BGer 4A_654/2016 | |||
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BGer 4A_654/2016 vom 27.03.2017 | |
{T 0/2}
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4A_654/2016
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Sentenza del 27 marzo 2017 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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prestito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2016
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
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Ticino.
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Considerando: | |
che il 24 giugno 2014, in accoglimento della petizione presentata da B.________ nei confronti di A.________, il Pretore del distretto di Blenio ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155'000.--, oltre interessi;
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che con sentenza 10 ottobre 2016 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________;
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che quest'ultimo è insorto al Tribunale federale con ricorso del 14 novembre 2016;
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che giusta l'art. 39 cpv. 3 primo periodo LTF le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera;
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che il 23 novembre 2016 il Tribunale federale ha chiesto alla competente autorità del domicilio germanico indicato dal ricorrente sul ricorso di notificare a quest'ultimo il decreto della medesima data con cui viene invitato a versare entro il termine di 30 giorni un anticipo spese di fr. 5'500.-- e a designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso d'inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;
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che il 23 dicembre 2016 l'autorità richiesta ha comunicato al Tribunale federale di non aver potuto eseguire la notifica perché il ricorrente ha lasciato la Germania;
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che al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 20 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo spese con decreto pubblicato nel Foglio federale del 14 febbraio 2017 (art. 39 cpv. 3 secondo periodo e 63 cpv. 2 LTF);
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che il 24 marzo 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
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che eccezionalmente si rinuncia a prelevare spese giudiziarie;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione all'opponente e alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
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Losanna, 27 marzo 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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