BGer 5A_248/2017 | |||
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BGer 5A_248/2017 vom 18.04.2017 | |
5A_248/2017
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Sentenza del 18 aprile 2017 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Patrizia Zarro, Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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2. Pretura del Distretto di Lugano, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponenti,
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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ricusazione (procedura di rigetto dell'opposizione),
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione 30 dicembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza di ricusa introdotta dall'avv. A.________ nei confronti del Pretore della sezione 5 (nel quadro di cause di rigetto dell'opposizione promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) e dichiarato inammissibile quella introdotta nei confronti della Pretura del Distretto di Lugano " nella sua interezza ";
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che con sentenza 16 febbraio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione pretorile, ritenendo - nella misura in cui le istanze di ricusa non fossero da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CPC - che i motivi invocati (mancata indipendenza del giudice e procedimenti decisi in modo sfavorevole alla ricusante) fossero infondati;
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che con ricorso 27 marzo 2017 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale postulando l'accoglimento della domanda " di ricusazione dei Giudici cantonali di merito intervenuti ", e chiedendo pure la ricusa di tutti i Giudici federali, subordinatamente di una parte di essi, e la concessione dell'effetto sospensivo;
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che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2);
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che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali, subordinatamente una parte di essi, per avere già giudicato il caso in modo sfavorevole alla ricusante "altre cento e duecento volte all'occasione delle decine e decine se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie a far tempo dal 2010" e per non essere indipendenti in quanto eletti e controllati dai partiti politici e dalle lobbies retrostanti si fonda su una motivazione la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (v. segnatamente le sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1) e si appalesa pertanto manifestamente abusiva;
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che inoltre il confuso e prolisso ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e risulta abusivo: la ricorrente, si limita infatti a dilungarsi sulla - più volte confutata (v. oltre alla giurisprudenza appena citata, le sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3; 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 4D_75/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3; 5A_962/2016 del 13 febbraio 2017) - mancata indipendenza della magistratura ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU;
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che pertanto il rimedio, inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF;
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che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. La domanda di ricusa è inammissibile.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 aprile 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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