BGer 2F_6/2017 | |||
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BGer 2F_6/2017 vom 18.04.2017 | |
2F_6/2017
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Sentenza del 18 aprile 2017 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Donzallaz,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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Esame di capacità per l'esercizio della professione
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di avvocato,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2D_23/2015 del 14 settembre 2015.
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Fatti: | |
A. A.________ ha affrontato per la terza volta, cioè l'ultima possibile, l'esame di capacità per l'esercizio dell'avvocatura nella sessione primaverile del 2014. Con decisione del 10 giugno 2014, la Commissione per l'avvocatura del Cantone Ticino ha giudicato insufficiente l'esito del suo esame.
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Detta decisione è stata confermata sia dal Tribunale amministrativo ticinese, il 23 marzo 2015, sia dal Tribunale federale, che si è espresso in merito con sentenza del 14 settembre 2015, respingendo il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
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B. Non essendo ancora stata informata dal suo patrocinatore del fatto che il Tribunale federale si era già pronunciato sulla fattispecie, con lettera non datata ricevuta dal Tribunale federale il 15 dicembre 2015, A.________ si è rivolta a questa Corte domandando di attendere ad evadere il suo ricorso.
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A giustificazione di tale richiesta, indicava infatti che era sua intenzione presentare - nelle settimane successive - davanti al Tribunale amministrativo cantonale un'istanza di revisione della sentenza da esso emessa il 23 marzo 2015.
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C. Contro il giudizio del 14 settembre 2015 del Tribunale federale, il 27 febbraio 2017 A.________ ha introdotto una domanda di revisione. Richiamati i motivi di revisione previsti dagli art. 121 lett. c e d, 122 e 123 cpv. 2 lett. a LTF, postula che la sua istanza venga accolta e quindi: in via principale, la concessione del brevetto d'avvocato; in via subordinata, il rinvio dell'incarto al Tribunale amministrativo ticinese per nuovo esame della fattispecie.
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Il Tribunale federale si è fatto trasmettere dalle autorità ticinesi gli atti in loro possesso. Non ha per contro ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può tra l'altro essere chiesta: se esso non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF); se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF); in presenza di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di uno dei suoi protocolli, constatata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione e la revisione è necessaria per rimediarvi (art. 122 LTF).
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In materia civile o di diritto pubblico, la revisione può inoltre essere domandata se, dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale federale, l'istante viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). Se ammette un motivo di revisione, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 LTF).
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1.2. Nelle fattispecie indicate dall'art. 121 lett. c e d LTF, la domanda va depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF); nel caso previsto dall'art. 122 LTF, la domanda va depositata entro 90 giorni dal giorno in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diventa definitiva (art. 124 cpv. 1 lett. c LTF); nelle fattispecie indicate dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la domanda va depositata entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).
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La revisione di una sentenza del Tribunale federale che conferma la decisione dell'autorità inferiore non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi a tale autorità (art. 125 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Nella misura in cui vengono fatti valere i motivi di revisione indicati dall'art. 121 lett. c e d LTF, la domanda è inammissibile, poiché manifestamente tardiva. In base agli atti, la sentenza 2D_23/2015 del Tribunale federale è stata infatti ritirata il 21 settembre 2015 da quello che era allora il patrocinatore dell'istante e, a differenza di quanto da lei sostenuto, non vi è spazio per interpretare altrimenti quanto previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, facendo decorrere il termine da un altro momento.
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2.2. Per quanto venga fatto valere il motivo di revisione previsto dall'art. 122 LTF, la domanda va invece respinta, poiché non risulta che la fattispecie sia stata oggetto di una pronuncia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 9F_6/2013 del 10 aprile 2013 consid. 2.2). Di seguito, resta pertanto da verificare se siano dati gli estremi per una revisione sulla base dell'art. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF.
