BGer 9C_157/2017 | |||
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BGer 9C_157/2017 vom 13.04.2017 | |
{T 0/2}
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9C_157/2017
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Sentenza del 13 aprile 2017 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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rappresentata da B.A.________ e C.A.________, patrocinati dall'avv. Carlo Postizzi,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 gennaio 2017.
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Visto: | |
il ricorso in materia di diritto pubblico di A.A.________ inoltrato al Tribunale federale il 22 febbraio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 19 gennaio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale sono state confermate le due decisioni su opposizione del 25 agosto 2016 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di ripristinare il diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2015 e di restituire quelle percepite indebitamente dall'ottobre 2012 al 31 marzo 2015,
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considerando: | |
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
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che il Tribunale cantonale, nell'ambito della determinazione delle prestazioni complementari, segnatamente della definizione della pigione da computare nelle spese riconosciute, ha applicato la prassi federale secondo cui se vi è un contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata, allora è la stessa determinante per il calcolo delle prestazioni complementari annue, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva, altrimenti è decisivo il valore locativo fiscale (cfr. sentenza P 2/02 del 23 settembre 2003 consid. 2.2.1 e 2.2.2; sentenza P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 3a; sentenza P 2/01 del 30 marzo 2001 consid. 2 con riferimenti),
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che la Corte cantonale ha accertato l'assenza dell'effettivo pagamento della pigione pattuita e stabilito quella computabile alla ricorrente sulla base del valore locativo fiscale dell'immobile,
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che la ricorrente non contesta in concreto l'assenza di pagamento effettivo della pigione pattuita ma si limita a elencare i motivi per i quali il Tribunale cantonale avrebbe apprezzato in modo "arbitrario, cioè illogico il mancato effettivo pagamento del canone",
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che la ricorrente restringe le proprie censure a disapprovazione apodittica sulle conclusioni, a suo dire, ingiuste e semplicistiche della Corte cantonale - di ritenere determinante il non pagamento effettivo della pigione - senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 aprile 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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