BGer 9C_757/2016 | |||
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BGer 9C_757/2016 vom 10.02.2017 | |
{T 0/2}
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9C_757/2016
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Sentenza del 10 febbraio 2017 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Pfiffner, Presidente,
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Parrino, Moser-Szeless,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata da Unia Ticino e Moesa,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,
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via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 ottobre 2016.
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Fatti: | |
A.
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A.a. A.________, nata nel 1955, da ultimo attiva quale cameriera ai piani presso un hôtel, ha inoltrato il 27 gennaio 2009 una domanda di prestazioni AI per le affezioni alla spalla destra insorte a seguito dell'infortunio del 3 maggio 2008. Con decisione del 5 ottobre 2009, passata incontestata in giudicato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI), le ha negato il diritto a prestazioni, dal 1° marzo 2009 avendo A.________ ripreso al 100% la sua abituale attività lavorativa.
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A.b. Il 9 febbraio 2013 A.________ ha inoltrato un'ulteriore domanda di prestazioni AI indicando una sintomatologia algica alla spalla destra e all'anca sinistra, disturbi lombari e depressione. L'UAI ha attuato gli accertamenti medico amministrativi del caso, segnatamente ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare - con consulti di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica - presso il Servizio Accertamento Medico (di seguito: SAM) di Bellinzona, volta alla valutazione dell'evoluzione dello stato di salute, come pure dell'abilità lavorativa nella professione abituale e in altre attività adeguate. Con referto del 6 novembre 2014 i periti hanno posto, fra le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, tra l'altro, quella di "reazione ansioso depressiva su disadattamento" e hanno complessivamente concluso per un'incapacità lavorativa del 100% nell'ultima attività svolta a far tempo dal 22 ottobre 2010 (data dell'intervento chirurgico alla spalla destra). Gli esperti hanno inoltre ritenuto una capacità lavorativa globale dell'80% in un lavoro adatto, rispettoso dei limiti in ambito psichiatrico, con una riduzione del 20% dalla fine del 2013, concretamente da intendersi come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Un primo progetto di decisione del 1° dicembre 2014 (che prevedeva una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 2013 e un 1/4 di rendita dal 1° marzo 2014 fino al 31 maggio 2014) è stato annullato a causa delle misure d'istruzione complementari (cfr. in particolare complemento peritale SAM del 24 marzo 2015) resesi necessarie a seguito delle critiche mosse da A.________, segnatamente in merito alla situazione medica, soprattutto quella psichiatrica. Sulla scorta di tali valutazioni, come pure di quelle del consulente in integrazione professionale, l'UAI con progetto di decisione dell'11 giugno 2015 ha riconosciuto a A.________ una rendita d'invalidità del 100% dal 1° agosto 2013 al 28 febbraio 2014 e del 50% dal 1° marzo 2014 limitata nel tempo fino al 31 maggio 2014.
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B. Il 2 novembre 2015 A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, cui ha chiesto in via principale di annullare la decisione amministrativa e accordarle 3/4 di rendita dal 1° novembre 2011, ossia trascorso un anno dall'insorgenza dei disturbi, mentre in subordine la retrocessione dell'incarto all'UAI per nuovo esame peritale in ambito psichiatrico.
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Con giudizio dell'11 ottobre 2016 la Corte cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione impugnata.
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C. L'11 novembre 2016 (timbro postale) A.________ presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale la riforma del giudizio cantonale nel senso di accordarle 3/4 di rendita dal 25 marzo 2014. In via subordinata la ricorrente postula l'annullamento del giudizio impugnato e la retrocessione dell'incarto all'UAI per nuova decisione dopo aver proceduto a un nuovo esame peritale in ambito psichiatrico, segnatamente idoneo a stabilire la diagnosi e l'influenza della patologia sulla capacità lavorativa.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. L'oggetto della lite concerne il diritto della ricorrente a una rendita dell'assicurazione invalidità di 3/4 con il grado del 60% a decorrere dal 25 marzo 2014 e continua. Considerate le censure sollevate, controversa è la valutazione delle affezioni di natura psichiatrica, sia in relazione alla loro diagnosi che alla ripercussione sull'analisi della capacità lavorativa. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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3. Fondandosi sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare SAM del 6 novembre 2014 e del suo complemento del 24 marzo 2015 - i cui contenuti sono stati confermati dal Servizio medico Regionale (SMR) dell'UAI nel rapporto finale del 10 novembre 2014 (doc. AI 73), confermato il 1° aprile 2015 e il 15 settembre 2015 - e considerata la valutazione del 5 giugno 2015 del consulente in integrazione professionale dell'UAI, la Corte cantonale ha confermato la decisione dell'UAI che ha riconosciuto un diritto a una rendita d'invalidità temporanea, segnatamente una rendita intera dal 1° agosto 2013 al 28 febbraio 2014 e una mezza rendita dal 1° marzo al 31 maggio 2014.
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4.
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4.1. La ricorrente contesta essenzialmente alla Corte cantonale di aver optato per le conclusioni a cui sarebbe giunto il perito SAM dott. B.________ sulle sue affezioni d'ordine psichiatrico, sia per quanto attiene alla diagnosi che per la definizione dell'incapacità lavorativa derivante. A suo dire i diversi rapporti medici del curante dott. C.________ rifletterebbero "senz'altro" meglio la sua condizione psichiatrica, considerato che ha avuto modo di monitorarla e osservarla per lungo tempo. La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale cantonale, preso atto delle divergenze diagnostiche, avrebbe perlomeno dovuto porsi la questione di un nuovo accertamento medico per la verifica della patologia e della sua influenza sulla capacità lavorativa.
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4.2. Tali censure non sono fondate, considerato che per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1). Spetta alla ricorrente dimostrare che l'apprezzamento del giudice cantonale è manifestamente inesatto, rispettivamente arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF) e non compete al Tribunale federale procedere nuovamente all'apprezzamento delle prove amministrate (cfr. fra tante, sentenza 9C_482/2016 del 22 dicembre 2016 consid. 3.2 con riferimenti). Nel suo memoriale ricorsuale la ricorrente si limita ad affermare che, a suo giudizio, le opinioni divergenti del suo medico curante rifletterebbero meglio la sua condizione psichiatrica ma questo non è sufficiente per rimettere in discussione una perizia disposta dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra tante sentenza 9C_717/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 5.2 con riferimento). Il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che il Tribunale cantonale abbia commesso arbitrio fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia pluridisciplinare del SAM del 6 novembre 2014 e sul complemento del 24 marzo 2015. Poiché, alla luce delle censure sollevate dalla ricorrente, l'istruttoria ordinata dall'UAI si è rivelata esente da critiche, non vi è la necessità di procedere come richiesto dalla ricorrente a un nuovo accertamento medico.
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5. In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.
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6. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 10 febbraio 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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