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Erwägung 3 | |
3.1. Come rammentato in precedenza, non sapendo ancora che il suo ricorso era stato evaso il 14 settembre 2015, con lettera non datata ricevuta dal Tribunale federale il 15 dicembre 2015, A.________ si è rivolta a questa Corte domandando di attendere a pronunciarsi in merito. Questo poiché - nelle settimane successive - intendeva presentare al Tribunale amministrativo cantonale un'istanza di revisione della sentenza da esso emessa il 23 marzo 2015. Nel citato scritto, spiegava infatti che:
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"Lo scorso febbraio, a seguito di un'acerberazione della sintomatologia (vertigini, problemi di messa a fuoco della vista, mancamenti, perdita di memoria, giramenti di testa, nausea, stanchezza, cefalee), sono stata sottoposta ad approfonditi controlli medici, che hanno confermato nel mese di luglio la presenza di un tumore cerebrale. Il dr. B.________ dell'Ospedale Universitario di Zurigo, ha accertato che si tratta di una lesione gliale di basso grado, leggermente cresciuta rispetto al 2011 (come si evince dal rapporto allegato) [...] Già ai tempi dell'università soffrivo di mal di testa, stanchezza, brevi mancamenti isolati e problemi di memoria e concentrazione, ma avevo sempre ritenuto che fosse a seguito dell'eccessivo stress e problemi di asma e allergie alimentari. Chiaramente durante i periodi di forte stress vi è un peggioramento dello stato di salute. Appare evidente che il quadro clinico ha influito sui mio stato psichico e, di conseguenza, sull'esito degli esami. Non c'è chi non comprenda che un tumore, soprattutto in testa, possa causare delle alterazioni psico-emotive, problemi di concentrazione e memoria, suscettibilità e reattività di fronte a situazioni delicate e di forte stress come quella degli esami di avvocatura (in particolar modo se all'ultimo tentativo). Alla luce delle comprovate problematiche di carattere medico, vi invito a voler attendere nel prendere una decisione, così da permettermi di raccogliere tutta la documentazione e ottenere le necessarie informazioni da parte degli specialisti".
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Alla lettera pervenuta al Tribunale federale il 15 dicembre 2015 erano d'altra parte allegati anche alcuni documenti, e cioè un referto radiologico del 21 novembre 2011, un rapporto medico del 15 luglio 2015, un secondo rapporto medico del 22 luglio 2015 e una nota del 31 luglio 2015 che ha il seguente tenore:
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"Ausführliches Telefonat am 24.07.15/Prof. B.________
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Die Situation und Überlegungen des Tumorboards mit der Patientin nochmals im Detail besprochen. Grundsätzlich empfehlen wir zur Zeit bei fehlendem radiologischem Tumorprogress, eine abwartende Haltung. Ebenso zeigt das PET keinerlei Hinweise für eine metabolische Tumoraktivität. Umgekehrt ist zu bemerken, dass die unspezifische Symptomatik von gelegentlichem Schwindel, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen seit Anfang dieses Jahres, etwas vermehrt sind, wobei dies die Patientin nicht an der Berufsausübung oder in sportlichen Aktivitäten hindert".
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3.2. Ora però, proprio preso atto dei contenuti della lettera inviata a questa Corte nel dicembre 2015 e dei documenti che l'accompagnano, occorre concludere che pure una revisione della sentenza del Tribunale federale del 14 settembre 2015 sulla base dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non può entrare in considerazione.
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3.2.1. Da quanto riportato nel precedente considerando 3.1, risulta in effetti che fin dal luglio 2015, ovvero da prima della pronuncia del Tribunale federale (14 settembre 2015), l'istante aveva un quadro sufficientemente chiaro della situazione sia per quanto riguarda le cause che le conseguenze dei problemi di salute di cui soffriva.
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Per questa ragione, tenuto conto dell'effettiva possibilità di agire in sede cantonale giusta l'art. 57 lett. b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1), una domanda di revisione al Tribunale federale che si riferisce a tali fatti va esclusa già in base dell'art. 125 LTF (DTF 138 II 386 consid. 56 seg. pag. 389; decisione 2C_1103/2015 del 20 aprile 2016 consid. 2; sentenza 2F_14/2013 del 1° agosto 2013 consid. 4.1).
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3.2.2. Quand'anche poi si volesse fare astrazione dall'art. 125 LTF, che sancisce la perenzione del diritto di rivolgersi al Tribunale federale, mettendone in qualche modo in dubbio l'applicabilità, va in via abbondanziale rilevato che un'istanza di revisione sulla base dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF dovrebbe essere considerata tardiva.
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Se infatti è vero che, per giurisprudenza, la scoperta di un motivo di revisione implica una conoscenza sufficientemente certa di un fatto (sentenze 8F_10/2013 del 29 agosto 2013 consid. 4; 4A_666/2012 del 3 giugno 2013 consid. 5.1; 4A_688/2012 del 9 ottobre 2013 consid. 4.3), sempre alla luce dei contenuti dello scritto giunto al Tribunale federale il 15 dicembre 2015 e dei documenti ad esso acclusi, occorre considerare che tale conoscenza fosse a quel tempo data e che una domanda di revisione presentata ad oltre un anno di distanza, per far valere un'influenza dello stato di salute della candidata sulle prestazioni fornite in occasione della prova d'esame oggetto della procedura principale, viola pertanto l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF.
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4. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'istante, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'istante.
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3. Comunicazione all'istante, alla Commissione per l'avvocatura e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 aprile 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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