VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_47/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_47/2017 vom 07.03.2017
 
{T 0/2}
 
4A_47/2017
 
 
Sentenza del 7 marzo 2017
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________ SA,
 
patrocinata dallo Studio legale Pelli & associati.
 
Oggetto
 
ricusa del Pretore aggiunto,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con petizione 9 settembre 2016 la C.________ SA ha promosso innanzi alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, un'azione tendente ad ottenere la condanna di A.________ e B.________ al pagamento di fr. 23'332.71, oltre accessori, per pigioni;
 
che con decisione 28 novembre 2016 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la domanda 25 ottobre / 9 novembre 2016 con cui i convenuti hanno chiesto la ricusa del Pretore aggiunto della sezione 4;
 
che con sentenza 5 dicembre 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ e B.________;
 
che la Corte cantonale ha ritenuto la domanda di ricusa non solo infondata nel merito, ma anche tardiva nel senso dell'art. 49 CPC, perché i motivi di ricusa fatti valere (mancata indipendenza del giudice e procedimenti decisi in modo sfavorevole alla ricusante) erano noti fin dall'inizio della causa;
 
che con ricorso 30 gennaio 2017 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'accoglimento della domanda di ricusa;
 
che con istanze del 16 e 17 febbraio 2017 i ricorrenti hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che inoltre quando, come nella fattispecie, la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve attaccarle tutte con censure appropriate, sotto pena di inammissibilità del ricorso, l'impugnativa potendo unicamente essere accolta se le critiche volte contro ogni motivazione si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4, con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4, con rinvii);
 
che nella fattispecie tali requisiti non risultano adempiuti;
 
che infatti i ricorrenti si lamentano della composizione monocratica dell'autorità inferiore, ma non spiegano per quale motivo l'applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 48b lett. a n. 2 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria (LOG) leda i loro diritti costituzionali;
 
che inoltre nemmeno la considerazione della sentenza impugnata, basata sull'art. 49 CPC e concernente la tardività della domanda di ricusa, è oggetto di un'adeguata censura, non bastando per soddisfare i predetti requisiti di motivazione l'affermazione ricorsuale secondo cui, trattandosi di "illegalità costituzionali", esse non sarebbero "soggetto a termini di tempo";
 
che, già da quanto precede, il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che così stando le cose, le domande di assistenza giudiziaria dei ricorrenti, indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, vanno respinte, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca;
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le domande di assistenza giudiziaria dei ricorrenti sono respinte.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 marzo 2017
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).