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Informationen zum Dokument  BGer 5A_192/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_192/2017 vom 16.03.2017
 
5A_192/2017
 
 
Sentenza del 16 marzo 2017
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2017 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che, nell'ambito della causa di protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decisione superprovvisionale 20 giugno 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto la contestuale istanza supercautelare della moglie;
 
che, in attesa della nomina di un curatore amministrativo a favore di A.________, con decisione 26 gennaio 2017 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa;
 
che con sentenza 14 febbraio 2017 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili sia il reclamo avverso la decisione 26 gennaio 2017 (per insufficiente motivazione) sia l'appello avverso la decisione 20 giugno 2016 (per non impugnabilità del giudizio, pronunciato prima del contraddittorio) presentati da A.________;
 
che con ricorso datato 7 marzo 2017, poi completato da un invio del 14 marzo 2017 contenente documentazione, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione 20 giugno 2016 e (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il gravame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a ribadire di non aver avuto l'opportunità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione 20 giugno 2016, ma - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità - non spiega perché il suo appello avrebbe dovuto essere considerato ricevibile;
 
che in tali circostanze il ricorso dinanzi al Tribunale federale si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 marzo 2017
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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