BGer 6B_416/2017 | |||
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BGer 6B_416/2017 vom 07.04.2017 | |
6B_416/2017
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Sentenza del 7 aprile 2017 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, in qualità di giudice unico,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Residenza governativa, piazza Governo, 6501 Bellinzona,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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opponente.
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Oggetto
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Trasferimento del detenuto presso il penitenziario di Lenzburg, arbitrio,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 2 giugno 2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino ha disposto il collocamento di A.________ nella sezione chiusa presso il penitenziario cantonale "La Stampa", per l'esecuzione della pena detentiva alla quale egli era stato condannato;
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che, il 10 giugno 2016, la Direzione delle Strutture carcerarie ticinesi ha deciso il suo trasferimento presso il penitenziario di Lenzburg, per motivi di sicurezza e di ordine interno;
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che, con decisione del 30 dicembre 2016, la Divisione della giustizia ha respinto un reclamo di A.________ contro il provvedimento del 10 giugno 2016, confermando il suo trasferimento presso il penitenziario di Lenzburg;
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che, contro la decisione della Divisione della giustizia, A.________ ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che, con sentenza del 24 febbraio 2017, ha accolto il reclamo e l'ha annullata;
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che la Divisione della giustizia impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 29 marzo 2017 al Tribunale federale, chiedendo di confermare la decisione di trasferimento di A.________ presso il penitenziario di Lenzburg;
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che la ricorrente chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo all'impugnativa;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 142 V 551 consid. 1 e rinvii);
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che la sentenza della CRP, emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), soggiace di principio al ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta gli art. 78 segg. LTF;
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che, in questo campo, il diritto di ricorso dell'autorità è dato soltanto alle condizioni degli art. 81 cpv. 1 lett. b n. 7 e cpv. 3 LTF;
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che, in particolare, l'art. 81 cpv. 3 LTF prevede che il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF spetta alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
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che, di conseguenza, le autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure, quali in concreto il Dipartimento delle istituzioni e la Divisione della giustizia, non sono abilitate a ricorrere dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso in materia penale (DTF 139 I 51 consid. 2.3; 133 IV 121 consid. 1.1 e 1.2);
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che la ricorrente richiama l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF adducendo di essere legittimata a ricorrere in quanto destinataria della sentenza impugnata, con cui è stata annullata la sua decisione del 30 dicembre 2016;
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che, nella fattispecie, la ricorrente agisce tuttavia esclusivamente nell'interesse pubblico e difetta di un interesse proprio giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. DTF 133 IV 121 consid. 1.2);
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ch'essa non è pertanto legittimata a ricorrere in questa sede, sicché il gravame non può essere vagliato nel merito;
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che anche la tempestività del ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) appare dubbia, ove si consideri che la sentenza della CRP è stata intimata alla ricorrente lo stesso giorno dell'emanazione mediante il servizio di messaggeria interna (cfr. sentenza 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011, in: RtiD II-2011 pag. 149 segg.);
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che comunque, visto l'esito del gravame, questa questione può rimanere indecisa;
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che nelle esposte circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (in relazione con l'art. 108 cpv. 2 LTF);
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che non si prelevano spese giudiziarie a carico della ricorrente, la quale si è rivolta al Tribunale federale nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF);
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che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali.
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Losanna, 7 aprile 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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Il Cancelliere: Gadoni
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