BGer 4A_675/2016 | |||
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BGer 4A_675/2016 vom 15.12.2016 | |
{T 0/2}
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4A_675/2016
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Sentenza del 15 dicembre 2016 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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indennità giornaliere per la perdita di guadagno in caso di malattia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2016 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. A.________ ha concluso un'assicurazione contro la perdita di guadagno con la B.________ SA, a cui ha notificato il 16 febbraio 2016 un'inabilità lavorativa totale dal 2 gennaio 2016, allegando 2 certificati medici. Dopo aver esperito alcuni accertamenti medici, il 28 aprile 2016 la B.________ SA ha rifiutato l'erogazione delle indennità giornaliere richieste.
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2. Con sentenza 24 ottobre 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto che la B.________ SA sia condannata a versargli fr. 22'881.--, oltre interessi, importo pari alle indennità giornaliere dal 2 gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Dopo aver richiamato la DTF 141 III 433, la Corte cantonale ha ritenuto di non avere motivo di scostarsi dalle conclusioni del dettagliato e approfondito referto 12 aprile 2016, insufficientemente contestato dall'assicurato, redatto per la convenuta dal dott. C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, in cui è stata posta la diagnosi " di verosimile simulazione di patologia psichiatrica in stato dopo evento non chiaro, probabile assunzione non voluta di sostanze stupefacenti avvenuta tra il 31.12.2015 e il 1.1.2016". Ha poi aggiunto che invece le diagnosi di episodio depressivo di media gravità e " intossicazione celebrale " effettuate dallo psichiatra dell'assicurato rispettivamente dal suo medico curante non erano suffragate da alcun elemento oggettivo. Ha infine rilevato che l'attore non aveva sporto denuncia, nonostante la gravità dei fatti lamentati, e nemmeno aveva fatto capo ad un ospedale o servizio sanitario quando era asseritamente stato drogato, pur avendo accompagnato un suo amico - anche vittima di un avvelenamento - con un'ambulanza a un ospedale di Milano. Ha quindi respinto, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, la richiesta di espletare una perizia.
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3. Con ricorso in materia civile del 24 novembre 2016 A.________ chiede, in via principale, la riforma della sentenza cantonale nel senso che la B.________ SA sia condannata a pagargli le indennità giornaliere chieste con la petizione; in via subordinata postula il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo esame. Ribadisce di aver perso conoscenza dopo aver ottenuto una bibita a Bologna, afferma che nello stato in cui si trovava non si poteva rimproverargli di non aver consultato un medico o una struttura sanitaria in Italia e sostiene di essersi poi presentato appena possibile al suo medico curante in Svizzera. Termina il proprio gravame rimproverando alla convenuta di non aver attirato la sua attenzione e quella dei medici curanti su aspetti importanti dal profilo assicurativo.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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4. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nella fattispecie l'argomentazione ricorsuale - riassunta al consid. 3, di natura appellatoria e incentrata sul comportamento dell'assicurato - manifestamente non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Il ricorrente non spende infatti una parola per confutare il rimprovero di non aver sufficientemente contestato la perizia fatta allestire dalla convenuta né tenta di far apparire addirittura insostenibile la valutazione delle prove agli atti.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
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Losanna, 15 dicembre 2016
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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