BGer 6B_537/2016 | |||
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BGer 6B_537/2016 vom 16.02.2017 | |
6B_537/2016
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Sentenza del 16 febbraio 2017 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Jametti,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dagli avv.ti Roberto Macconi e Valentina Zeli,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale; confisca,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata l'8 dicembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. In seguito a una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto, con decisione del 12 luglio 2007, un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di B.________ per il titolo di riciclaggio di denaro. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico di B.________.
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B. Dopo ulteriori atti procedurali, il MPC ha avviato una procedura indipendente di confisca ai sensi degli art. 376 segg. CPP. Successivamente all'emanazione di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione Italiana, che confermava la condanna di B.________ per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, il MPC ha emesso il 3 dicembre 2014 un decreto di confisca dei valori patrimoniali depositati su un conto presso la banca C.________SA intestato al figlio A.________ e di una polizza assicurativa di cui quest'ultimo risulta essere stipulante.
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C. A.________ si è opposto al decreto di confisca, sicché gli atti sono stati trasmessi dal MPC alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) per la decisione. Dopo avere eseguito un'udienza pubblica, con ordinanza del 27 maggio 2015 la Corte penale del TPF ha ordinato la confisca giusta l'art. 72 CP del saldo attivo della citata relazione bancaria, nonché del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della polizza assicurativa.
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D. Con decisione dell'8 dicembre 2015 la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto un reclamo di A.________ contro l'ordinanza della Corte penale, confermando la confisca. Ha ritenuto che i valori patrimoniali in discussione fossero stati sottoposti alla facoltà di disporre dell'organizzazione criminale alla quale era appartenuto B.________.
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E. A.________ impugna la decisione della Corte dei reclami penali del TPF con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di ordinare la restituzione a suo favore degli averi confiscati. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
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F. La Corte dei reclami penali del TPF comunica di confermarsi nel suo giudizio e di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso. Il MPC chiede di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità. Il ricorrente si è espresso sulla risposta del MPC, confermandosi nelle sue conclusioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 142 II 363 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii).
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1.2. La via del ricorso in materia penale contro le decisioni pronunciate in materia penale è disciplinata dagli art. 78 segg. LTF. Giusta l'art. 79 LTF il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
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Secondo la giurisprudenza, la nozione di provvedimenti coattivi ai sensi dell'art. 79 LTF si riferisce ai provvedimenti di istruzione e coercitivi presi a titolo incidentale nel corso di un procedimento penale, quali in particolare l'arresto, la carcerazione, il sequestro e la perquisizione. Il legislatore mirava ad evitare che l'effetto di sgravio perseguito mediante il trasferimento delle competenze al TPF non fosse vanificato dall'apertura sistematica di una via di ricorso al Tribunale federale. Pertanto, solo le misure coercitive quali l'ordine o il mantenimento di una carcerazione preventiva e il sequestro di averi possono essere oggetto di ricorso, trattandosi di provvedimenti gravi che incidono sui diritti fondamentali degli interessati (DTF 136 IV 92 consid. 2.1 e riferimenti; cfr. art. 196 segg. CPP). Una decisione di confisca, indipendente e finale, non costituisce una decisione incidentale di natura processuale. Quale decisione materiale di carattere finale, essa non rientra nei provvedimenti coercitivi che possono essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo l'art. 79 LTF (cfr. sentenze 6B_1089/2013 del 18 dicembre 2014 consid. 1.1 e 1B_505/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2; AEMISEGGER/FORSTER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 13 e n. 24 all'art. 79).
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1.3. Nella sentenza pubblicata in DTF 133 IV 278 il Tribunale federale ha invero avuto modo di precisare che il ricorso in materia penale era proponibile contro una decisione della Corte dei reclami del TPF relativa a una confisca di valori patrimoniali pronunciata dal MPC nell'ambito della sospensione delle indagini secondo l'art. 73 della previgente legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 (vPP). Ha rilevato che, secondo la ripartizione delle competenze tra la Corte penale e la Corte dei reclami penali del TPF, spettava di principio alla Corte penale, nell'ambito del giudizio di merito, pronunciare le confische, trattandosi di misure concernenti l'applicazione del diritto penale materiale (art. 69 segg. CP). Simili provvedimenti erano più di semplici atti relativi all'istruzione delle cause penali. In tali casi, le persone lese da una confisca potevano di massima adire il Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF), in particolare per fare controllare la corretta applicazione degli art. 69 segg. CP, analogamente del resto alle persone i cui averi erano confiscati sul piano cantonale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che non si giustificava di trattare in modo diverso chi era colpito da una confisca pronunciata dalla Corte penale del TPF nell'ambito di un giudizio di merito rispetto a colui ch'era privato dei suoi beni da parte della Corte dei reclami penali dello stesso TPF nel quadro di un gravame contro una decisione del MPC. Anche in quest'ultimo caso ha pertanto considerato ammissibile il ricorso in materia penale al Tribunale federale (cfr. DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2).
