BGer 6B_436/2017 | |||
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BGer 6B_436/2017 vom 06.04.2017 | |
6B_436/2017
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Sentenza del 6 aprile 2017 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Regina Andrade Ortuno,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Sospensione dell'esecuzione della pena,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata
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il 28 febbraio 2017 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, con sentenza del 18 gennaio 2010, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha ritenuto A.________ autrice colpevole di truffa aggravata, ripetuta falsità in documenti e ripetuta appropriazione indebita;
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che l'imputata è stata condannata alla pena detentiva di due anni e sei mesi, sospesa condizionalmente in ragione di due anni, per un periodo di prova di cinque anni, da espiare invece per i rimanenti sei mesi;
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che, con sentenza del 18 novembre 2014, il Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ha condannato A.________ alla pena detentiva, da espiare, di sei mesi, per il reato di appropriazione indebita ed ha revocato la sospensione condizionale della pena detentiva di due anni inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, rilevato che i sei mesi non sospesi erano già stati scontati (cfr. sentenza 6B_635/2015 del 9 febbraio 2016);
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che, con decisione del 27 ottobre 2016, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, agente su delega del Canton Vaud per l'esecuzione delle pena, ha ordinato il collocamento di A.________ nella sezione aperta a partire dal 1° marzo 2017;
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che, nel gennaio 2017, A.________ ha chiesto alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) la revisione della sentenza del 18 gennaio 2010, chiedendone in particolare l'annullamento e il rinvio della causa al Ministero pubblico affinché fossero aggiunti agli atti determinate sentenze emanate da tribunali italiani;
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che, con domanda cautelare del 27 febbraio 2017, A.________ ha chiesto alla CARP di sospendere l'esecuzione della pena detentiva;
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che, con decisione del 28 febbraio 2017, il Giudice presidente della CARP ha respinto la domanda;
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che A.________ impugna questa decisione provvisionale con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, che l'esecuzione della pena sia sospesa fino all'emanazione del giudizio sull'istanza di revisione;
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che, in via subordinata, postula che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
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che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio;
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ch'ella fa valere la violazione degli art. 412 seg. CPP, del principio della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 142 V 551 consid. 1 e rinvii);
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che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso (legittimamente, in sede federale) è steso in francese;
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che, in particolare, quando la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e riferimenti);
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che, in concreto, il Giudice presidente della CARP ha respinto la domanda cautelare, siccome l'esito favorevole dell'istanza di revisione non appariva "molto probabile";
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ch'egli ha inoltre ritenuto la domanda tardiva, giacché la ricorrente era a conoscenza dell'esistenza delle decisioni italiane già dalla fine di novembre del 2016 ed ha atteso il giorno precedente l'inizio dell'esecuzione della pena per introdurla;
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che, lamentando essenzialmente una mancata ponderazione dei contrapposti interessi, la ricorrente contesta l'esistenza di motivi di ordine pubblico che imporrebbero l'esecuzione della pena prima dell'emanazione del giudizio sull'istanza di revisione;
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ch'ella non si confronta tuttavia minimamente con l'accertata tardività della domanda cautelare, di per sé sufficiente per definire l'esito della causa;
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che la ricorrente non si esprime quindi puntualmente con uno dei motivi determinanti per la reiezione della domanda da parte del Giudice presidente della Corte cantonale;
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che peraltro nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale contro una decisione in materia di misure cautelari, come è qui il caso, la ricorrente può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 137 III 261 consid. 13, 475 consid. 2);
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che le relative censure sottostanno quindi alle esigenze di motivazione più rigorose dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che, nella fattispecie, quale diritto costituzionale la ricorrente invoca la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), limitandosi tuttavia a criticare una mancata ponderazione degli interessi, senza confrontarsi con l'intempestività della domanda cautelare;
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che in tali circostanze il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per questa sede non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie, ridotte in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 aprile 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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