BGer 5A_678/2016 | |||
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BGer 5A_678/2016 vom 10.03.2017 | |
5A_678/2016
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Sentenza del 10 marzo 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Alberto F. Forni,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Igor Bernasconi,
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opponente.
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Oggetto
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divorzio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 agosto 2016
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________ (1963) e B.________ (1963) si sono sposati nel 1986. Dal matrimonio non sono nati figli. B.________ lavora come ispettore dei sinistri per una compagnia di assicurazione. Inizialmente A.________ si è occupata dell'economia domestica e poi, nel 1995, ha cominciato una (non meglio definita) attività lucrativa dipendente (conseguendo dal 1995 al 2000, tra salari e indennità di disoccupazione, in media un reddito di circa fr. 1'500.-- mensili) e ha acquistato un immobile a reddito a X.________. Ella è stata in seguito dichiarata invalida al 79 % e beneficia pertanto di una rendita intera di invalidità. Nel 2006 ella ha ricevuto per successione una casa sita a Y.________.
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I coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni nel 1995. Essi sono separati dal 2005.
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Il 13 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio e ha, tra l'altro, deciso di non riconoscere all'ex moglie alcuna indennità adeguata giusta l'art. 124 CC.
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B. B.________ ha presentato appello. Anche A.________ ha impugnato la decisione pretorile, postulando tra l'altro un'indennità adeguata secondo l'art. 124 CC di fr. 190'491.15. Con sentenza 5 agosto 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto entrambi gli appelli.
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C. Con ricorso in materia civile 14 settembre 2016 A.________ ha chiesto al Tribunale federale la riforma della sentenza cantonale nel senso di riconoscerle un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC di fr. 190'491.15.
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Con risposta 27 gennaio 2017 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e si rivela quindi in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Erwägung 2 | |
2.1. Dato che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del CC del 19 giugno 2015 riguardante il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, alla presente fattispecie il Tribunale federale applica la legge anteriore (art. 7d cpv. 3 Tit. fin. CC). Con gli art. 122-124 CC citati qui di seguito si intendono pertanto quelli in vigore sino al 31 dicembre 2016.
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Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi (art. 124 cpv. 1 CC).
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In entrambi i casi va osservato l'art. 123 cpv. 2 CC (DTF 137 III 49 consid. 3.1), secondo cui il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua da l profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio. Tale norma va applicata in modo restrittivo, per non svuotare di contenuto il principio della ripartizione a metà degli averi previdenziali (DTF 136 III 449 consid. 4.4.1 con rinvio). L'espressione "manifestamente iniqua" significa "totalmente scioccante, profondamente ingiusta e completamente insostenibile". Il fatto che il coniuge beneficiario della pretesa detenga un patrimonio considerevole e che abbia così un avvenire economicamente assicurato non giustifica in sé il rifiuto della divisione (DTF 136 III 455 consid. 4.2), poiché la compensazione delle lacune di previdenza è concepita come un'istituzione giuridica indipendente e non come una prestazione di bisogno (sentenza 5A_398/2015 del 24 novembre 2015 consid. 4.1). Solo una sproporzione manifesta tra le previdenze globali delle parti, e non un mero disequilibrio tra le loro situazioni economiche, permette di derogare al principio della divisione a metà (sentenza 5A_398/2015 del 24 novembre 2015 consid. 4.1, con rinvio a DTF 135 III 153 consid. 6.2.3). La determinazione del carattere manifestamente iniquo della divisione rientra nel potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC) ed il Tribunale federale esamina quindi questo tipo di decisioni con riserbo (DTF 136 III 449 consid. 4.4.1 con rinvii).
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2.2. Il Tribunale d'appello, dopo aver constatato che in concreto per l'ex moglie è già sopraggiunto un caso di previdenza e che gli unici averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio sono quelli dell'ex marito (pari a fr. 380'982.25), ha osservato che la situazione economica dell'ex moglie appare globalmente migliore di quella di controparte e che le sue necessità previdenziali sono sufficientemente assicurate. Al momento della pensione le entrate dell'ex moglie ammonteranno infatti a fr. 7'610.-- mensili (fr. 1'160.-- quale rendita AVS, fr. 5'880.-- quale reddito dalla sostanza immobiliare e fr. 570.-- quale reddito dalla sostanza mobiliare) per un fabbisogno di fr. 4'170.-- mensili. Ella possiede inoltre sei proprietà per piani a X.________ ed un immobile a Y.________, oltre a sostanza mobiliare per fr. 261'121.-- e ad un conto terzo pilastro di fr. 122'283.--. Le entrate dell'ex marito ammonteranno invece a fr. 7'525.-- mensili (fr. 2'350.-- quale rendita AVS e fr. 5'175.-- quale rendita del secondo pilastro) a fronte di un fabbisogno di fr. 5'825.-- mensili. Egli possiede risparmi per fr. 35'000.-- ed un conto terzo pilastro di valore ignoto. Ritenendo che nella fattispecie la concessione all'ex moglie di un'indennità giusta l'art. 124 CC di fr. 190'491.15 (pari alla metà di fr. 380'982.25) creerebbe una " disparità urtante", i Giudi ci cantonali l'hanno rifiutata sulla scorta dell'art. 123 cpv. 2 CC.
