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Informationen zum Dokument  BGer 5D_11/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_11/2017 vom 07.02.2017
 
{T 0/2}
 
5D_11/2017
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Alessia Minotti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 7'090.10 oltre interessi, indicando quale titolo di credito la " Sentenza della Pretura di Lugano (...) del 24.11.2014 ";
 
che con decisione 20 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo limitatamente a fr. 3'762.20 oltre interessi, accogliendo l'eccezione di compensazione formulata dall'escussa;
 
che, in accoglimento del reclamo introdotto da B.________, con sentenza 13 dicembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invece interamente rigettato in via definitiva l'opposizione, ritenendo improponibile l'eccezione di compensazione in quanto poteva essere sollevata già nella procedura che ha portato alla decisione di accertamento del credito posto in esecuzione;
 
che la Corte cantonale ha anche osservato come l'emanazione della sua sentenza avesse reso senza oggetto la domanda di prestazione di una cauzione per le spese ripetibili di seconda istanza, anche perché un simile obbligo non sussiste nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (v. art. 99 cpv. 3 lett. c CPC);
 
che con ricorso 31 gennaio 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accertare la nullità della sentenza cantonale (subordinatamente di annullarla) e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che nel rimedio all'esame la ricorrente propone essenzialmente delle critiche contro la fondatezza materiale del credito posto in esecuzione, inammissibili in sede di rigetto dell'opposizione (e comunque già evase dal Tribunale federale nella sentenza 4A_481/2015 del 15 ottobre 2015);
 
che invece, nella ridotta misura in cui la ricorrente presenta delle censure dirette contro la sentenza del Tribunale d'appello del 13 dicembre 2016, le sue argomentazioni - generiche e prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio - non soddisfano le severe esigenze di motivazione poste ad un ricorso in materia costituzionale;
 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 febbraio 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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