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1.4. In concreto, la confisca litigiosa è stata adottata nell'ambito di una procedura indipendente avviata dal MPC giusta gli art. 376-378 CPP. L'art. 377 CPP disciplina la procedura e prevede in particolare che, qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero, dopo avere offerto agli interessati la possibilità di determinarsi, emette un decreto di confisca (cfr. art. 377 cpv. 2 CPP). Il cpv. 4 della disposizione prevede che la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa (cfr. art. 354 segg. CPP) e che un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza. Contro la decisione del giudice è dato il reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP (cfr. sentenza 6B_654/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.2; BAUMANN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed., 2014, n. 6 all'art. 377; CONTI, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 all'art. 377). Competente per statuire sul reclamo è la giurisdizione di reclamo (art. 20 CPP). Questo rimedio è infatti ammissibile contro i decreti e le ordinanze non appellabili dei tribunali di primo grado (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a e art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Secondo l'art. 37 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, del 19 marzo 2010 (LOAP; RS 173.71), le Corti dei reclami penali del TPF giudicano i casi in cui il CPP dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il TPF. La Corte dei reclami penali del TPF è quindi competente, quale giurisdizione di reclamo, per giudicare i reclami contro le decisioni non appellabili emanate dalla Corte penale del TPF quale tribunale di prima istanza nei casi soggetti alla giurisdizione federale (cfr. sentenza 6B_620/2013 del 5 settembre 2013 consid. 1.2).
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1.5. Nella fattispecie, l'avvio di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376 segg. CPP, scelta dalle precedenti autorità, non è di per sé contestato dalle parti. La Corte penale del TPF ha statuito, quale tribunale di primo grado, sull'opposizione del ricorrente al decreto di confisca del MPC (cfr. art. 377 cpv. 4 in relazione con l'art. 356 CPP). L'ordinanza del 27 maggio 2015 della Corte penale del TPF, che ha ordinato la confisca, è in seguito stata impugnata dal ricorrente mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF. Diversamente dal caso oggetto della DTF 133 IV 278, citato al precedente consid. 1.3, la Corte dei reclami penali del TPF non si è quindi pronunciata direttamente su una confisca disposta dal pubblico ministero, segnatamente nel contesto di un abbandono del procedimento penale (cfr. art. 320 cpv. 2 CPP), ma ha statuito quale giurisdizione di reclamo contro un giudizio della Corte penale del TPF. Pertanto, trattandosi di una procedura indipendente di confisca secondo gli art. 376 segg. CPP, sottoposta alla giurisdizione federale, sulla confisca decretata dal MPC statuisce dapprima la Corte penale e successivamente la Corte dei reclami penali del TPF.
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Come visto, in DTF 133 IV 278 consid. 1.2.2 il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile un ricorso in materia penale contro una decisione della Corte dei reclami penali del TPF relativa a una confisca di valori patrimoniali ordinata dal MPC nell'ambito di una sospensione delle indagini. Ha considerato che non si giustificava di trattare diversamente la persona colpita da un simile provvedimento (che non avrebbe di per sé potuto adire il Tribunale federale) rispetto a quella colpita da una confisca pronunciata dalla Corte penale del TPF nell'ambito di un giudizio di merito (contro il quale era di principio aperta la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale). Nella fattispecie, la misura litigiosa è per contro stata oggetto di decisione da parte di entrambe le Corti del TPF, sicché la questione della disparità di trattamento nelle citate procedure non si pone. Nella procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 segg. CPP, su cui hanno già statuito due istanze giudiziarie della giurisdizione federale, non si giustifica di conseguenza di derogare alla regola dell'art. 79 LTF, secondo cui il ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF che non concernono provvedimenti coercitivi. Ne consegue che in concreto il gravame non può essere esaminato nel merito.
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1.6. Certo, questo risultato può apparire insoddisfacente ove si consideri in particolare che la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale è aperta nel caso di una procedura uguale ma soggetta alla giurisdizione cantonale, come pure nel caso di un provvedimento coercitivo quale il sequestro (art. 263 segg. CPP), che costituisce una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) anche meno incisiva rispetto alla confisca.
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Tuttavia, il tenore letterale dell'art. 79 LTF, che ammette il ricorso al Tribunale federale solo contro le decisioni della Corte dei reclami penali del TPF in materia di provvedimenti coercitivi è chiaro. Pure il testo dell'art. 377 cpv. 4 CPP, che impone al giudice di statuire sull'opposizione al decreto di confisca mediante un decreto o un'ordinanza (e non nella forma di una sentenza) è esplicito e non suscettibile d'interpretazione (cfr. il messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2006 989 pag. 1209). Non sono quindi ravvisabili motivi oggettivi per scostarsi dal chiaro testo letterale di queste norme (cfr. DTF 137 IV 13 consid. 3.1 e rinvii). Quando una determinata regola prevista dalla legge è insoddisfacente, può semmai essere riconosciuta una lacuna impropria, di natura giuspolitica, che tuttavia non può di principio essere corretta dal giudice, a meno che l'appellarsi alla norma costituisca un abuso di diritto (DTF 141 V 481 consid. 3.1 e rinvii). Ciò non è però il caso in concreto, giacché sulla confisca litigiosa hanno comunque statuito due istanze giudiziarie della giurisdizione federale.
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Erwägung 2 | |
2.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Visto l'esito del gravame, non occorre esaminare l'ammissibilità sotto il profilo dell'art. 99 cpv. 1 LTF dei documenti prodotti dal ricorrente il 16 giugno 2016, il 10 ottobre 2016 e il 10 gennaio 2017. Deve nondimeno essere rilevato ch'essi sono successivi all'emanazione della sentenza impugnata e costituiscono pertanto veri nova di cui non può in ogni caso essere tenuto conto in questa sede (DTF 133 IV 342 consid. 2.1).
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2.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 16 febbraio 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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