BGer 4A_673/2015 | |||
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BGer 4A_673/2015 vom 30.01.2017 | |
{T 0/2}
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4A_673/2015
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Sentenza del 30 gennaio 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Hohl,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
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opponente.
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Oggetto
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responsabilità per danno da prodotti,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 novembre 2015 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. In vacanza sulla Costa azzurra la sera del 29 maggio 2009 C.A.________ ha parcheggiato l'automobile della madre A.A.________, da cui aveva rimosso il navigatore stradale acquistato l'8 maggio 2009 da D.________ presso la B.________ SA, lasciando però il supporto e il ricevitore traffico applicati al parabrezza della vettura mediante le apposite ventose di plastica. Verso mezzogiorno del giorno successivo, C.A.________ si è accorto che sulla parte sinistra del cruscotto si era formato un solco di alcuni centimetri che egli ha attribuito alla proiezione di raggi solari concentrati da una ventosa del ricevitore traffico, che avrebbe fatto fondere la plastica (effetto lente).
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Il 5 giugno 2009 C.A.________, a titolo personale e in rappresentanza di D.________, ha domandato alla B.________ SA il risarcimento del danno all'auto e di comunicare, nel caso in cui il navigatore non fosse stato da lei importato, il nome dell'importatore svizzero. La richiesta è stata rinnovata il 19 giugno 2009.
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B. Il 31 agosto 2009 A.A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Riviera la B.________ SA, chiedendo che fosse condannata a pagarle fr. 2'823.65 (fr. 2'638.35 per la sostituzione di una parte del cruscotto e fr. 185.-- per le spese legali preprocessuali), oltre interessi. Il 1° ottobre 2009 la convenuta ha comunicato all'attrice il nome dell'importatore svizzero del navigatore. Il 28 giugno 2013 il Pretore ha respinto l'azione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la predetta comunicazione fosse avvenuta in un termine ragionevole nel senso dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), motivo per cui ha negato la legittimazione passiva della convenuta con riferimento a una responsabilità fondata su tale legge. Egli ha pure escluso che la venditrice debba risarcire il danno in virtù degli art. 41 e 55 CO, nonché 55 CC.
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C. Con sentenza 2 novembre 2015 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.A.________. Ha lasciato indecisa la questione della legittimazione passiva della convenuta per la responsabilità basata sulla LRDP, perché ha ritenuto che l'attrice non aveva provato l'esistenza del difetto delle ventose di plastica e il nesso causale fra questo e il solco di plastica riscontrato sul cruscotto.
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D. A.A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 10 dicembre 2015 con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza impugnata, la retrocessione degli atti all'autorità inferiore (o in via subordinata alla Pretura, affinché proceda all'assunzione di una perizia) per nuova decisione. Domanda altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (incluso il gratuito patrocinio) sia nella procedura cantonale che in quella federale. La ricorrente ritiene che la controversia concerna una questione di diritto di importanza fondamentale e lamenta una violazione degli art. 320 lett. b e 327 cpv. 3 CPC nonché dell'art. 29 cpv. 2 Cost., perché la Corte cantonale non si è limitata a pronunciarsi sulla legittimazione passiva. Sostiene inoltre che l'autorità inferiore sarebbe anche caduta nell'arbitrio, valutando la testimonianza di E.________. Si duole infine della mancata concessione del gratuito patrocinio in seconda istanza e afferma di non poter nemmeno essere considerata soccombente nei confronti della B.________ SA, perché questa avrebbe aderito alla necessità di ritornare l'incarto alla Pretura in caso di accoglimento del ricorso.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii).
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La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Tale questione consisterebbe nello " stabilire in modo inossidabile e anche pro futuro a quali condizioni un reclamo può avere effetto riformatorio e quando invece deve essere mantenuto il suo impatto cassatorio ". Sennonché nella fattispecie l'autorità inferiore non ha né annullato né riformato il giudizio di primo grado, limitandosi a respingere il reclamo della qui ricorrente, ragione per cui la predetta questione non si pone. Il gravame verrà pertanto esaminato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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Erwägung 2 | |
2.1. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere una violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio (art. 9 Cost.) è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5 con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).
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2.2. Ne segue che il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui la ricorrente si prevale di una - semplice - violazione di norme del Codice di procedura civile.
