BGer 5A_41/2017 | |||
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BGer 5A_41/2017 vom 26.01.2017 | |
{T 0/2}
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5A_41/2017
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Sentenza del 26 gennaio 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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banca B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che la banca B.________SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il "vaglia cambiario sottoscritto da C.________AG (...) e avallato da A.________ (...) ";
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che con decisione 24 maggio 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria - per fr. 300'000.-- oltre interessi al 5 % dal 16 marzo 2016 - l'opposizione interposta dall'escusso;
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che con sentenza 29 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la sentenza pretorile;
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che la Corte cantonale ha fatto presente al reclamante che il vaglia cambiario, emesso a garanzia dei mutui concessi dalla banca procedente a C.________AG, era già stato sottoscritto l'11 settembre 2011 - cioè quando il firmatario, avv. D.________, era ancora amministratore unico della società emittente - e che la data del 16 marzo 2016 indicata sul titolo è stata poi inserita dalla banca in conformità al suo accordo dell'11 settembre 2011 con C.________AG;
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che pertanto secondo i Giudici cantonali il vaglia cambiario in bianco (biancosegno), completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, insieme all'autorizzazione sottoscritta l'11 settembre 2011 dall'escusso nella sua qualità di avallante costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF;
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che con ricorso 17 gennaio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo il mantenimento della sua opposizione al precetto esecutivo;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione, poiché il ricorrente si limita a riproporre la medesima censura già discussa dall'autorità inferiore (" [i]l vaglia cambiario (...) è stato emesso in data 16 marzo 2016 e sottoscritto da una persona che, in tale data, non aveva nessun potere giuridico per rappresentare C.________AG ") senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella querelata sentenza;
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che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 gennaio 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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