A.________, nata 1961, dipendente in qualità di segretaria in una società dedita segnatamente all'esecuzione di lavori cimiteriali, monumenti e bronzi, e la fornitura e posa di monumenti funerarie, e perciò assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduta da una scala a chiocciola e ha riportato contusioni multiple. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A.________ ha ritrovato una piena capacità lavorativa dal 19 maggio 2012 e la cura medica è stata dichiarata chiusa il 18 maggio 2012. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 giugno 2015, l'assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta nel marzo 2015. Con decisione del 27 ottobre 2015 l'INSAI ha confermato la sua prima decisione.
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B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia del 27 novembre 2015 il ricorso e confermato l'operato dell'assicuratore infortuni.
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C. A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento del nesso di causalità naturale, subordinatamente il rinvio dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per esperire una perizia specialistica sul nesso di causalità.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a prestazioni dell'assicurazione infortuni tra una frattura del labbro acetabolare destro annunciato come ricaduta dell'evento del 25 aprile 2012.
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2.1. La ricorrente sostiene che il nesso causale naturale dev'essere ammesso. Le divergenti valutazioni agli atti non permetterebbero di concludere nel senso fatto dal Tribunale cantonale, poiché vi sarebbero motivi validi, debitamente documentati anche dal profilo medico, per dubitare dell'attendibilità delle perizie su cui si baserebbe la pronuncia. Ricorda come non sia compito dell'assicurato dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante che sussista una relazione causale tra l'infortunio ed il danno alla salute, ma che l'onere probatorio, al contrario, ricada sull'assicuratore. Il fatto di decidere solo in funzione di rapporti medici rilasciati dai medici interni all'assicurazione, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza di tali pareri, violerebbe il diritto federale. Al riguardo l'interessata adduce un accertamento incompleto dei fatti e un apprezzamento errato delle prove, nonché un'applicazione sbagliata del diritto in materia.
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2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, l'autorità giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili in concreto per quanto riguarda l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ancora precisare che il diritto a prestazioni in seguito a un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 402 consid. 4.3.1 pag. 406; 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag. 289 e sentenze ivi citate).
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2.3. Il Tribunale delle assicurazioni ha essenzialmente fondato il suo giudizio, sul parere Dr. med. B.________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, la quale aveva a disposizione anche gli documenti della Clinica C.________. Il medico dell'assicuratore ha ritenuto improbabile l'esistenza di una relazione di causalità naturale tra l'infortunio dell'aprile 2012 e i reperti oggettivati in occasione dell'intervento operatorio del 19 maggio 2015. Per la ricorrente, il persistere di un nesso di causalità naturale sarebbe invece sostenuto degli specialisti della Clinica C.________. Come hanno giustamente rilevato e spiegato i giudici cantonali, tali esami non confermano l'esistenza di una relazione causale tra i disturbi lamentati con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. Per questi ultimi una diversa evoluzione causale solamente rimane possibile. L'autorità giudiziaria cantonale ha anche correttamente esposto che più è lungo il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione, più divengono severe le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale. In definitiva, l'istanza precedente poteva ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che alla data dell'annuncio di ricaduta del 5 marzo 2015 i disturbi non costituivano una conseguenza naturale dell'evento traumatico del 25 aprile 2012.
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3. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 11 novembre 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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