BGer 4A_121/2017 | |||
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BGer 4A_121/2017 vom 21.03.2017 | |
{T 0/2}
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4A_121/2017
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Sentenza del 21 marzo 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,
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2. Comune di X.________,
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patrocinato dall'avv. Giorgia Maffei,
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opponenti.
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Oggetto
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mutuo,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che B.________ e il Comune di X.________ sono cessionari nel senso dell'art. 260 LEF di un credito di fr. 116'832.30 della fallita C.________SA nei confronti della sua amministratrice unica A.________;
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che il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con decisioni 7 agosto 2015, integralmente accolto le petizioni inoltrate da B.________ e dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultima a pagare al primo attore fr. 29'985.-- e al secondo fr. 8'684.85, oltre interessi;
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che con sentenza 26 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i gravami inoltrati dalla convenuta contro le pronunzie pretorili;
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che la Corte cantonale ha confermato il giudizio di primo grado secondo cui la convenuta non aveva provato di aver restituito alla predetta società anonima il mutuo di fr. 116'832.30;
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che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 febbraio 2017;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);
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che l'impugnativa non soddisfa i predetti requisiti;
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che infatti la ricorrente si limita in sostanza a sostenere di aver rimborsato il mutuo, proponendo una propria lettura appellatoria delle risultanze probatorie, dimenticando peraltro l'esito della procedura penale avviata contro il marito;
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che inoltre quando apoditticamente menziona l'estinzione del debito nei confronti del Comune e la precedente appartenenza del perito giudiziario all'esecutivo di quest'ultimo, ella si prevale di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza tuttavia adempiere le condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF per potersi scostare dagli accertamenti dell'autorità inferiore;
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che pertanto il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 marzo 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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