BGer 8C_951/2015 | |||
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BGer 8C_951/2015 vom 14.12.2016 | |
8C_951/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 14 dicembre 2016 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Ursprung, Frésard,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,
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via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità
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(provvedimenti completivi e di integrazione professionale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2015.
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Fatti: | |
A. Il 24 ottobre 2011 A.________, nata nel 1970, disoccupata, è caduta dalle scale mobili in un centro commerciale, procurandosi una contusione alla spalla destra e al ginocchio sinistro. Con decisione formale del 27 febbraio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha attribuito una rendita di invalidità intera limitatamente al periodo tra il 1° ottobre 2012 e il 30 aprile 2014.
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B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 9 dicembre 2015 ha respinto il ricorso contro la decisione amministrativa.
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C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e il riconoscimento del diritto a provvedimenti completivi e di integrazione professionale. Subordinatamente postula il rinvio alla Corte cantonale.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. Oggetto del contendere in sede federale, come già dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, è la soppressione della rendita di invalidità dal 30 aprile 2014.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni non ha ravvisato motivi per mettere in dubbio le valutazioni mediche operate dall'amministrazione. La Corte cantonale ha poi vagliato le singole patologie, ossia quella reumatologica, quella neurologica e quella psichiatrica, concludendo che le risultanze fossero conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza.
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3.2. La ricorrente critica che il Tribunale delle assicurazioni si sia limitato ad avallare quanto affermato dal Dr. med. B.________, specialista in medicina interna generale, senza confrontarsi con le conclusioni del medico curante e della Clinica C.________. Rileva una violazione dell'art. 17 LAI, poiché a fronte di un'incertezza diagnostica è stato escluso a priori una possibilità di sensibile miglioramento. Questi aspetti sarebbero corroborati anche da esami svolti 10 mesi prima della visita di chiusura. Il giudizio cantonale non risulterebbe quindi corretto.
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3.3. Benché la ricorrente abbia invocato l'art. 17 LAI, essa si concentra a criticare l'apprezzamento dei fatti svolto dai giudici ticinesi. Infatti, per consolidata giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
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3.4. La ricorrente si limita genericamente a contestare gli accertamenti della Corte cantonale, senza nemmeno tentare di dimostrarne la loro insostenibilità o la loro manifesta erroneità. Del resto, anche i pareri medici presentati a sostegno delle proprie censure non sono in grado di sovvertire gli accertamenti della Corte cantonale. Essenzialmente generici, non permettono di concludere nel senso auspicato dall'assicurata.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver accertato il reddito da invalido applicabile e rinviando ampiamente alla prassi, ha ritenuto erroneo l'operato dell'amministrazione, la quale aveva applicato una riduzione del 6 % sul reddito da invalido. Eseguiti i calcoli con una decurtazione del 5 % e del 10 %, la Corte cantonale ha concluso che nel risultato l'esito della controversia non mutava, risultando in ogni caso il grado di invalidità dell'assicurata inferiore al 20 %.
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4.2. La ricorrente contesta la riduzione del 10 % sul reddito da invalido. Alla luce dell'età, del fatto che è limitata al 50 % nella sua precedente attività e degli impedimenti notevoli nelle proprie attività postula una "riduzione prudenziale" del 30 %.
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4.3. L'ammontare della riduzione applicata al reddito da invalido è un tipico aspetto lasciato all'apprezzamento del giudice di merito, il Tribunale federale, intervenendo soltanto in caso di eccesso o abuso di apprezzamento (DTF 137 V 71 consid. 5.1 pag. 73; 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Posto peraltro come non sia possibile applicare una decurtazione superiore al 25 % (DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481, 126 V 75 consid. 5b/bb e c pag. 80), la ricorrente non si confronta in alcun modo con le diffuse considerazioni espresse dalla Corte cantonale, ma si limita a elencare apoditticamente alcuni criteri. Ora, tale modo di procedere non è sufficiente per sovvertire il giudizio impugnato, in modo particolare relativamente all'età, che è stata ampiamente discussa nella pronuncia cantonale. In definitiva, anche questa censura è priva di consistenza.
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5. Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 14 dicembre 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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