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Erwägung 3 | |
3.1. La ricorrente sostiene che l'autorità inferiore ha applicato in modo arbitrario gli art. 320 lett. b e 327 cpv. 3 CPC. Il Tribunale cantonale avrebbe pure violato l'art. 29 Cost., " che proibisce tra l'altro la limitazione del potere di esame delle Autorità giudiziarie ", e il diritto alla prova, perché l'avrebbe privata della possibilità di far esperire la perizia giudiziaria proposta in prima istanza, ma la cui assunzione era stata respinta dal Pretore. I Giudici d'appello sarebbero pure incorsi nell'arbitrio " per aver declassato la portata della deposizione " del teste E.________.
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3.2. Nella misura in cui si prevale di un'applicazione arbitraria delle predette norme del CPC, la critica ricorsuale appare inammissibile per la sua carente motivazione: in particolare la ricorrente nemmeno spiega per quale motivo l'art. 327 cpv. 3 CPC, il cui testo si riferisce esplicitamente all'eventualità in cui l'autorità giudiziaria superiore accoglie il reclamo, sarebbe pure applicabile in un caso come quello in esame in cui invece il reclamo è stato respinto. Altrettanto inammissibile, per il suo mero carattere appellatorio, si palesa la censura di un apprezzamento arbitrario della menzionata testimonianza. Giova del resto osservare che non si vede come, senza specifiche conoscenze tecniche, avrebbe potuto essere accertata l'esistenza del preteso difetto delle ventose di plastica, che avrebbero la capacità di far fondere, se esposte al sole dietro a un parabrezza, il cruscotto di un'autovettura.
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Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 29 Cost. occorre dapprima rilevare che la ricorrente non indica, né è ravvisabile, in che modo l'autorità inferiore, apprezzando le deposizioni agli atti, avrebbe limitato il suo potere di esame. Per il resto la stessa ricorrente riconosce che il Pretore aveva respinto la sua richiesta di erezione di una perizia, ma non sostiene di avere impugnato, con il suo reclamo contro la sentenza finale, anche la decisione ordinatoria di primo grado. In queste circostanze il rimprovero mosso dalla ricorrente alla Corte cantonale di aver violato il suo diritto alla prova per averla privata della possibilità di ottenere l'assunzione della perizia si rivela manifestamente infondato.
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4. La ricorrente sostiene poi che l'autorità inferiore sarebbe pure caduta nell'arbitrio, rispettivamente avrebbe violato l'art. 29 cpv. 3 Cost. per non averle concesso l'assistenza giudiziaria. Afferma che il suo reclamo avrebbe avuto discrete possibilità di successo e che l'assenza di una perizia sull'esistenza del difetto e sul nesso di causalità non giustificava una diversa conclusione. Sostiene infine che "l 'apogeo dell'arbitrarietà (art. 9 Cost.) è stato raggiunto con la condanna della ricorrente alla rifusione di CHF 500.-- " alla convenuta per ripetibili.
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Asserendo che il reclamo avesse delle possibilità di esito favorevole, la ricorrente non solo formula una critica appellatoria, ma pare ancora una volta dimenticare che, non avendo impugnato la relativa decisione ordinatoria del Pretore, non era più possibile ottenere l'allestimento della perizia necessaria ad accertare con una verosimiglianza preponderante l'esistenza dei presupposti (difetto e causalità per il danno) indispensabili per l'accoglimento dell'azione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, visto che il legale della reclamante non doveva più compiere alcun atto dopo la richiesta di gratuito patrocinio, la Corte cantonale poteva decidere quest'ultima con la pronunzia sul merito (sentenza 2D_3/2011 del 20 aprile 2011 consid. 2.4). Infine, ricordato che la Corte cantonale aveva respinto il reclamo e la convenuta aveva proposto la reiezione del rimedio di diritto innanzi all'ultima istanza cantonale, la decisione di considerare la ricorrente soccombente non solo non appare insostenibile, ma risulta essere del tutto corretta.
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5. Da quanto precede discende che il ricorso è, nella ridotta misura in cui si palesa ammissibile, manifestamente infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente con lettera 14 dicembre 2016 non occorre in concreto emanare una decisione preliminare sulla domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale (cfr. sopra, consid. 4). Questa va tuttavia respinta, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non dovendosi determinare sul ricorso, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 gennaio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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