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2.3. Secondo la ricorrente, il Tribunale d'appello sarebbe incorso in una violazione del diritto federale. Esso si sarebbe limitato a constatare la situazione economica delle parti dopo il pensionamento, senza valutare se "alla luce della divisione di un mezzo della prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio dal marito il risultato conduce ad una situazione - non solo disequilibrata - ma bensì scioccante, assolutamente iniqua o completamente insostenibile " ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 CC.
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L'opponente condivide per contro la soluzione adottata dai Giudici cantonali.
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Erwägung 2.4 | |
2.4.1. Il caso di previdenza nel senso dei summenzionati art. 122 e 124 CC può unicamente sopraggiungere presso il coniuge che dispone di una previdenza professionale (DTF 136 III 449 consid. 3.4.2 e 3.4.3 con rinvii).
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Nella presente fattispecie, perciò, il fatto che l'ex moglie abbia iniziato a beneficiare di una rendita di invalidità non significa che sia sopraggiunto per lei un caso di previdenza, dato che dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore non risulta che ella sia mai stata affiliata alla previdenza professionale. Il Tribunale d'appello avrebbe pertanto dovuto esaminare la questione del riparto degli averi previdenziali sotto il profilo dell'art. 122 CC, e non sotto quello dell'art. 124 CC.
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2.4.2. Anche nell'ipotesi dell'art. 122 CC si deve in ogni modo tenere conto dell'eccezione prevista all'art. 123 cpv. 2 CC.
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Ora, alla luce della predetta giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC (v. supra consid. 2.1), il fatto che in concreto l'avvenire dell'ex moglie sia economicamente assicurato, poiché possiede sostanza immobiliare e mobiliare ed il suo margine disponibile dopo il pensionamento (fr. 3'440.--) è già il doppio di quello dell'ex marito (fr. 1'700.--), non basta per negarle la ripartizione a metà della previdenza professionale. Quanto alle differenze tra le situazioni economiche delle parti, se dai suesposti elementi accertati dall'autorità inferiore (v. supra consid. 2.2) si può senz'altro osservare un disequilibrio, non si può invece ravvisare una sproporzione tale da giustificare di derogare al principio dell'art. 122 CC. Ciò è del resto riconosciuto dallo stesso Tribunale d'appello, quando conclude affermando che la concessione all'ex moglie della metà degli averi previdenziali accumulati dall'ex marito durante il matrimonio creerebbe una "disparità urtante": il fatto che la divisione possa condurre ad una "disparità urtante" non significa che essa sia "totalmente scioccante, profondamente ingiusta e completamente insostenibile" ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 CC. Decidendo malgrado ciò di rifiutare il riparto, i Giudici cantonali sono quindi incorsi in un abuso del loro potere di apprezzamento.
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Gli argomenti dell'opponente non permettono di inficiare tale conclusione. Con la risposta egli si prevale infatti di circostanze - secondo cui, segnatamente, l'ex moglie avrebbe svolto un'attività indipendente di gestione di immobili, disporrebbe di entrate ancora maggiori di quelle stabilite dal Tribunale d'appello e di un patrimonio "pari ad almeno fr. 4'120'255.70", mentre l'ex marito otterrebbe al pensionamento una rendita AVS di importo inferiore a quello fissato dai Giudici cantonali - che non emergono dall'impugnata sentenza o che la contraddicono, senza preoccuparsi di inserire nel suo allegato (il quale deve soddisfare le stesse esigenze di motivazione imposte al ricorso; v. DTF 140 III 115 consid. 2) una censura di arbitrario accertamento dei fatti. Tali circostanze non possono quindi essere tenute in considerazione ai fini del presente giudizio. Irrilevanti nella questione a sapere se la ripartizione a metà della previdenza professionale contrasti manifestamente con l'equità sono poi le considerazioni dell'opponente secondo cui l'ex moglie avrebbe asseritamente ottenuto cospicui contributi alimentari cautelari attraverso una condotta processuale in mala fede.
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Dato che la divisione non appare manifestamente iniqua ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 CC, la ricorrente ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia di fr. 380'982.25 acquisito dall'opponente durante il matrimonio, ossia fr. 190'491.15.
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3. Ne segue che il ricorso è fondato e va accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato nella misura in cui respinge l'appello della qui ricorrente con riferimento alla ripartizione della previdenza professionale e conferma la decisione pretorile. Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è pure annullato. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché proceda alla divisione degli averi previdenziali nel senso dei considerandi e ad una nuova ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
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Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è accolto. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato nella misura in cui respinge l'appello di A.________ con riferimento alla ripartizione della previdenza professionale e conferma la decisione di primo grado. Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è pure annullato. La causa è rinviata alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino affinché proceda alla divisione degli averi previdenziali nel senso dei considerandi e ad una nuova ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
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3. L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 marzo 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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