BGer 1C_611/2016 | |||
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BGer 1C_611/2016 vom 03.01.2017 | |
{T 0/2}
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1C_611/2016
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Sentenza del 3 gennaio 2017 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Merkli, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la decisione emanata il 30 novembre 2016 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione del 20 settembre 2016 il Municipio delle Centovalli, dopo aver negato, con decisione del 3 novembre 2014, cresciuta in giudicato, il rilascio di una licenza edilizia a A.________, gli ha ordinato di procedere al ripristino di un tetto;
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che il 18 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato il 29 settembre 2016 dall'interessato;
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che, adito da quest'ultimo, con giudizio del 30 novembre 2016 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha dichiarato irricevibile il ricorso;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare proposte di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2);
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che secondo la costante giurisprudenza, quando, come in concreto, l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48);
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che il giudice delegato ha accertato che il ricorso presentato nella sede cantonale, non sufficientemente motivato e confuso, non conteneva alcuna conclusione o domanda di giudizio, aggiungendo, a titolo abbondanziale, che la decisione governativa di irricevibilità era comunque corretta, poiché il gravame non rispettava le esigenze di motivazione richieste dalla normativa cantonale;
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che il ricorrente, limitandosi ad accennare a critiche di ordine generale, che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, non si confronta del tutto né con la motivazione d'irricevibilità né con quella abbondanziale poste a fondamento dell'impugnata decisione del giudice delegato, disattendendo in tal modo il suo dovere di motivazione (art. 42 LTF; DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121; vedi anche DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236);
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che il ricorso, chiaramente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 gennaio 2017
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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