BGer 9C_1/2017 | |||
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BGer 9C_1/2017 vom 06.02.2017 | |
9C_1/2017 {T 0/2}
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Sentenza del 6 febbraio 2017 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Pfiffner, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
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Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° dicembre 2016.
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Visto: | |
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 dicembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 1° dicembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato confermato il rifiuto della concessione della riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti come indipendente, con contestuale domanda di esonero di tasse e spese e, in subordine, di assistenza giudiziaria,
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considerando: | |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente e con piena cognizione, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208),
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che, secondo l'art. 82 lett. a LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico (ricorso in materia di diritto pubblico),
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che in virtù dell'art. 83 lett. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi,
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che per tributi si considerano, in senso esteso, tutte le imposte, tasse e altri prelievi d'ordine fiscale, come pure i contributi alle assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_664/2016 del 18 ottobre 2016 con riferimenti),
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che in concreto l'oggetto del litigio vertendo sulla domanda di concessione della riduzione dei contributi AVS, il gravame non è ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico,
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che secondo l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica altresì i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72-89 LTF (ricorso costituzionale sussidiario),
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che la ricorrente non ha formulato esplicitamente, nemmeno a titolo sussidiario, un ricorso in materia costituzionale,
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che la denominazione inesatta di un gravame non nuoce tuttavia al suo autore, a condizione che i presupposti di ammissibilità del ricorso che sarebbe dovuto essere inoltrato siano dati e che sia possibile convertire il gravame nel suo insieme (cfr. DTF 134 III 379 consid. 1.2. pag. 382),
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che è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque abbia un interesse legittimo - ossia giuridico (cfr. sentenza 9C_530/2015 del 28 settembre 2015) - all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 lett. b LTF),
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che l'art. 11 cpv. 1 LAVS conferisce alla persona assicurata obbligatoriamente un diritto esplicito alla riduzione adeguata dei contributi il cui pagamento non potrebbe esserle ragionevolmente richiesto,
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che la ricorrente dispone di conseguenza di un interesse giuridico all'annullamento del giudizio impugnato,
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF),
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che in tale ambito il Tribunale federale non rivede il diritto d'ufficio ma che esamina unicamente le censure invocate e motivate in maniera sufficiente dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF, applicabile per il rinvio di cui all'art. 117 LTF),
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che l'atto ricorsuale deve contenere, tra l'altro, una descrizione succinta dei diritti costituzionali o dei principi giuridici violati e precisare in cosa consista la violazione (cfr. ugualmente art. 42 cpv. 2 LTF),
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che il Tribunale federale esamina la violazione dei diritti fondamentali solo se le censure sono state sollevate in maniera espressa e esposte in modo chiaro e dettagliato nel memoriale del ricorso (ATF 134 V 138 consid. 2.1 pag. 143 con riferimenti),
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che nel caso concreto la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata senza alcuna menzione dei diritti costituzionali violati, omettendo parimenti di spiegare il motivo per il quale la stessa sarebbe contraria al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti, limitandosi in sostanza unicamente a ribadire la propria opinione, senza confrontarsi con le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere che le sue condizioni economiche - ossia la disponibilità rimanente a sua disposizione - fossero tali da giustificare il rifiuto della concessione della riduzione dei contributi AVS dovuti come indipendente,
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che in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentito per non avere ricevuto anticipatamente l'informazione circa la necessità di una domanda espressa di un'udienza pubblica, la ricorrente - che in sede cantonale aveva solo chiesto di essere sentita (cfr. sue osservazioni del 17 ottobre 2016) e cui la Corte cantonale ha compiutamente dato seguito (cfr. consid. n. 2.5 del giudizio impugnato) - non spiega il motivo per cui dalla garanzia costituzionale richiesta dovrebbe derivare persino il diritto alla convocazione di un'udienza pubblica,
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che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che, visto quanto precede, non occorre dare seguito alla domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente mancandone i presupposti (art. 64 LTF; cfr. ugualmente a tal proposito sentenza 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016 con riferimenti),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 6 febbraio 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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