BGer 9F_2/2017 | |||
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BGer 9F_2/2017 vom 04.05.2017 | |
{T 0/2}
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9F_2/2017
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Sentenza del 4 maggio 2017 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Pfiffner, Presidente,
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Meyer, Glanzmann,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,
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Via Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, 6501 Bellinzona,
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controparte.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_1/2017 del 6 febbraio 2017.
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Fatti: | |
A. Con sentenza 9C_1/2017 del 6 febbraio 2017, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico del 28 dicembre 2016 di A.________ contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 1° dicembre 2016, con il quale era stato confermato il rifiuto della concessione della riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti come indipendente.
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B. In data 3 marzo 2017 (timbro postale), A.________ chiede al Tribunale federale la revisione della sentenza menzionata. Con decreto del 7 marzo 2017 A.________ viene informata sui presupposti per la revisione di una sentenza del Tribunale federale e che, non essendo gli stessi adempiuti nel caso concreto, le viene conferito un termine scadente il 31 marzo 2017 per porvi rimedio.
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Il 9 marzo 2017 (timbro postale), A.________ completa la sua istanza di revisione della sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2017, sollecitando in tale contesto la commutazione del ricorso di diritto pubblico del 28 dicembre 2016 in ricorso per violazione del diritto costituzionale sussidiario, l'entrata in materia su tutti i singoli punti del gravame e l'esonero del pagamento di tasse e spese di giustizia.
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Diritto: | |
1.
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1.1. Conformemente all'art. 61 LTF, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1 e sentenza 9F_5/2016 del 23 settembre 2016 consid. 1 con riferimenti). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1).
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1.2. L'istanza di revisione del 3 marzo 2017, segnatamente il suo complemento del 9 marzo 2017, con cui vengono fatte valere le violazioni di norme procedurali di cui all'art. 121 cpv. 1 lett. c e d LTF, è tempestiva (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione (cfr. consid. 1.1), cosicché è data la sua entrata nel merito (cfr. sentenza 9F_10/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 1).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'istante rimprovera al Tribunale federale di non aver rilevato le errate indicazioni fornite nel giudizio cantonale circa i rimedi giuridici, che l'hanno condotta all'introduzione del ricorso in materia di diritto pubblico in luogo di quello costituzionale sussidiario. A suo dire, tale svista costituirebbe un fatto rilevante, con la conseguente applicabilità dell'art. 121 lett. d LTF.
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Conformemente all'art. 121 lett. d LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Tale è il caso quando un atto del dossier non è stato considerato o è stato letto male, nel senso che il Tribunale si è distanziato dal suo tenore esatto. Il Tribunale commette una svista quando ignora o deforma involontariamente una constatazione di fatto che lo lega o se trascrive in modo incompleto un atto del dossier, mettendosi in contrasto con lo stesso. Il fatto è rilevante se idoneo a condurre a un risultato favorevole all'istante (cfr. sentenza 9F_11/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 3.1 con riferimenti). L'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nel giudizio cantonale non è un fatto rilevante del dossier ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF che il Tribunale federale doveva considerare nell'ambito dell'analisi dell'oggetto della lite ad esso sottoposto con il gravame del 28 dicembre 2016, segnatamente la questione della riduzione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti come indipendente. Nulla muta che nell'indicazione dei rimedi di diritto del Tribunale cantonale (giudizio del 1° dicembre 2016) non sia stata indicata la possibilità del ricorso sussidiario in materia costituzionale. Una censura di violazione dei diritti costituzionali non sarebbe potuta essere sollevata con successo, perché dall'esame di tutte le circostanze non risulta il benché minimo elemento per una violazione dei diritti costituzionali. La censura dell'istante non merita dunque accoglimento.
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2.2. L'istante rimprovera pure al Tribunale federale che "la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato, nonostante esso indicava chiaramente i singoli punti dei calcoli contestati che portavano a stabilire il minimo vitale e quindi all'ammissione del diritto alla riduzione dei contributi AVS" ha avuto come conseguenza che il Tribunale federale non ha giudicato sulle singole conclusioni e dunque sarebbe dato il motivo di revisione di cui l'art. 121 lett. c LTF.
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L'art. 121 lett. c LTF sanziona le omissioni di statuire sulle conclusioni di cui il tribunale è validamente adito. Non vi è per contro omissione quando una conclusione è stata dichiarata inammissibile o quando il tribunale si è dichiarato incompetente per farlo (cfr. sentenza 8F_15/2016 del 24 novembre 2016 consid. 2.2). Nel caso concreto, la via del ricorso di diritto pubblico in materia di condono non è data (art. 83 lett. m LTF), e dunque a giusto titolo il Tribunale federale non è entrato nel merito, con la conseguenza che non vi è spazio alcuno per una revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF. In effetti, dichiarando inammissibile il gravame del 28 dicembre 2016, il Tribunale federale nella sentenza del 6 febbraio 2017 ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF. Al Tribunale federale, che non doveva decidere sulla questione, non si può imputare di non aver giudicato su tale conclusione. Di conseguenza, anche questa critica dell'istante non merita approvazione.
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3. Visto quanto sopra esposto, la domanda di revisione della sentenza del 6 febbraio 2017 è respinta. Inoltre, relativamente alla richiesta di entrata nel merito di tutti i singoli punti del gravame del 28 dicembre 2016 e di commutazione del ricorso di diritto pubblico in ricorso di diritto costituzionale, si tratta di questione già evasa nella sentenza del 6 febbraio 2017.
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4. Considerate le circostanze particolari del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è respinta.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 4 maggio 2017
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Pfiffner
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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